AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.154
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00154
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 93/94 - IC/IFD 93/94 int. - IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 30 ottobre 1995 l’ Ufficio di tassazione notificava inoltre a __________ __________ la tassazione intermedia per matrimonio, a valere dal 9 maggio 1994 fino alla fine del periodo fiscale, in cui venivano confermati i diversi fattori di reddito e di sostanza, che venivano però imposti con l’aliquota A per coniugati.
In precedenza l’ Ufficio di tassazione, in data 9 ottobre 1995, aveva notificato a __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui il reddito aziendale era stato definito in fr. 60’000.-- ed imposto con l’aliquota per coniugati.
L’ Ufficio di tassazione di Locarno replicava il 19 febbraio 1996, precisando che non gli era possibile concedere una proroga per la presentazione della dichiarazione d’imposta 1995-96, poiché la tassazione era già stata notificata il 9 ottobre 1995.
L’ Ufficio di tassazione considerava detto scritto alla stregua di un reclamo e con tre diverse decisioni, tutte del 28 giugno 1996, lo respingeva sia con riferimento alla tassazione IC/IFD 1995-96, sia a quella ordinaria 1993-94 e alla successiva tassazione intermedia per matrimonio. L’UT ricordava che il contribuente, malgrado un richiamo, una diffida raccomandata e una multa di fr. 100.- non aveva presentato la dichiarazione IC/IFD 1995-96, rendendo così inevitabile l’emissione di una tassazione d’ufficio. Ricordava inoltre che la tassazione ordinaria 1993-94 era stata regolarmente notificata il 27 dicembre 1995 e l’intermedia il 30 ottobre precedente e che anch’essa era stata emessa d’ufficio, dopo un’infruttuosa richiesta di documentazione e una multa disciplinare.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede che gli sia data la possibilità di “inoltrare le tassazioni in base alle perdite e profitti delle sue attività”, che negli anni 1993-94 hanno registrato perdite per fr. 220’000.-.
Diritto applicabile
5.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
5.2.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
5.3.
Nella fattispecie, tutte le decisioni sono state notificate dopo il 1° gennaio 1995, per cui sia la procedura di reclamo sia quella di ricorso sono rette dal nuovo diritto, segnatamente dagli art. 206 ss. e 227 ss. LT 1994. Anche in materia di imposta federale diretta sono applicabili le disposizioni procedurali contenute nella nuova legge.
6.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
6.2
L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
6.3.
Nel caso in esame è pacifico che lo scritto del 12 febbraio 1996 del fiduciario, al quale nel frattempo il contribuente aveva affidato il mandato di allestirgli la contabilità, quand'anche lo si volesse considerare un reclamo, sarebbe da considerare manifestamente tardivo sia nei confronti della tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 notificata il 30 ottobre 1995 a valere dal 1° gennaio 1994, sia nei confronti della tassazione intermedia per matrimonio, a valere dal 9 maggio 1994, pure notificata il 30 ottobre 1995, sia della tassazione IC/IFD 1995-96, ma anche della nuova notifica della tassazione IC/IFD 1993-94, questa volta a valere dal 1° gennaio 1993, avvenuta il 27 dicembre 1995.
6.4.
Né dagli atti dell'incarto né dal ricorso risultano per altro motivi idonei a sostanziare la restituzione del termine (cfr. consid. 6.2). Tale non è la mancata tenuta a giorno e quindi la mancata presentazione della contabilità, quanto meno nella misura in cui ciò è dipeso da negligenze amministrative del contribuente.
A titolo abbondanziale si rileva, infine, che è da escludere anche la presenza, nel caso concreto, di uno dei motivi che eccezionalmente possono aprire la via del rimedio straordinario della revisione, quali ad esempio la scoperta di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi (art. 232 cpv. 1 LT; art. 196 cpv. 1 LT 1976; art. 147 cpv. 1 LIFD).
D'altra parte il rimedio giudico straordinario della revisione deve essere escluso, se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art. 196 cpv. 2 LT 1976; art. 147 cpv. 2 LIFD; inoltre, per tutte, CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z., con riferimenti).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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