AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.124
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00124
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 21 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, è funzionario dell'amministrazione cantonale a __________.
Nella dichiarazione fiscale per il periodo 1995-96, inoltrata l'11 aprile 1995, chiedeva fra l'altro la deduzione dal reddito delle liberalità a diversi enti di pubblica utilità, per un ammontare di complessivi fr. 2'600.– per l'imposta cantonale (IC) e fr. 2'948.– per l'imposta federale diretta (IFD). Faceva inoltre valere spese di trasporto per complessivi fr. 4'692.–.
Con decisione del 12 febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96. La deduzione per liberalità era concessa solo nella misura di fr. 500.– per l'IC e di fr. 724.– per l'IFD; quella per spese di trasporto era commisurata in fr. 2'600.–.
Il contribuente impugnava la decisione in questione, postulando la deduzione dei versamenti a favore dell'__________ __________ - __________ __________, cui aveva versato nel periodo di computo ben 1'500 franchi; quanto alle spese di trasporto, osservava come gli fossero sempre state concesse nella misura richiesta, commisurata peraltro alla distanza esistente fra il domicilio ed il luogo di lavoro.
L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 17 giugno 1996, argomentando che i versamenti documentati non erano deducibili per il fatto di non essere donazioni bensì quote sociali dovute in base allo statuto dell'associazione. Quanto alle spese di trasporto, le elevava a fr. 3'100.– «tenuto conto della distanza tra il domicilio e la sede di lavoro».
Deduzione per liberalità a persone giuridiche esenti
Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
Che l'__________ __________ - __________ __________ rientri fra quelle che beneficiano dell'esenzione fiscale per il fatto di perseguire scopi di pubblica utilità è incontestato. La ragione per cui l'autorità di tassazione ha tuttavia negato la deduzione dei versamenti effettuati dal ricorrente alla suddetta associazione deve ricercarsi nella circostanza che egli risulta iscritto nell'elenco dei soci, per cui gli importi chiesti in deduzione sono stati considerati dall' Ufficio di tassazione come contributi sociali dovuti in base allo statuto.
4.2.
Una condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito (causa donandi), cioè né in adempimento di un'obbligazione (causa solvendi) né per acquistare una controprestazione (causa credendi). Prestazioni effettuate in adempimento di un obbligo giuridico non sono infatti «volontarie» (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 457 s.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 198 s.; ZBl 80 p. 82).
Perciò, le Circolari indirizzate dalle amministrazioni fiscali federale e cantonale agli uffici di tassazione escludono la deducibilità delle quote sociali previste dagli statuti e di altri pagamenti sui quali la persona giuridica ha una pretesa (Circolare n. 12 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, dell'8 luglio 1994, par. IV.1.a; Circolare n. 23 della Divisione delle contribuzioni, del 28 febbraio 1995, p. 1).
4.3.
Secondo il codice civile, le contribuzioni dei soci ad un'associazione sono stabilite dagli statuti; se gli statuti non si pronunciano, i soci devono fornire per quote uguali le contribuzioni necessarie al conseguimento del fine e per far fronte ai debiti sociali (art. 71 CCS). Di solito, tuttavia, le contribuzioni non sono i soli mezzi di cui dispone un'associazione; ad esse si aggiungono infatti devoluzioni di ogni genere da parte di sponsor, enti pubblici (sovvenzioni) e di altri terzi, ivi compresi soci defunti, redditi della sostanza sociale, nonché liberalità da parte dei soci in base a particolari rapporti contrattuali, quali p. es. la donazione o il mutuo (Riemer, Die Vereine, in: Berner Kommentar, vol. I, 3a parte, Berna 1990, n. 6 ad art. 71 CCS, p. 737). Tuttavia, per conseguire il proprio scopo l'associazione si serve in modo precipuo delle contribuzioni dei soci, che possono assumere le forme più diverse: contributo di entrata, contribuzione periodica (mensile, semestrale, annuale ecc.) o non periodica (p. es. contributo straordinario in determinate occasioni o contributo unico per l'intera o per la rimanente durata dell'appartenenza all'associazione) in forma pecuniaria o in natura o in forma di prestazioni di lavoro, prestazione dovuta a responsabilità personale o per la copertura di perdite, corrispettivo per diritti d'uso, pena convenzionale per violazione di obblighi sociali, particolari obblighi contrattuali (fideiussioni, mutui, donazioni ecc.), contributi di uscita (Riemer, op. cit., n. 8 ad art. 71 CCS).
