AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.126
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00126
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 marzo 1995, lamentando che il reddito imposto non era conforme alla sua effettiva capacità contributiva nel periodo fiscale: ella aveva infatti cessato l'attività lucrativa al 31 dicembre 1992, aveva trascorso il 1993 all'estero ed aveva lavorato solo sette mesi nel 1994, percependo un salario di fr. 37'500.–; chiedeva pertanto di essere assoggettata ad una tassazione intermedia per cessazione dell'attività a partire dal 1° gennaio 1993.
L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 24 maggio 1996, nella quale osservava che una tassazione intermedia può essere concessa solo se la cessazione dell'attività lucrativa è durata almeno due anni, cosa che non era avvenuta nella fattispecie.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente l'emissione di una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio
Rileva di avere dovuto lavorare a tempo parziale, dopo il rientro dal soggiorno all'estero, a causa della malattia della madre, che necessitava di cure assidue.
3.1.
Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi sono l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa e il mutamento di professione (DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.
3.2.
Per quanto concerne la cessazione dell'attività lucrativa e il mutamento di professione, la modifica, conformemente alla giurisprudenza, deve essere durevole (DTF 109 Ib 12 e rinvii; 101 I b 403).
Una modifica é di regola considerata durevole se sussiste per la durata minima di due anni (CDT n. 233 del 2 agosto 1990 in re C. cons. 6 e riferimenti; CDT n. 185 del 26 agosto 1991 in re E.S.; CDT. n. 370 del 7 novembre 1985 in re Sc. M.T.; Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo, 1979, p. 41 ss., in particolare p. 43).
La ricorrente è stata imposta per il periodo di tassazione 1993-94 sulla base dei redditi del periodo di computo 1991-92, nel corso del quale aveva lavorato ininterrottamente a tempo pieno. Il 31 dicembre 1992 ha cessato l'attività per intraprendere un viaggio all'estero con il suo futuro marito. Intrapresa una nuova attività lucrativa il 1° gennaio 1994, ha poi abbandonato anche questa a partire dal mese di agosto, per assistere la madre gravemente ammalata.
Su tale base, la contribuente aveva domandato, già al momento di inoltrare la dichiarazione fiscale 1993-94, di poter beneficiare di una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1993, data in cui aveva cessato l'attività lucrativa. L'autorità di tassazione ha invece emesso una tassazione intermedia per cessazione dell'attività con effetto a partire dal 1° agosto 1994, data in cui la ricorrente ha lasciato il lavoro iniziato nel 1994, dopo il rientro in Svizzera.
4.2.
Come si è già rilevato, la cessazione dell'attività lucrativa giustifica una tassazione intermedia a condizione che, se non è definitiva, sia durata almeno due anni. Giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di concludere che non vi è cessazione dell'attività lucrativa nel caso in cui un contribuente interrompe la propria attività lucrativa per meno di due anni, anche se durante tale lasso di tempo trasferisce il domicilio all'estero (Känzig, op. cit., p. 781 e giurisprudenza citata).
4.3.
Nella fattispecie, non vi è certamente stata una cessazione durevole dell'attività lucrativa, prima del 31 luglio 1994, data in cui la ricorrente ha lasciato il lavoro presso la __________ __________, dopo soli sette mesi di attività. Il fatto che ella avesse precedentemente sciolto il rapporto di lavoro che la legava alla Banca __________ __________ & __________ __________ non deve indurre ad anticipare a tale momento la tassazione intermedia, giacché proprio il successivo inizio di una nuova attività dipendente permette di ritenere che alla fine del 1992 vi sia stata non una cessazione bensì una mera interruzione dell'attività lucrativa.
D'altra parte, se si volesse aderire alla tesi della ricorrente, e considerare cessata l'attività al momento del licenziamento dalla Banca privata, si dovrebbe poi coerentemente considerare iniziata l'attività lucrativa quando ella ha intrapreso il lavoro alle dipendenze della __________ __________. Si avrebbero in tal modo ben tre tassazioni intermedie in meno di due anni: al 31 dicembre 1992 per cessazione, al 1° gennaio 1994 per inizio, al 31 luglio 1994 per cessazione. Ma, per sua natura, la tassazione intermedia deve rappresentare l'eccezione, non la regola; altrimenti, si introdurrebbe in via di applicazione quella tassazione con il sistema postnumerando (cioè fondata sui redditi dello stesso periodo di tassazione) che il legislatore ha voluto prevedere solo per casi rigorosamente limitati. È proprio per evitare tali moltiplicazioni delle tassazioni intermedie, d'altronde, che il legislatore ha posto il requisito della durevolezza.
4.4.
Quanto alle argomentazioni della ricorrente in merito all'onere fiscale cui è sottoposta, dovendo pagare quasi 14'000 franchi di imposte per un periodo in cui ha guadagnato circa fr. 45'000.–, si deve ammettere che si tratta di un effetto perverso dell'imposizione con il sistema praenumerando. Lo stesso è tuttavia attenuato dal fatto che, per effetto della successiva tassazione intermedia per cessazione dell'attività al 31 luglio 1994, i redditi conseguiti dalla ricorrente nel biennio 1991-92 non sono più imposti per gli ultimi cinque mesi di quell'anno 1994 e i redditi del 1994 non entrano più nella tassazione 1995-96, nella quale sarebbero stati imposti in media annua (periodo di computo 1993-94).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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