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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.138
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00138
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 92 int.
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: Uff. fiduciario __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è stato alle dipendenze della __________ __________ in qualità di direttore commerciale delle fabbriche di __________ e __________ fino alla fine di agosto del 1992. Dal 1° settembre successivo lavora alle dipendenze del __________ __________ __________ di __________, del quale è pure azionista nella misura del 25%. Il salario lordo di fr. 195'000.-- percepito nel 1991 dalla __________ __________ è sceso a fr. 84'000.-- presso il __________ __________ __________.
Presentando la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94 in data 1° luglio 1994 il contribuente ha chiesto nel contempo l'emanazione di una tassazione intermedia in virtù del passaggio da direttore della __________ __________ a capo del personale del __________ __________ __________. La stessa veniva respinta dall' Ufficio di tassazione con decisione del 17 aprile 1996, in cui si rilevava che non erano dati i presupposti dell'applicazione dell' art. 99 lett. e LT 1976.
La decisione veniva poi confermata in sede di reclamo con pronuncia del 17 giugno 1996, in cui non solo si ribadiva l'inapplicabilità alla fattispecie dell' art. 99 lett. e LT 1976, ma anche l'inapplicabilità dell' art. 99 lett. b LT 1976 e dell' art. 96 DIFD. In effetti, secondo l' Ufficio di tassazione, non sarebbero dati in concreto nemmeno i presupposti del mutamento di professione, così come sono stati tracciati dalla giurisprudenza.
All'udienza del 24 settembre 1996 il ricorrente ha illustrato ulteriormente le ragioni del cambiamento professionale.
Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT).
Se nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella di diritto federale, la formulazione della citata norma di diritto cantonale era in origine esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.): con la modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore ticinese si è tuttavia allineato alla normativa federale (cfr. Messaggio __________ FI del 26.8.86 p. 7).
L'intermedia è stata introdotta ad evitare che un adeguamento delle modifiche permanenti delle basi della tassazione che fosse preso in considerazione soltanto nel successivo periodo di tassazione avesse per il contribuente conseguenze eccessivamente rigorose (cfr. STF 10 settembre 1985 in re M.N.).
3.2.
La costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
3.3
Vi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale per metodo e maniera di lavorare (cfr. DTF 109 Ib 12 consid. 2; 101 Ib 402 consid. 2b; CDT 22 ottobre 1979 in re Z. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione in campo commerciale viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B.; Känzig, op. cit., p. 791 ss.; anche StE 1996 B 63.13 n. 50). Il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. T.).
3.4.
Il Tribunale federale ha, ad esempio, negato che vi sia mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re T.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126).
Per costante giurisprudenza un mutamento di posto nello stesso ambito professionale, connesso con una diminuzione di salario (peggioramento della situazione professionale), non dà luogo, in generale, ad una tassazione intermedia (DTF 115 Ib 8, consid. 3 e 4).
Il mutamento di professione è così stato negato, ad esempio, in caso di passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria. Il Tribunale federale ha altresì precisato che non v'è mutamento di professione quando, mantenendo il contribuente la stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali, di cui si avvaleva in precedenza (STF 6 marzo 1986 in re B.)
In tempi recenti questa Camera ha avuto modo di stabilire che non vi è mutamento di professione e non vi è quindi motivo di intermedia, quando un architetto titolare di una ditta individuale, per ragioni di età, costituisce una società in nome collettivo che esercita con tre ex collaboratori, subendo in virtù di questo cambiamento un’elevatissima contrazione del reddito aziendale (CDT n.118-119 del 23 giugno 1994 in re A.)
Infine, il fatto di passare dalla posizione di capo di una divisione giuridica e del personale a quella di consulente di tale divisione, non rappresenta un mutamento di professione poiché , benché la sua posizione gerarchica sia cambiata, il contribuente continua a lavorare nello stesso campo (STF del 16 marzo 1984 in re M).
Se posta a confronto con la giurisprudenza sopra citata la situazione del ricorrente non appare assolutamente tale da giustificare un motivo di intermedia, pur comprendendo i motivi del tutto rispettabili, che lo hanno indotto al cambiamento.
