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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.157
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00157
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato da:
-__________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-__________ __________, cittadino germanico, è illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, per essere domiciliato ad __________.
Il 30 aprile 1991, il contribuente ritornava all' Ufficio di tassazione di Locarno il formulario per la dichiarazione fiscale 1991/92 senza alcuna indicazione, se non la data e la firma sull'ultima pagina del modulo.
Inoltre, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 1993/94, nonostante un richiamo ed una diffida raccomandata, l' Ufficio di tassazione gli infliggeva, con decisione del 16 giugno 1993, una multa disciplinare di fr. 200.– e gli attribuiva dieci giorni per adempiere i suoi obblighi procedurali, con l'avvertenza che l'inosservanza del termine avrebbe comportato l'emissione di una tassazione per apprezzamento.
Il contribuente indirizzava all'autorità fiscale una lettera, in data 10 ottobre 1995, lamentando di non avere più conseguito alcun reddito dal 1991 e chiedendo di conseguenza di rivedere le tassazioni 1991/92 e 1993/94.
Con due decisioni del 28 giugno 1996, l' Ufficio di tassazione di Locarno dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ -__________ __________ postula l'annullamento delle decisioni su reclamo dell'autorità fiscale. Argomenta, in primo luogo, di non avere mai ricevuto le tassazioni che secondo l' Ufficio di tassazione sarebbero cresciute in giudicato. Nel merito, osserva di non avere percepito alcun reddito negli anni dal 1991 al 1994, ma di vantare dei crediti per lavori effettuati, per il cui incasso sono pendenti procedure civili e penali in un altro cantone Svizzero ed in Germania.
Ricevibilità del reclamo
4.1.
La Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
4.2.
L'art. 175 cpv. 1 LT 1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT 1994); analoghe disposizioni vigono in materia di imposta federrale diretta (art. 132 cpv. 1 e 133 cpv. 1 LIFD). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994; art. 133 cpv. 3 LIFD).
4.3.
Nella fattispecie, il ricorrente non invoca alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi ad affermare genericamente di non avere ricevuto le tassazioni contestate.
Tale censura è chiaramente insostenibile.
Risulta, infatti, dall'incarto fiscale che l' Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato le decisioni in questione all'avv. __________ __________, rappresentante contrattuale del ricorrente fin dal 1992. Solo l'8 agosto 1994, dopo aver ricevuto la seconda decisione in discussione, il legale ha comunicato all'autorità fiscale di non rappresentare più il contribuente, non essendo più in grado di contattarlo. Pur non avendo mai ricevuto dal contribuente una comunicazione di un suo trasferimento o di un viaggio all'estero, l'autorità ha tuttavia proceduto ad un'indagine presso il Municipio di __________, come risulta da una nota manoscritta apposta da un funzionario dell' Ufficio di tassazione sulla lettera dell'avv. __________. Dalla stessa si apprende che il signor __________ non era reperibile a nessuno degli indirizzi noti ad __________ (via __________ __________, via __________ __________ e Via __________ in __________ ) ma che aveva lasciato un recapito a __________ __________ (), presso __________ __________. L' Ufficio di tassazione ha pertanto proceduto a notificare nuovamente la tassazione 1993-94 a quest'ultimo indirizzo.
4.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, colui che si assenta per un periodo prolungato quando una procedura é in corso, senza preoccuparsi di farsi trasmettere la corrispondenza recapitata all'indirizzo indicato all' autorità e senza comunicare a quest'ultima il nuovo indirizzo, deve ammettere che l' invio indirizzato al suo vecchio indirizzo sia avvenuto in modo valido, quando poteva attendersi, durante la sua assenza, la notifica di un atto dell'autorità (DTF 117 V 132 consid. 4a; ASA 62 p. 704 consid. 2b).
4.5.
Se, dunque, il ricorrente si è trasferito all'estero, rendendosi irreperibile sia all'autorità di tassazione sia al proprio rappresentante, non può chiaramente attribuire al fisco la responsabilità per la mancata intimazione delle decisioni a lui indirizzate. L'autorità di tassazione poteva senz'altro confidare nella reperibilità del contribuente all'ultimo indirizzo noto.
A titolo abbondanziale si rileva, infine, che è da escludere anche la presenza, nel caso concreto, di uno dei motivi che eccezionalmente possono aprire la via del rimedio straordinario della revisione, quali ad esempio la scoperta di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi (art. 232 cpv. 1 LT 1994; art. 196 cpv. 1 LT 1976; art. 147 cpv. 1 LIFD).
D'altra parte il rimedio giudico straordinario della revisione deve essere escluso, se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art. 196 cpv. 2 LT 1976; art. 147 cpv. 2 LIFD; inoltre, per tutte, CDT n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G.Z., con riferimenti).
A titolo ancor più abbondanziale si vuole far osservare al ricorrente che, se anche fosse ammessa la possibilità di riaprire le tassazioni da lui contestate, mancherebbero comunque elementi utili per procedere ad un accertamento dei fattori imponibili.
La ragione per cui l'autorità è stata costretta ad emettere una tassazione per apprezzamento si deve infatti ricondurre alla mancata collaborazione che ha costantemente caratterizzato i rapporti fra il contribuente e l' Ufficio di tassazione. Il ricorrente non ha mai dichiarato né documentato alcun reddito né ha offerto al fisco elementi che permettessero di raccogliere la documentazione necessaria all'allestimento di una tassazione corretta. Prova ne siano le numerose multe disciplinari inflitte al contribuente.
Né, d'altronde, quest'ultimo ha apportato elementi concreti in sede di ricorso. Si è limitato a lamentare il mancato incasso di crediti per non meglio precisate prestazioni da lui effettuate, rilevando che sono pendenti, a tale proposito, una procedura civile dinanzi al tribunale di __________ ed una penale presso la procura di __________. Come abbia potuto far fronte alle spese per il proprio sostentamento ed il proprio tenore di vita, il ricorrente continua a non dimostrarlo. Anche qualora fosse dimostrata la circostanza, addotta nel ricorso, che l'automobile __________, del valore di fr. 203'920.–, immatricolata nel 1992, sia da lui detenuta in virtù di un contratto di leasing, rimarrebbe ugualmente da spiegare la provenienza degli importi necessari al pagamento delle relative rate.
Di fronte alle difficoltà lamentate dal ricorrente, che non sarebbe in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti fiscali, si ricorda ancora che tali elementi, sebbene irrilevanti ai fini della definizione delle tassazioni ormai cresciute in giudicato, potrebbero per contro essere sottoposti all'autorità competente per le decisioni in materia di condono. L'art. 246 cpv. 1 LT 1994 consente infatti ai contribuenti caduti nel bisogno, per i quali il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata all'Ufficio esazione e condoni della Divisione delle contribuzioni (art. 22 cpv. 1 Regolamento della LT, del 18 ottobre 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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