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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.132
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00132
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 luglio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ , __________ __________ (),
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale 1995/96 denunciava redditi da attività indipendente per complessivi fr. 51'294.– nel 1993 e per fr. 54'060.– nel 1994. Fra le deduzioni, chiedeva in particolare che si tenesse conto di contributi AVS per fr. 1'050.– nel 1993 e fr. 13'624.– nel 1994.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 5 aprile 1996, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito aziendale in fr. 64'000.– in media annua ed ammetteva le deduzioni per contributi AVS nella misura di soli fr. 3'291.– in media annua. Il contribuente impugnava la suddetta tassazione con reclamo del 2 maggio 1996, chiedendo la deduzione integrale dei contributi AVS indicati nella dichiarazione fiscale. L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 17 giugno 1996, in cui faceva notare che i contributi fatti valere non erano stati ammessi in deduzione dai redditi del 1993 e del 1994 per il fatto che gli stessi, sebbene riferiti agli anni in questione, erano però stati effettivamente versati nel corso del 1995. La loro deducibilità sarebbe stata pertanto possibile solo nell'ambito della tassazione 1997/98.
Nelle rispettive osservazioni del 26 agosto e del 25 settembre 1996, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Divisione cantonale delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze propongono la reiezione del gravame.
Dal reddito sono deducibili i versamenti, i premi e i contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale (art. 32 cvp.1 lett. d LT 1994, art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD). Tali disposizioni si riferiscono ai contributi dei lavoratori dipendenti, indipendenti ed anche delle persone senza attività lucrativa (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 12 ad art. 33 LIFD, p. 131; Richner/Frei/Weber/Brüt-sch, Zürcher Steuergesetz
3.2.
Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dagli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali (art. 957 CO).
In particolare, i conti d'esercizio e i bilanci annuali devono essere allestiti in modo chiaro e completo, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda (art. 959 CO).
La legge non contiene ulteriori precisazioni sulla natura dei libri contabili e su come devono essere tenuti. La contabilità deve nondimeno rispettare il principio della regolarità, che, pur tenendo conto delle diverse possibili soluzioni (uso di libri, di schede o di supporti elettronici), pone esigenze precise quanto a chiarezza e sincerità, a completezza e alla conservazione delle pezze giustificative (cfr. ad esempio Helbing, L'analyse du bilan et du résultat, 5a ediz., Berna 1988, pp. 17 ss., in particolare p. 21).
Esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale colui che svolge un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno (cfr. art 934 CO e art. 52 ORC).
3.3.
Secondo la legislazione fiscale, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) del periodo di computo oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (art. 199 cpv. 2 LT 1994; analogamente art. 125 cpv. 2 LIFD).
Pertanto, chi, pur esercitando un'attività lucrativa indipendente, non tiene una contabilità conforme all'uso commerciale, sottostà comunque ad un obbligo di registrazione, dovendo inoltrare insieme alla dichiarazione fiscale le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. Di conseguenza, l'obbligo di registrazione secondo la nuova legislazione fiscale appare esteso rispetto al diritto previgente, concernendo ora tutti i lavoratori indipendenti, senza che vi sia più il limite della cifra d'affari di 100'000 franchi, e comprendendo altresì gli agricoltori e coloro che svolgono un'attività indipendente a titolo accessorio (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 409).
3.4.
Per le aziende con ridotto giro d'affari, in particolare per gli artigiani e i piccoli commercianti, l'autorità fiscale permette l'allestimento e la presentazione della contabilità sulla base del solo movimento finanziario delle entrate e delle uscite (c.d. «contabilità sull'incassato»). Il risultato imponibile scaturisce quindi dalla differenza fra entrate monetarie dell'esercizio e uscite monetarie del medesimo esercizio. Non vengono invece presi in considerazione né i crediti da incassare per lavori già finiti o in corso di esecuzione né i debiti per fatture da pagare (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 64; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p. 128; Widler, Das Buchführungsrecht als Stiefkind des Steuerrechts, in ZStP 1995 p. 124).
Il contribuente non è obbligato a tenere la contabilità e non ha effettivamente allegato alla dichiarazione fiscale né bilancio né conto economico. Ha prodotto solo una somma di fatture emesse ed un elenco di spese sostenute per ognuno degli esercizi che costituiscono il periodo di computo per la tassazione 1995/96.
Da quel poco che è possibile evincere dall'esame della documentazione agli atti, egli si è dunque attenuto a criteri contabili sul fatturato per quanto concerne le entrate, mentre ha adottato il metodo del pagato in relazione alle uscite. I conti sono pertanto necessariamente incongruenti, contrapponendo «fatturato» da una parte ed «incassato» dall'altra.
Poiché comunque le spese sono tutte state considerate, attenendosi alle obbligazioni adempiute nel periodo di computo, non si vede per quale ragione dovrebbero essere trattati diversamente i debiti per contributi AVS. Si consideri inoltre che, anche nei periodi precedenti, questi ultimi sono sempre stati dedotti solo nella misura in cui fossero stati effettivamente versati nel periodo di computo, con la sola eccezione dei contributi arretrati degli anni 1987/91, che, sebbene versati solo nel 1993 e nel 1994, sono stati ammessi in deduzione nello stesso periodo fiscale 1993/94, per venire incontro al contribuente, che aveva addotto sopravvenute difficoltà. Non ha bisogno, infatti, di essere dimostrato che un cambio di criterio contabile (dall'«incassato» al «fatturato» e viceversa), da un periodo fiscale all'altro, si presterebbe ad ogni sorta di abuso, permettendo al contribuente di "pilotare" a piacimento la propria tassazione.
Il ricorrente non ha evidentemente ragione di lamentarsi per l'esito della decisione dell'autorità fiscale, poiché, in primo luogo, conserva intatta la possibilità di far valere le deduzioni richieste nel prossimo periodo fiscale e, in secondo luogo, ha già beneficiato di un trattamento di favore – molto discutibile, alla luce dei princìpi fin qui esposti – nell'ambito della tassazione 1993/94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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