AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.147
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00147
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione su reclamo dell' 8 luglio 1996 l' Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il patrocinatore del contribuente il 10 giugno 1996, acconsentiva a stralciare il reddito d'altra fonte di fr. 25'000.--, che era stato aggiunto agli elementi di reddito dichiarati nella tassazione notificata il 27 febbraio 1995. Le spiegazioni fornite evidenziavano infatti una disponibilità finanziaria nel biennio di computo, sufficiente per far fronte al fabbisogno.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________ __________ __________, lamentano la mancata deduzione dal reddito imponibile dei contributi AVS/AI pagati nel periodo di computo.
Invitati da questa Camera a produrre la prova, in data 30 luglio 1996 hanno prodotto nove conteggi riguardanti i contributi degli anni 1991 e 1992.
Secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
3.2.
Dagli atti dell'incarto risulta in effetti che nel calcolo del dispendio si è tenuto conto di contributi AVS/AI pagati negli anni di computo 1991-92 per un ammontare complessivo di fr. 9'200.--, ma che essi non sono stati dedotti per mancanza della prova del pagamento.
In sede di ricorso, su richiesta della Camera, è finalmente stata prodotta la prova dei contributi pagati negli anni di computo. Si giustifica pertanto di concedere la deduzione nella misura chiesta dai ricorrenti e considerata nel calcolo del dispendio, vale a dire in ragione di fr. 4'603.-- di media annua.
È pacifico, come si evince d'altronde dal ricorso, che il presente gravame è stato occasionato dai ricorrenti medesimi, segnatamente dall'aver omesso di sollevare la questione già in sede di reclamo e ancor più dal non aver prodotto prove, se non dietro sollecitazione di questa Camera. Spese e tassa di giustizia vanno quindi messe a loro carico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 8 luglio 1996 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione per contributi AVS/AI nella misura di fr. 4'603.-- di media annua.
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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