AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.137
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00137
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 luglio 1996
in materia di: IC 93/94 int.
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1945, divorziata, si è sposata il __________ __________ 1993 con __________ __________, anch'egli divorziato. Nella tassazione ordinaria IC 1993-94, valida limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 14 dicembre 1993, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona ha applicato al reddito imponibile alla contribuente l'aliquota B per persone sole (cfr. notifica della tassazione IC/IFD 1993-94 del 14 febbraio 1994; notifica di tassazione per il periodo dal 1° gennaio al 14 dicembre 1993 del 20 novembre 1995 e decisone su reclamo del 17 giugno 1996).
Dopo essersi espresso su questioni di forma, inerenti alle modalità con l' Ufficio di tassazione ha evaso la contestazione relativa all'aliquota applicabile, sostiene, nel merito, che a __________ __________ deve essere concessa l'applicazione dell'aliquota A sin dal 1° gennaio 1993 per parità di trattamento rispetto ad altri casi di concubinato, ai quali era stata concessa l'aliquota più favorevole. Invoca inoltre una prassi non uniforme tra i diversi Uffici di tassazione del Cantone. Richiama infine la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RDAT 1994 II 478, in cui si afferma che le disparità tra le coppie di coniugati e quelle di concubini sono inevitabili, rilevando tuttavia che la legge cantonale non prevede la tassazione dei concubini.
Degli argomenti ricorsuali verrà detto più dettagliatamente in seguito, per quanto necessario.
All'udienza le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
Se ne ripropongono per economia di giudizio i considerandi.
A partire dalla sentenza Hegetschweiler (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p. 443 = ASA 53 p. 365), il Tribunale federale ha affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai concubini dev'essere assicurata la parità di trattamento ed ha prescritto al legislatore cantonale di non imporre i coniugi in modo più oneroso di due concubini che guadagnano ciascuno la metà del reddito.
3.1.
Nella citata sentenza, l'Alta Corte federale aveva costatato l'incostituzionalità della legislazione zurighese; tuttavia, ritenuto che il ricorso di diritto pubblico ha un mero effetto cassatorio, si era poi domandata se potesse annullare le norme incriminate. Temendo che in caso di annullamento avrebbe potuto essere applicata la disciplina precedente, ancor meno soddisfacente, aveva poi rinunciato all'annullamento. Aveva d'altronde sottolineato che ammettendo il ricorso sarebbe stata costituita una nuova disparità, fra i coniugi che conseguono un solo reddito, non interessati dall'annullamento delle norme zurighesi, e quelli che ne conseguono due, come i ricorrenti.
3.2.
Un'interpretazione letterale della sentenza Hegetschweiler sembra imporre ai cantoni di applicare uno splitting totale (Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 35). Tuttavia, nelle successive sentenze sullo stesso tema, il Tribunale federale ha attenuato tale rigida giurisprudenza, mostrando la volontà di non sostituirsi al legislatore ma di lasciargli la scelta del correttivo (cfr. DTF 112 Ia 311 e ASA 58 p. 74).
3.3.
Nel 1991, per la prima volta, il TF ha accolto un ricorso fondato sulla sentenza Hegetschweiler (ASA 60 p. 279 = RF 48 p. 86 = StE 1992 A 21.11 n. 33). Ha dato ragione a due coniugi, genitori di un bambino, che si lamentavano di essere svantaggiati rispetto a due concubini nella stessa situazione famigliare e finanziaria. Costatato che vi era effettivamente una differenza del 27,7% tra l'imposta dei ricorrenti e quella dei concubini, ha stabilito che tale disparità era in contrasto con l'art. 4 CF.
Con una sentenza del 24 gennaio 1992, poi, l'Alta Corte federale, ribadito il principio per cui il legislatore cantonale non deve creare disparità di trattamento fra coniugi e concubini, ha accolto il ricorso di un concubino ginevrino, che manteneva con il reddito del suo lavoro i figli avuti con la sua compagna, e che era stato tassato come celibe (DTF 118 Ia 1). Nella fattispecie, il ricorrente doveva mantenere sia la compagna sia il figlio comune, ma gli era stata rifiutata sia la deduzione dei contributi versati a favore del figlio, non essendo un contribuente divorziato o separato, sia la deduzione per figli. Il Tribunale federale riteneva che fosse, in tal modo, violato l'art. 4 CF, ma rimetteva all'autorità ginevrina il compito di trovare una soluzione che tenesse conto della diminuita capacità contributiva del ricorrente.
