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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.151
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00151
Lugano 25 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ svolge attività di rappresentante alle dipendenze della __________ __________ di __________ __________, per la quale viene remunerato a provvigione. Lo svolgimento di tale attività implica, da un lato, ripetute visite alla clientela e, dall'altro, la presenza alle riunioni settimanali che si tengono a __________, come pure ai corsi periodici di formazione per manager che si tengono in diverse parti della Svizzera e all'estero. Tutte queste spese sono a carico del contribuente, che non riceve dalla datrice di lavoro alcuna indennità di trasferta.
Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l' Ufficio di tassazione ha ammesso una deduzione per spese di trasferta pari al 10% dell'importo delle provvigioni, vale a dire una deduzione di fr. 8'900.-- di media annua, a fronte di una deduzione di fr. 30'000.-- richiesta dal contribuente (cfr. decisione su reclamo del 28 giugno 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla __________ __________, chiede che dalle provvigioni incassate vengano dedotte spese di trasferta in ragione di fr. 30'000.-- all'anno, come richiesto nella dichiarazione d'imposta, spiegandone le ragioni.
In occasione dell’udienza del 2 ottobre 1996 il rappresentante del ricorrente ha ulteriormente illustrato il tipo di attività svolta dal suo patrocinato, precisando altresì che per questa ragione l’AVS assoggetta ai contributi soltanto il 70% della retribuzione.
Alla luce di queste nuove precisazioni, tenuto conto da un lato delle indicazioni del ricorrente circa i chilometri percorsi per le trasferte di lavoro e dall’altro dell’assenza di prove documentali relative agli anni di computo 1993-94, il giudice ha proposto, trovando l’accordo delle parti, di elevare la deduzione al 20% delle provvigioni e di fissare così il reddito del lavoro in fr. 71’300.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 giugno 1996 è riformata nel senso che il reddito del lavoro del marito è ridotto da fr. 80’212.-- a fr. 71’300.-- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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