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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.153
Data decisione, Autorità: 12.12.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00153
Lugano 12 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
L' 8 marzo 1996 il contribuente, assisito dalla __________ __________ __________, presentava reclamo chiedendo che al contribuente venisse applicata l' aliquota A per coniugati dal 20 aprile 1995, data del suo matrimonio. Il medesimo giorno presentava anche una domanda di tassazione intermedia per lo stesso motivo.
Il 28 giugno successivo l' Ufficio di tassazione respingeva formalmente anche il reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96.
Con il presente ricorso contro la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 __________ __________, sempre assistito dalla __________ __________, chiede che gli venga applicata l'aliquota A dal 20 aprile 1995. Ribadisce di essersi sposato in quella data con __________ __________.
Sentite le spiegazioni fornite dal giudice all'udienza dell' 11 dicembre 1996 in merito alla modifica legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, che ha abolito la tassazione intermedia per matrimonio anche in materia di imposta cantonale, il rappresentante del ricorrente, con lettera del 12 dicembre 1996, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli senza che metta conto pronunciarsi sulla tempestività dello stesso, dato che la decisione con cui l' Ufficio di tassazione ha negato al contribuente la tassazione intermedia per matrimonio, notificata il 14 maggio 1996, non è stata contestata in quanto tale nel termine di trenta giorni e che, per altro, il presente ricorso è rivolto unicamente contro la decisione su reclamo in materia di imposta ordinaria 1995-96 del 28 giugno 1996.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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