3.4.
Fin qui la giurisprudenza dell'Alta Corte già nota al momento in cui questa Camera aveva avuto modo di esprimersi sul precedente ricorso del contribuente, per il periodo fiscale 1991-92. Pochi mesi dopo tale ultima decisione della Camera (CDT n. 163 del 22 agosto 1994), tuttavia, la II Corte di diritto pubblico ha emesso una nuova sentenza sull'annoso problema in discussione (sentenza del 18 novembre 1994, in DTF 120 Ia 329-342). I ricorrenti, coniugi con due figli, con un reddito di fr. 300'000.– all'anno ed una sostanza di fr. 500'000.–, lamentavano di pagare il 17% di imposte in più rispetto ad un'analoga coppia di concubini.
3.4.1.
Riconosciuto che la giurisprudenza introdotta nel 1984 con la sentenza Hegetschweiler si applica –- come affermato in DTF 118 Ia 1 – anche alle coppie di coniugi con figli, le quali non devono pertanto essere imposte in modo più gravoso di una coppia non coniugata con figli, nella nuova decisione i giudici federali sottolineano peraltro come la loro giurisprudenza abbia sempre rilevato l'ampio margine di apprezzamento di cui deve disporre il legislatore cantonale nella realizzazione del postulato dell'imposizione secondo la capacità contributiva. Differenti categorie di contribuenti devono infatti essere prese in considerazione contemporaneamente se non si vuole imporre un gruppo di contribuenti a danno di un altro: volendo garantire la parità di trattamento nel quadro di una comparazione tra due categorie di contribuenti, il legislatore corre il rischio di creare nuove disparità di trattamento (DTF 120 Ia 333, consid. 3, con riferimento a DTF 118 Ia 1, p. 4 consid. 3c). Inoltre, la comparabilità delle fattispecie è limitata. L'imposizione in base al principio di capacità contributiva deve tenere conto sia dei beni economici a disposizione dei contribuenti per coprire il loro fabbisogno sia della loro situazione personale. Non è dunque possibile stabilire con precisione di quanto l'imposta deve progredire allorché il reddito aumenta di un certo ammontare, trattandosi in tal caso di una questione da risolvere in base a considerazioni sociali e di politica finanziaria. Per quanto sia più facile, anche la comparabilità sul piano orizzontale – cioè tra gruppi di contribuenti (coniugati, celibi, con e senza figli, soli o con un'economia domestica comune) con uguale capacità contributiva – è tuttavia limitata, data la difficoltà di stimare i vantaggi derivanti dallo stato civile (p. es. le pretese in materia di assicurazioni sociali). Tutte queste considerazioni impongono al giudice costituzionale, secondo il Tribunale federale, una certa prudenza (DTF 120 Ia 334, consid. 3).
3.4.2.
In una successiva considerazione, il Tribunale federale osserva che, concentrando la propria attenzione sulla comparazione fra coniugi e concubini, la sentenza Hegetschweiler aveva omesso di confrontarsi con la categoria dei veri celibi, cioè quelli che vivono soli. La situazione di questi ultimi non può tuttavia essere trascurata, rappresentando essi il 32% delle economie domestiche svizzere. Ebbene, nella nuova sentenza del 1994, i giudici di Losanna osservano che la necessità di considerare il c.d. «effetto di sinergia», per il quale i costi di mantenimento di una coppia diminuiscono a causa della comune economia domestica, potrebbe anche mettere in discussione il principio affermato nella sentenza Hegetschweiler, secondo cui è incostituzionale un onere fiscale supplementare a carico di una coppia di coniugi, giustificato dalle economie derivanti dalla comune economia domestica, nella misura in cui tale vantaggio non sia preso in considerazione anche nel caso di una coppia di concubini (DTF 120 Ia 335, consid. 4a, con riferimento a DTF 110 Ia 21e 23).
