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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.130
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00130
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1° luglio 1996
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L’utile immobiliare imponibile risultava così essere di fr. 483’458.-- e l’imposta dovuta di fr. 116’029,90 (cfr. notifica della tassazione del 26 novembre 1995).
Con decisione del 26 giugno 1996 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo che non erano date le due condizioni cumulative cui l’art. 134 cpv. 5 LT subordina la deduzione. Rilevava inoltre che la perdita, di cui veniva chiesta la deduzione, altro non sarebbe in realtà che la differenza degli interessi versati sull’anticipo concesso dall’immobiliare __________ __________ a __________ e __________ per la costituzione di un diritto di compera sulle part. n. __________ e __________ di __________ e gli interessi pagati dall’immobiliare __________ __________ alla __________ per il prestito contratto per finanziare l’anticipo a __________ e __________.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dall’avv. __________, chiede nuovamente la deduzione delle perdite, ribadendo sostanzialmente quanto già argomentato nel reclamo.
Secondo l’art. 134 cpv. 4 LT 4 le quote e gli utili derivanti da alienazioni di quote di comproprietà o di proprietà per piani in un unico immobile oppure di case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare possono essere compensati a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute entro l’anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale. Per la determinazione delle perdite compensabili l’autorità fiscale stabilisce d’ufficio il valore d’alienazione quando il prezzo indicato dalle parti è manifestamente inferiore al valore reale.
Inoltre, secondo l’art. 134 cpv. 5 LT, sulle vendite effettuate entro due anni dall’abitabilità anche parziale dell’immobile l’alienante può chiedere in deduzione le perdite subite nella gestione dell’immobile durante il primo anno di abitabilità anche parziale.
Dall’esame degli atti, prodotti dal ricorrente medesimo all’ Ufficio di tassazione, si evince chiaramente che le perdite d’esercizio, di cui viene chiesta la deduzione, non sono perdite subite dall’alienante bensì da terzi, vale a dire dall’immobiliare __________ __________ in relazione ad un anticipo effettuato a __________ e __________.
Già per questo motivo, segnatamente per la mancanza d’identità tra l'alienante e chi ha patito le perdite, il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto esaminare gli argomenti ricorsuali.
Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, pp. 270-283, in particolare pp. 278-283).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto in quanto temerario.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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