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Numero d'incarto:
80.1996.125
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00125
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: Uff. fiduciario __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD il contribuente, di professione impresario edile, ha inserito
cautelativamente un reddito aziendale di fr. 30'000.-- di media annua.
L' Ufficio di tassazione,
invece, nella notifica di tassazione dell' 11 marzo 1996 ha esposto al
contribuente un reddito aziendale di fr. 90'000.-- di media annua, cui ha
aggiunto un reddito della sostanza immobiliare di fr. 118'147.-- di media
annua, da cui ha nondimeno dedotto per interessi passivi e spese di
manutenzione fr. 91'510.-- di media annua, poi aumentati a fr. 127'822.-- in
sede di reclamo (cfr. decisione del 24 maggio 1996).
-
Con il presente, tempestivo
ricorso i coniugi __________ contestano la suddetta tassazione, segnatamente il
reddito aziendale di fr. 90'000.-- nelle sue diverse componenti (reddito quale
impresario di fr. 60'000.--, reddito da commercio d'immobili di fr. 15'000.-- e
reddito agricolo di fr. 15'000.--, tutti in media annua), come pure il reddito
della sostanza immobiliare e la relativa deduzione degli interessi passivi.
-
In occasione dell’udienza
del 24 settembre 1996, dopo ampia discussione, le parti, su proposta del
giudice, hanno convenuto di stabilire il reddito aziendale per il periodo
fiscale IC/IFD 1993-94 in fr. 80’000.-- di media annua. Invariati tutti gli
altri elementi della tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 maggio 1996 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è fissato in fr. 80'000.-- di media annua. Per il resto
la decisione è confermata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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