AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.171
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00171
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 agosto 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con lettera del 15 maggio 1996 chiedevano poi che al posto della deduzione forfetaria gli venisse concessa la deduzione delle spese effettive avute negli anni 1993-94, per complessivi fr. 24'329.--.
In data il 24 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione, per il tramite del Centro d'informatica, notificava la tassazione IC/IFD 1995, in cui ammetteva la deduzione forfetaria. Successivamente l' Ufficio di tassazione, preso atto della documentazione pervenutagli, aumentava la deduzione a fr. 9'210.-- di media annua, argomentando che i lavori eseguiti allo stabili potevano essere considerati come interventi di manutenzione in ragione di due terzi (cfr. decisione su reclamo del 12 agosto 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti chiedono la deduzione integrale delle spese di manutenzione fatte valere il 15 maggio 1996.
In occasione dell’udienza del 24 settembre 1996, dopo ulteriore esame della natura degli interventi effettuati nella propria abitazione, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto di stabilire la deduzione per spese di gestione e di manutenzione in fr. 12’500.-- di media annua, comprese le spese d’assicurazione.
In effetti i lavori effettuati nell’abitazione nel corso degli anni di computo devono essere sostanzialmente considerati nella loro globalità spese di manutenzione. In effetti, è risultato che anche la sostituzione del vecchio pavimento in linoleum è avvenuta con altro materiale (piastrelle) di qualità e costo parificabile al linoleum, per altro non più reperibile in commercio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 agosto 1996 è riformata nel senso che le deduzioni per spese di manutenzione e gestione è elevata a fr. 12'500.-- di media annua e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster