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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.144
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00144
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 luglio 1996
in materia di: IC 93/94 int.
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Gli elementi di reddito e sostanza venivano poi confermati con decisione su reclamo del 15 luglio 1996.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo del 15 luglio 1996, ritenendo troppo alti, rispetto ai prezzi oggi conseguibili, i valori di stima dei terreni e del bosco.
3.1.
La sostanza imponibile comprende la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art. 50 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art. 52 e ss. della LT (cfr. art. 51 LT).
L'art. 52 LT stabilisce che gli immobili, la cui nozione è quella dell'art. 655 CC (cpv. 2), e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, la cui imposizione è regolata dall'art. 53 LT.
3.2.
Risulta, da quanto precede, che, nel Canton Ticino, come d'altronde in molti altri Cantoni, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei loro accessori (art. 52 LT; art. 1 Lst). L’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima (art. 7 ss. Lst). Dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 seg. LT e art. 7 ss. Lst) si deve necessariamente dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. RDAT 1990 p. 169; CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).
In questa sede si può solo rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile, essendosi limitata ad applicare valori di stima ufficiali cresciuti in giudicato (CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re K.S.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, per complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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