3.4.3.
La II Corte di diritto pubblico osserva quindi che, affermato il principio per cui l'onere fiscale di una coppia di coniugi non deve superare quello di una coppia di concubini, ognuno dei quali consegue la metà del reddito, la sentenza Hegetschweiler non ha tuttavia mai chiarito come debba concretamente essere effettuata la comparazione. Nelle sue decisioni successive al 1984, il Tribunale federale ha esaminato infatti l'onere fiscale da due punti di vista:
• nel quadro del controllo astratto delle norme, ha esaminato in modo generale come l'onere fiscale dei coniugi si ripartisca in rapporto ai concubini, tenendo conto della diversa situazione in cui gli uni e gli altri si trovano;
• nel quadro del controllo concreto delle norme, ha invece comparato la situazione specifica delle coppie coniugate con quella dei concubini che si trovano nella stessa situazione finanziaria e familiare, per stabilire concretamente se un onere fiscale supplementare si rivelasse inammissibile; nel caso di un ricorso di una coppia di concubini, ha persino esaminato la legislazione cantonale per verificare se non comporti in modo generale un'imposizione più gravosa e sistematicamente sfavorevole per uno dei concubini.
Osservato che, nella misura in cui un'assoluta parità di trattamento non può essere raggiunta, basta che la legislazione non comporti in modo generale un'imposizione più onerosa e sistematicamente svantaggiosa di un gruppo particolare di contribuenti, il Tribunale federale conclude che l'onere fiscale deve allora essere esaminato tenendo conto dell'insieme delle circostanze, senza limitarsi alla situazione del ricorrente (DTF 120 Ia 337, consid. 4c).
3.4.4.
Discostandosi poi da quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine di tolleranza del 10%, il Tribunale federale nega, ora, che si possano tracciare limiti precisi all'interno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere ancora giudicato costituzionale (DTF 120 Ia 337 , consid. 4d).
3.3.5.
Alla luce delle descritte premesse, la recente sentenza dell'Alta Corte conclude che il maggiore onere fiscale a carico dei coniugi rispetto a due concubini in pari condizioni è condizionato dal sistema fiscale ed è pertanto inevitabile, dal momento che nessuna legge fiscale né cantonale né federale considera i concubini come una categoria particolare di contribuenti. Il cumulo dei fattori imponibili dei coniugi e l'imposizione separata dei concubini, combinata con delle aliquote progressive, comportano infatti necessariamente che le coppie in cui un solo partner lavora siano svantaggiate finché vivono in concubinato e vedano la loro situazione migliorare con il matrimonio, mentre, quando entrambi i partners lavorano, essi sono avvantaggiati se vivono in concubinato (DTF 120 Ia 338, consid. 4e).
3.3.6.
Passando ad esaminare concretamente la legge tributaria zurighese, alla luce di comparazioni dell'onere fiscale dei diversi gruppi di contribuenti, il Tribunale federale ha rilevato che l'aggravio fiscale a carico dei concubini rispetto ai coniugi raggiunge comunque al massimo il 6,2% ed è giustificabile se si considerano i vantaggi di cui godono i coniugi (prestazioni della previdenza sociale e personale, pretese nell'ambito del diritto patrimoniale e successorio) (DTF 120 Ia 340, consid. 5c).
3.3.7.
