AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.168
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00168
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 agosto 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l’ Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava il 10 luglio 1995 la tassazione IC/IFD 1993-94 a __________ e __________ __________ in __________, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 47’893.-- e l’imposta annua dovuta al Cantone in fr. 3’089,20;
che quasi un anno dopo, il 16 giugno 1996 i coniugi __________ presentavano reclamo, che l’ Ufficio di tassazione, con decisione del 29 luglio 1996, dichiarava irricevibile perché manifestamente tardivo. Nella relativa decisione, in cui il reddito imponibile veniva confermato, l’importo dell’imposta dovuta al Cantone veniva tuttavia elevato a fr. 3’417,70;
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la nuova quantificazione dell’ imposta dovuta al Cantone e riprendono le questioni già precedentemente sollevate;
che a giusta ragione l’ Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dai contribuenti il 16 giugno 1996, poiché il termine concesso dalla legge per reclamare contro la notifica della tassazione è di trenta giorni (art. 206 cpv. 1 LT);
che d’altra parte in concreto non è dato alcun motivo di restituzione in intero del termine, quali malattia, servizio militare, assenza dal Cantone o altro motivo grave (art. 192 cpv. 4 LT);
che pertanto la notifica della tassazione del 10 luglio 1995 è cresciuta in giudicato in tutti i suoi elementi, compreso il calcolo dell’imposta dovuta;
che l'autorità di tassazione non può modificare unilateralmente una tassazione cresciuta in giudicato, al di fuori dei casi del ricupero d' imposta, della revisione e della rettificazione di errori di calcolo (CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.);
che, trascorso infruttuoso il termine di reclamo, l’autorità di tassazione non poteva modificare, quand’anche fosse stato errato, il calcolo dell’imposta dovuta, tenendo conto del reddito fuori cantone non considerato per stabilire l’aliquota applicabile alla notifica di tassazione;
che , pertanto, la decisione su reclamo va confermata nella misura in cui dichiara irricevibile perché tardiva l’impugnativa dei coniugi __________, senza che metta conto entrare nel merito dei problemi sollevati nel ricorso, ma va annullata nella misura in cui modifica il calcolo dell’imposta dovuta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 luglio 1996 è annullata nella misura in cui determina l’imposta cantonale dovuta in fr. 3’417,70.
§§ È pertanto integralmente ripristinata la notifica di tassazione del 10 luglio 1995.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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