AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.161
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00161
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 agosto 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. . __________ -, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il reclamo presentato tempestivamente dai contribuenti è stato respinto dall’ Ufficio di tassazione con decisione del 22 luglio 1996, nella cui motivazione annessa si espone partitamente il calcolo del dispendio.
Assistiti dall’ avv. __________ __________ -__________ i contribuenti contestano nuovamente il reddito d’altra fonte di fr. 31’000.- esposto loro dall’UT. Argomentano che l’esposizione del reddito d’altra fonte sarebbe stata determinata dall’acquisto di un’automobile __________, precisando che la stessa è stata pagata soltanto fr. 12’000.--. Fanno inoltre presente che il reddito esposto loro nella tassazione IC/IFD 1993-94 supera quello del periodo precedente di ben fr. 20’000.-- e ancor più quello del periodo fiscale 1989-90. Affermano inoltre di condurre una vita semplice, priva di sperperi.
Secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Il calcolo del dispendio è stato dettagliatamente esposto nella motivazione allegata alla decisione su reclamo contestata in questa sede. Dall’esame dello stesso risulta innanzi tutto chiaramente che l’acquisto dell’automobile marca __________ non è stato in quanto tale determinante. In effetti, l’UT ha correttamente computato un esborso di fr. 12’000.--, come sostenuto dai ricorrenti.
La disponibilità nel biennio risulta di soli fr. 20’650.-- circa in media annua. Si consideri che una famiglia di tre persone, marito, moglie e un figlio di oltre sedici anni, necessita per vivere, attenendosi ai parametri del minimo vitale validi in materia di esecuzione e fallimenti, di almeno fr. 20’220.-- all’anno, senza tener conto delle spese accessorie della casa, dell’automobile, delle spese scolastiche e di quelle del tempo libero.
In linea di principio l’operato dell’ Ufficio di tassazione di integrare il reddito aziendale del contribuente con un reddito d’altra fonte appare del tutto sostenibile, se si considera che i ricorrenti sono proprietari di un’abitazione nel Comune di domicilio del non trascurabile valore di stima di fr. 425’030.-- e di un’automobile, anche se costata poco, di notevole cilindrata e quindi di manutenzione non propriamente economica. Dando prova di prudenza questa Camera ritiene di poter contenere il reddito d’altra fonte di fr. 20’000.-- all’anno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 20’000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 390.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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