Spostando poi la propria attenzione sul caso del ricorrente, la II Corte di diritto pubblico ammette che lo svantaggio per i coniugi è maggiore nel caso dei coniugi con figli; osserva quindi che, applicando coerentemente la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza del 1° marzo 1991 (ASA 60 p. 279, citata supra, consid. 3.3.), si imporrebbe nella fattispecie l'accoglimento del ricorso. A questo punto però, i giudici losannesi attirano l'attenzione su un aspetto che, a loro avviso, era stato ignorato nella sentenza del 1991. Il legislatore non deve porre in primo piano, infatti, la comparazione tra coniugi e concubini con figli, bensì quella tra coniugi e concubini senza figli, giacché i concubini con figli sono molto rari e rappresentano appena il 2,8% delle coppie con figli. La considerazione proposta nella sentenza del 1991, secondo cui i figli di coppie di concubini non sono tanto rari da giustificare una rinuncia ad una comparazione con tale tipo di economia domestica, deve allora essere respinta. Ne consegue che, per calcolare le imposte di una coppia coniugata con figli, la comparazione non deve essere effettuata in primo luogo sull'onere fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì su quello di altri gruppi di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli. Se, dunque, il legislatore fiscale tollera un onere fiscale supplementare per i coniugi che si trovano nella condizione del ricorrente in confronto con le famiglie relativamente molto meno numerose che vivono in concubinato, non vi è nulla da eccepire sotto il profilo dell'art. 4 cpv. 1 Cost. fed. Il Tribunale federale ha dunque respinto il ricorso dei coniugi zurighesi, osservando che il Canton Zurigo impone in modo appropriato le persone sole (con o senza figli) in rapporto alle coppie coniugate (DTF 120 Ia 342, consid. 6).
3.4.
La dottrina sottolinea in modo pertinente come, senza affermarlo esplicitamente, il Tribunale federale si sia allontanato, con la sua ultima sentenza in materia di imposizione dei coniugi e dei concubini, dai princìpi affermati nella sentenza di dieci anni prima (Pfister, Zehn Jahre Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung, in ASA 63 pp. 714-726; Locher, Bedauerlicher Rückschritt bei der Ehegattenbesteuerung, in recht 1995 pp. 162-174, in particolare p. 171). Sebbene affermi di discostarsi formalmente solo dalla sentenza del 1° marzo 1991, e ribadisca anzi espressamente il principio per cui coniugi non devono essere imposti in modo più gravoso di concubini in analoghe condizioni, l'Alta Corte perviene poi a giustificare il contrario. Ammette cioè la costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione, senza precisare quale gruppo debba sopportare le conseguenze di tali inevitabili incongruenze; comunque, l'onere fiscale dovrebbe essere valutato con riferimento all'insieme delle circostanze e non limitandosi ad esaminare la situazione del ricorrente. È completamente scomparsa l'affermazione, presente in sentenze precedenti, secondo cui eventuali inevitabili differenze nell'imposizione devono avvantaggiare i coniugi piuttosto che i concubini. Non solo, ma i giudici federali sembrano attribuire pure al legislatore fiscale il compito di compensare, favorendo i concubini, gli svantaggi che essi patiscono in altri settori del diritto, in particolare in quello delle assicurazioni sociali, in quello patrimoniale ed in quello successorio (Pfister, op. cit., pp. 721-722). __________ __________, che era giudice federale ai tempi della sentenza Hegetschweiler, manifesta inoltre sorpresa dinanzi all'affermazione per cui, anche nel caso in cui viene impugnata una decisione individuale, non devono essere verificate la posizione specifica del ricorrente e la singola disposizione che lo discrimina, ma il giudice si deve limitare ad un controllo generale dell'ordinamento fiscale. Se dunque il giudice ritiene che la ripartizione dell'onere fiscale fra i gruppi di contribuenti è «inoppugnabile», allora le norme sul calcolo dell'imposta sono considerate globalmente costituzionali, anche se in rari casi particolari conducono ad una accresciuta imposizione di un gruppo nella misura del 10% e oltre, in contrasto quindi con il principio di capacità contributiva (Pfister, op. cit., p. 723). Lo stesso autore fa inoltre notare come, pretendendo di comparare fra loro coniugi con figli, da un lato, e persone sole senza figli, anziché concubini con figli, dall'altro, il Tribunale federale finisca per esigere un confronto fra gruppi strutturalmente diversi, senza d'altra parte spiegare come le disparità possano essere ricondotte ad una comparazione e senza neppure procedere esso stesso ad una simile comparazione. __________ ritiene invece che sarebbe corretto comparare i coniugi con figli con due persone sole, ognuna delle quali ha un figlio e percepisce la metà del reddito dei coniugi. Ciò equivale strutturalmente a una comparazione con una coppia di concubini con due figli e con reddito uguale. Osserva, d'altronde, che il legislatore non dovrebbe tener conto della frequenza dei diversi tipi di economia domestica, per il fatto che il numero di membri del gruppo cui taluno appartiene non ha nulla a che vedere con la capacità contributiva del singolo e non rappresenta un argomento ragionevole per la misura della sua imposizione (Pfister, op. cit., p. 725). L'ex-giudice conclude le sue considerazioni rilevando che le differenze nell'imposizione di coniugi e concubini a svantaggio dei coniugi con figli indica l'esistenza di un errore nel sistema. La ragione deve ricercarsi, a suo avviso, nei vantaggi fiscali di cui gode la persona sola che mantiene un bambino nella propria economia domestica, sebbene viva in concubinato: oltre a beneficiare di maggiori deduzioni, gli viene applicata l'aliquota più favorevole. Ottiene cioè, per il fatto di mantenere un figlio nella propria economia domestica, gli sgravi previsti per i coniugi. Ciò non significa, peraltro, secondo l'autore citato, che siano ingiustificati i vantaggi di cui gode la persona sola, mentre forse sono i coniugi a ricevere sgravi troppo modesti per il fatto di mantenere figli (Pfister, op. cit., p. 726).