In effetti il ricorrente è rimasto attivo nel medesimo ambito professionale, facendo tesoro della formazione e dell’esperienza acquisita durante molti anni di lavoro nel settore. Se prima svolgeva attività dirigenziale per la __________, da ultimo quale direttore del calzaturificio di __________, ora, dopo la costituzione del __________ __________ __________, la cui direzione amministrativa è stata affidata al figlio del ricorrente, egli si occupa pur sempre della direzione del personale e del settore delle vendite, ricoprendo la funzione più elevata in seno al consiglio d’amministrazione del neocostituito calzaturificio.
La fattispecie non appare quindi sostanzialmente dissimile da altre sopra citate, per le quali non è stato ammesso il cambiamento della professione e quindi il motivo fondante la tassazione intermedia.
4.2.
Nemmeno il precedente invocato dal ricorrente (CDT n. 104 del 20 febbraio 1984) consente di pervenire a una diversa soluzione. Non tanto perché esso deve essere considerato un caso limite, quanto piuttosto per le differenze sostanziali che intercorrono tra le due fattispecie, prima fra tutte l’essere rimasto, nel caso del qui ricorrente, nel medesimo ambito professionale, quello della fabbricazione di calzature.
Irrilevante, in questo contesto, il fatto che il calzaturificio __________ __________ non fabbrichi prodotti finiti, ma soltanto componenti (suola e interno).
Il caso in esame non appare per contro diverso da un altro caso, evocato nel giudizio di cui si prevale il ricorrente, per il quale questa Camera ha negato la tassazione intermedia, cioè quello del dipendente di banca attivo come procuratore nel settore dei cambi il quale assume mansioni di impiegato nel settore della corrispondenza di un’altra banca (CDT n. 103 del 20 febbraio 1984).
L'art. 99 lett. e LT prevede che il reddito e la sostanza facciano oggetto d'intermedia in caso di modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo principale nella misura di almeno il 50% .
La lettera e dell'art. 99 LT è stata introdotta con la modifica del 3 novembre 1986, in vigore dal 1° gennaio 1987, (BU 86, pag. 323) al fine di adeguare la legislazione tributaria in materia di intermedia alle mutate condizioni sociali (cfr. Messaggio finanze N. __________ del 26 agosto 1986), poiché era sempre più frequente che una persona - a causa di svariati motivi, personali, congiunturali, od altri - in luogo di cessare definitivamente la sua attività lucrativa, scegliesse o fosse costretta a svolgere una professione a tempo parziale. Al Legislatore è quindi parso opportuno concedere la tassazione intermedia ogni qualvolta si realizzi una durevole modificazione del reddito in ragione di almeno il 50%, a prescindere dal contemporaneo verificarsi di eventi quali l'età, la malattia, l'impegno familiare o la disoccupazione, poiché, simili condizioni, non facilmente definibili, avrebbero dato adito a seri problemi interpretativi, con conseguente stato di incertezza giuridica (Messaggio finanze N. __________, cit., p. 3).
Dal citato Messaggio e dal relativo Rapporto (Rapporto della speciale Commissione del Gran Consiglio, N. 3077R, del 27 ottobre 1986) appare chiaro che il legislatore ha richiesto il verificarsi cumulativo delle seguenti tre condizioni:
la prima, qualitativa, riferita ad una variazione del reddito da attività lucrativa dipendente;
la seconda, temporale, riferita alla durevolezza della variazione;
la terza, quantitativa, riferita all'entità della variazione, stabilita dalla lettera della norma nel 50%.
Attorno a quest'ultima condizione si è sviluppata un'ampia giurisprudenza, che ha consentito di precisare diversi aspetti. In particolare occorre riferire la variazione ad uno stesso e unico momento, che è chiaramente quello in cui l'attività viene ridotta o aumentata. Il reddito modificato va confrontato con quello che sarebbe stato conseguito senza l'aumento o la riduzione dell'attività (RTT 1989 p. 225).
È inoltre stato stabilito che la modifica del reddito deve essere la conseguenza di un evento generatore, vale a dire di un aumento o di una riduzione dell'orario lavorativo e non una semplice oscillazione di reddito (RDAT I-1992 p. 217; inoltre, su tutti questi aspetti, Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep. 1991 215 ss.; CDT n. 118 del 21 giugno 1993 in re P.S.).
5.2.
Orbene, nel presente caso è pacifico che manca manifestamente l’evento generatore della modifica dell’orario di lavoro. Dopo la costituzione del __________ __________ __________ il ricorrente ha infatti continuato a lavorare a tempo pieno.
Anche da questa particolare angolazione del diritto cantonale, il ricorso deve quindi essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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