AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.134
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00134
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è docente d'informatica presso le scuole commerciali di __________.
Nella dichiarazione fiscale per il periodo 1995-96, inoltrata il 28 giugno 1995, chiedeva fra l'altro la deduzione dal reddito delle liberalità a enti di pubblica utilità per un ammontare di complessivi fr. 4'795.-- sia per l'imposta cantonale (IC) sia per l'imposta federale diretta (IFD). Domandava inoltre una deduzione di fr. 4'425.-- per spese professionali sia per l'IC che per l'IFD motivandola, tra l'altro, con l'acquisto di un ordinatore e l'uso di un locale della propria abitazione in relazione all'esercizio dell'attività lucrativa.
Con decisione del 19 febbraio 1996 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96. La deduzione per liberalità era concessa solo nella misura di fr. 210.– per l'IC e di fr. 825.-- per l'IFD; quella per spese professionali in ragione di fr. 950.-- tanto per l'IC quanto per l'IFD.
In seguito al reclamo presentato dal contribuente e delle spiegazioni fornite in sede di audizione, l'UT aumentava la deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità a fr. 825.-- sia per l'IC che per l'IFD e quella per spese professionali a fr. 2'000.-- per l' IC e a fr. 2'835.-- (pari al 3% del salario netto) per l'IFD (cfr. decisione su reclamo del 10 giugno 1996).
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede la deduzione dal proprio reddito delle liberalità a enti di pubblica utilità e delle spese professionali nella misura indicata nella dichiarazione d'imposta.
Deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità
3.1.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.2.
Il ricorrente sostiene che l'__________ __________ __________ __________, un'associazione a' sensi degli art. 60 e seguenti CC, con sede a __________, non persegue scopi di culto, bensì di evangelizzazione e di diffusione delle __________ __________, oltre che di aiuto ai credenti in difficoltà in paesi non cristiani e che quindi gli scopi sono di esclusiva pubblica utilità.
3.3.
La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità dai propri redditi è limitata ai versamenti a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Non sono allora deducibili, ad esempio, le prestazioni volontarie alla Chiesa cattolica, cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994.
La decisione in merito al configurarsi dei presupposti che permettono la deduzione delle devoluzioni in contanti non è quindi decisione che è lasciata all'Ufficio di tassazione. Determinante è l'esistenza di una decisione di esenzione cresciuta in giudicato a favore dell''istituzione beneficata (cfr. Circolare n. __________ del 28 febbraio 1995 della Divisione cantonale delle contribuzioni concernente le deduzioni delle prestazioni volontarie in contanti, p. 2).
3.4.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
3.5.
Né dall'elenco annesso alla Circolare .__________ del 28 febbraio 1995 della Divisione cantonale delle contribuzioni né dall'elenco allestito dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, stato al 1° gennaio 1995, risulta che l'__________ __________ __________ __________ con sede a __________ sia annoverata tra le persone giuridiche fiscalmente esenti in quanto di pubblica utilità secondo l'art. 65 lett. f LT e l'art. 56 lett. g LIFD.
Ne viene quindi che l'UT, a giusta ragione, ha negato la deduzione della devoluzione fatta all'__________ __________ __________ __________.
La decisione dell' Ufficio di tassazione, che limita la deduzione a fr. 825.-- di media annua, appare dunque corretta.
4.1.
Tra le spese professionali deducibili dal reddito lordo di chi esercita un’attività dipendente sia l’art. 26 cpv. 1 LIFD sia l’art. 25 LT 1994 annoverano, oltre alle spese di trasporto (lett. a) e a quelle cosiddette di doppia economia domestica (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993; art. 7 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96, dell’ 8 novembre 1994).
La relativa deduzione è ammessa per l’ imposta cantonale nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificati la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. DE). Per l’imposta federale diretta la deduzione forfetaria è del 3% del salario netto, al minimo fr. 1’700.-- l’anno al massimo fr. 3’400.-- (cfr. Appendice all’Ordinanza). Il contribuente che, in luogo della deduzione forfetaria, fa valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale (art. 4 Ordinanza).
4.2.
Le nuove norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito all’uso professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato:
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
4.3.
Questa Camera ha affermato che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
4.4.
Non diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 64, p. 325 s.).
4.5.
Gli argomenti sviluppati nel ricorso convincono questa Camera che nel periodo di computo le attrezzature informatiche a disposizione nella sede scolastica – un solo ordinatore a disposizione dell'intero corpo docente all'interno di un'aula scolastica – erano chiaramente insufficienti per consentire a un docente di informatica di svolgere convenientemente il proprio compito al di fuori dell'orario scolastico, segnatamente di mantenersi costantemente aggiornato in un settore in costante e rapida evoluzione, di imparare l'uso di nuovi programmi e di prepararsi convenientemente all'insegnamento.
La richiesta di poter beneficiare della deduzione per l'uso professionale di un locale privato appare, alla luce delle concrete circostanze e della giurisprudenza sopra ricordata, pienamente fondata.
4.6.
Gli atti dell'incarto non consentono tuttavia a questa Camera di decidere la misura della deduzione.
Si sa che per l'acquisto di un ordinatore il contribuente ha sborsato il 5 gennaio 1994 un importo di fr. 2'850.--, pari a fr. 1'425.-- di media annua. Risulta inoltre dagli atti che il valore locativo annuo della propria abitazione è di fr. 18'850.--. Nulla è invece dato di sapere sul tipo di abitazione, sulle sue parti costitutive e sul tipo di locale utilizzato a scopo professionale.
Ciò preclude la possibilità di stabilire se le deduzioni cumulate per l'acquisto dell'ordinatore e per il locale privato usato a scopo professionale superino l'importo dedotto forfetariamente dall'UT, vale a dire fr. 2'000.-- per l'IC e fr. 2'835.-- per l' IFD.
Gli atti del procedimento vanno retrocessi su questo punto all' Ufficio di tassazione perché accerti il costo del locale privato usato a scopo professionale e si pronunci nuovamente sull'importo complessivo della deduzione per "altre spese professionali".
4.7.
Non è compito di questa Camera – sia rilevato di transenna – stabilire i parametri per valutare la spesa del locale privato usato per scopi professionali. Diversi possono essere i criteri adottati più o meno complicati. Un esempio è fornito dal Canton Argovia, che applica un metodo alquanto sofisticato (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 65, pp. 326-327).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 giugno 1996 è annullata nella misura in cui concerne la deduzione per "altre spese professionali".
§§ Su questo punto gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione, conformemente al consid. 4.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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