4.4.1. Dopo la sentenza Hegetschweiler, sono diversi i sistemi che i legislatori cantonali hanno adottato per compensare il sovraccarico fiscale che deriva dal cumulo dei redditi dei coniugi: doppia scala delle aliquote, splitting, deduzioni personali, sistema del quoziente familiare (Canton Vaud) (cfr. Masmejan-Fey, op. cit., p. 123). Il Canton Ticino ha adottato la doppia scala delle aliquote. Il Consiglio di Stato aveva infatti esaminato attentamente i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni possibili (cfr. Messaggio n. 2848 del 26 settembre 1984), scartando sia l'imposizione individuale dei coniugi perché inidonea a risolvere il problema delle famiglie con un solo apportatore di reddito, sia lo splitting, perché criticato dalla dottrina e perché muove da falsi presupposti, sia l'aumento delle deduzioni in cifre assolute, perché favorisce, in considerazione della progressione delle aliquote, in modo particolare i redditi elevati, sia la deduzione percentuale dalle imposte dei coniugi in ragione della conseguenza sul gettito d'imposta. L'esecutivo cantonale aveva così aderito, come era sua facoltà, alla proposta di rivedere la scala delle aliquote, (re)introducendone una doppia: una scelta non nuova, come si vedrà in seguito.
A sua volta, la speciale Commissione del Gran Consiglio, esaminando il Messaggio del Consiglio di Stato, aveva ritenuto che tale sistema era quello che meglio si addiceva ai criteri posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale e che nel contempo offriva il vantaggio di poter evitare con una determinata tariffa lo sgravio dei redditi alti, in ossequio al precetto costituzionale della tassazione secondo il principio della potenzialità economica (cfr. Rapporto 7 novembre 1984 della Commissione speciale in materia tributaria del Gran Consiglio, p. 15 s.).
4.2.
L'art. 36 LT, nel suo tenore iniziale, prevedeva l'applicazione dell'aliquota d'imposta A per i contribuenti coniugati, nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che hanno figli minorenni conviventi al cui sostentamento provvedono (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. __________, del 26 settembre 1984). Il tenore della norma è stato modificato dal 1° gennaio 1992.
L'applicazione dell'aliquota A è stata estesa anche ai contribuenti che hanno figli agli studi di età inferiore ai venticinque anni (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. __________, del 23 marzo 1988, p. 10). Secondo l'art. 36 attualmente in vigore l'aliquota d'imposta A vale per i contribuenti coniugati, nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che convivono con figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli agli studi fino al 25° anno di età.
L'art. 36bis LT, invece, stabilisce le aliquote per tutte le altre categorie di contribuenti.
Perché uno dei contribuenti menzionati dall'art. 36 cpv. 1 LT possa beneficiare dell'aliquota A, determinante è innanzitutto l'elemento della convivenza con figli senza attività lucrativa sotto la sua autorità parentale o con figli agli studi fino al 25° anno di età (cfr. per quanto concerne la norma nel tenore rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1990: CDT n. 340 del 28 agosto 1986 in re E.M.; e inoltre CDT n. 487 del 12 dicembre 1986 in re F.V.; CDT n. 493 del 12 dicembre 1986 in re F.F.).
A questa condizione, espressamente menzionata nelle norma, se ne aggiunge, secondo l'Autorità fiscale, una seconda, di segno negativo, segnatamente che il contribuente non conviva more uxorio con altra persona. Altrimenti detto, secondo la Divisione delle contribuzioni, la scala A delle aliquote sarebbe appannaggio soltanto delle famiglie monoparentali, cioè delle famiglie composte da un solo genitore e dai figli che non vivono in concubinato.
4.3.
Questa Camera ha già avuto modo di negare che, riservando la scala A delle aliquote solo ai coniugati ed alle famiglie monoparentali, si crei una disparità di trattamento tra coniugi e concubini (cfr. sent. CDT n. 19 dell'11 febbraio 1993 in re M.W., pubbl. in RDAT II-1993 p. 415).
Anche queste affermazioni devono tuttavia essere riviste, alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale.
Infatti, con una sentenza emessa lo stesso giorno di quella citata in precedenza (18 novembre 1994), la stessa II Corte di diritto pubblico della massima istanza giudiziaria della Confederazione si è confrontata con la questione della legittimità di una istruzione dell'autorità fiscale del Canton Zurigo, che negava ai concubini l'applicazione dell'aliquota più favorevole e la concessione della deduzione per celibi, vedovi e divorziati che convivono con figli. L'Alta Corte ha osservato che in Svizzera le coppie di concubini non rappresentano una categoria di contribuenti, ma che i partner di una simile coppia vengono imposti separatamente come persone sole, sicché ognuno deve pagare solo per il proprio reddito e la propria sostanza, senza che si giustifichi una compensazione di perdite, debiti o deduzione. Ne consegue che i concubini sono maggiormente avvantaggiati – quando raggiungono un determinato reddito complessivo – se entrambi i partner guadagnano lo stesso importo, mentre sono svantaggiati con il crescere della differenza fra i loro redditi. Se poi i concubini hanno figli, il partner che ha la potestà parentale o che provvede al mantenimento del figlio viene imposto secondo le regole vigenti per le famiglie monoparentali, se previste dalla legge cantonale (DTF 120 Ia 346, consid. 2b, con riferimento a DTF 118 Ia 3-4). Tale esigenza discende direttamente dalla legge: nel caso esaminato dal Tribunale federale, si tratta della legge tributaria del Canton Zurigo, la quale riconosce alle famiglie monoparentali la tariffa A più favorevole ed una deduzione personale più elevata di quella spettante alle persone sole. Il fatto stesso che la legge cantonale, così come, d'altronde, il decreto concernente l'imposta federale diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), non prevedano una tassazione apposita per i concubini, impone di imporre ciascuno di essi conformemente al loro status di celibi, separati, divorziati o vedovi. Ed è sempre la legge ad esigere che il partner che, vivendo in concubinato, provvede al mantenimento del figlio nella comune economia domestica, benefici della deduzione personale accresciuta e dell'aliquota più favorevole (DTF 120 Ia 347-348, consid, 2e).
Viola pertanto il principio costituzionale della legalità dell'imposta un'istruzione amministrativa, come quella diffusa dall'amministrazione fiscale del Canton Zurigo, secondo cui l'accresciuta deduzione personale e la più favorevole aliquota d'imposta vengono concesse a quel genitore che provvede al mantenimento del figlio nella propria economia domestica, solo se non vive in concubinato con un'altra persona. La preoccupazione dell'autorità fiscale di non imporre i coniugi con figli in modo più gravoso di una coppia di concubini con figli non giustifica, secondo il Tribunale federale, di imporre i concubini in un modo non previsto dalla legge (DTF 120 Ia 348, consid. 2f).
5.1.
La recente decisione della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, appena citata (DTF 120 Ia 345), trae infatti, in modo chiaro, le logiche conseguenze del principio per cui i concubini non sono considerati, nelle legislazioni fiscali svizzere, una categoria di contribuenti a sé stante. È evidente, infatti, che la prassi dell'autorità fiscale ticinese di riconoscere l'aliquota A solo alle famiglie composte di un solo genitore che non vive in concubinato, avallata da questa Camera con la sentenza dell'11 novembre 1993 (RDAT II-1993 p. 415 ss.), presuppone, per poter essere applicata, che il contribuente celibe, vedovo o divorziato che, pur vivendo «in economia domestica comune con uno o più figli minorenni, di cui egli assicura tutto o una parte del sostentamento», vive però in concubinato, sia fatto rientrare in una categoria diversa da quella in cui rientra il contribuente celibe, vedovo o divorziato che invece, ceteris paribus, non vive in concubinato. Ma, come detto, il Tribunale federale sottolinea, nelle sue nuove decisioni, che la coppia formata da due concubini non è altro che una coppia costituita da due persone celibi, separate, divorziate o vedove.
5.2.
Alla luce di quanto precede, il ricorso con cui il contribuente chiede di poter beneficiare dell'aliquota A («per i contribuenti coniugati, nonché per i vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che convivono con figli senza attività lucrativa sotto la loro autorità parentale o con figli agli studi fino al 25.mo anno di età», cfr. art. 36 cpv. 1 LT), é accolto. È indubbio infatti che, quale unico apportatore di reddito della coppia costituita da lui e dalla sua compagna, è il ricorrente che provvede al mantenimento della figlia comune. Per il ricorrente, si ritorna, in tal modo alla soluzione adottata con la decisione n. __________ del 28 agosto 1986 di questa stessa Camera.
5.3.
Non ha bisogno di essere dimostrato che la soluzione cui si perviene, mentre si presenta equa in un caso, come quello in esame, in cui vi è un solo concubino che consegue un reddito da attività lucrativa, dà sicuramente luogo ad un trattamento privilegiato rispetto a quello dei coniugi, nel caso di due concubini che guadagnano entrambi (cfr. RDAT II-1993 p. 419, consid. 6.1.). Non a caso, il Tribunale federale ha adottato nello stesso giorno, e con riferimento alla stessa legislazione fiscale del Canton Zurigo, la decisione con cui afferma l'illegittimità della prassi consistente nel negare al concubino il trattamento di favore riservato alle famiglie monoparentali e la decisione con cui ha rimesso in discussione l'ormai decennale giurisprudenza sulla parità di trattamento fra coniugi e concubini.
Affermando, da un lato, che per calcolare l'onere fiscale di una coppia coniugata con figli, la comparazione non deve essere effettuata in primo luogo con l'onere fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì con quello di altri gruppi di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli, e, dall'altro, che non si possono tracciare limiti precisi all'interno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere ancora giudicato costituzionale, l'Alta Corte ha chiaramente voluto prevenire ogni censura di disparità di trattamento, nel momento in cui giustificava, richiamandosi al principio di legalità, un'imposizione vantaggiosa per i concubini con figli.
Se, pertanto, la legislazione ticinese sia costituzionalmente legittima, alla luce dei requisiti posti dal Tribunale federale nella sua più recente giurisprudenza, è una questione che, nella fattispecie, può essere lasciata aperta, ma che potrebbe essere certamente proposta da un futuro ricorso interposto da una coppia di coniugi. La modifica che l'Alta Corte ha però voluto apportare alla propria giurisprudenza degli ultimi dieci anni induce a ritenere che una incostituzionalità della legge ticinese sia difficilmente dimostrabile.
Non si può quindi che ribadire, che "affermando, da un lato, che per calcolare l'onere fiscale di una coppia coniugata con figli, la comparazione non deve essere effettuata in primo luogo con l'onere fiscale delle coppie non coniugate con figli, bensì con quello di altri gruppi di contribuenti, in particolare i celibi e i concubini senza figli, e, dall'altro, che non si possono tracciare limiti precisi all'interno dei quali l'onere fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere ancora giudicato costituzionale, l'Alta Corte ha chiaramente voluto prevenire ogni censura di disparità di trattamento, nel momento in cui giustificava, richiamandosi al principio di legalità, un'imposizione vantaggiosa per i concubini con figli."
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 17 giugno 1996 è riformata nel senso che al contribuente è concessa l'applicazione dell'aliquota A.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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