La determinazione delle contribuzioni da parte dello statuto dell'associazione, conformemente all'art. 71 cpv. 1 CCS, può avvenire anche solo in linea di principio, riservata la fissazione dal punto di vista quantitativo da parte di un regolamento o di un'assemblea sociale periodica (Riemer, op. cit., n. 11 ad art. 71 CCS, p. 739). D'altra parte, l'associazione gode di ampia libertà nello stabilire gli obblighi contributivi (Riemer, op. cit., n. 19 ad art. 71 CCS, p. 744).
4.4.
Dunque, le contribuzioni dei soci sono la più importante fonte cui l'associazione attinge per finanziare il perseguimento dei propri scopi sociali. Peraltro, tali contribuzioni statutarie possono assumere le forme più diverse e ad esse sono assimilati devoluzioni, sovvenzioni ed altri finanziamenti. Trattandosi di associazioni che sono esenti dall'imposta in virtù dello scopo pubblico o di pubblica utilità da esse perseguito, i mezzi finanziari di cui dispone serviranno necessariamente al perseguimento di tale scopo.
Pertanto, la giurisprudenza di cantoni che già conoscono da anni la deduzione in esame ha affermato che chi volontariamente e disinteressatamente entra in un'associazione con fini di pubblica utilità e si assume l'obbligo di versare contribuzioni sociali merita la deduzione allo stesso modo di chi fa semplici donazioni saltuarie; non vi sarebbe infatti alcuna ragione di escludere che una prestazione si configuri come liberalità per il solo fatto che è stata precedentemente promessa con l'entrata nell'associazione (ZR 59/1960 n. 141 p. 356). A tale considerazione se ne aggiunge una ulteriore, relativa alle difficoltà pratiche che sorgerebbero dovendo suddividere i versamenti, che molto spesso si compongono di un contributo sociale e di una donazione spontanea (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Urs- prung, op. cit., p. 458).
4.5.
Tornando all'esame della fattispecie, lo statuto dell'__________ __________ - __________ __________ stabilisce all'art. 16 che «chiunque manifesti un interesse per le attività svolte dall'Associazione può diventarne socio» ed all'art. 17 che «l'Associazione preleva una tassa annuale presso i soci, che serve unicamente alle spese amministrative dell'associazione», precisando ulteriormente che «l'ammontare è stabilito anno per anno dall'assemblea ordinaria». Il che permette di concludere che l'Associazione finanzia il perseguimento del suo scopo sociale non mediante la tassa sociale – la quale serve invece esclusivamente a coprire le spese amministrative – bensì mediante donazioni, legati, collette e proventi di spettacoli, esposizioni e altre manifestazioni organizzate appositamente (cfr. anche l'art. 20 dello Statuto).
Per quanto non sia noto l'ammontare della tassa sociale per gli anni 1993 e 1994, è del tutto evidente che i versamenti effettuati dal ricorrente, pari a fr. 1'000.– nel 1993 e fr. 500.– nel 1994, non si riferiscono alla tassa. Non mette conto, d'altronde, accertare se, ed eventualmente in quale misura, nei versamenti suddetti sia compresa la tassa sociale, per il fatto che comunque non si tratterebbe di un contributo destinato all'adempimento di un'obbligazione (causa solvendi) o all'acquisto di una controprestazione (causa credendi). Ciò che potrebbe escludere la deducibilità di una prestazione a favore di una persona giuridica, esentata dall'imposta in virtù del suo scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, è infatti soltanto l'eventuale esistenza di una prestazione corrispettiva dalla persona giuridica alla persona fisica che effettua la prestazione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha certo beneficiato di una prestazione da parte dell'Associazione di cui è divenuto membro.
4.6.
Per quanto concerne la richiesta deduzione di fr. 750.– per liberalità, il ricorso è dunque accolto.
Deduzione per spese di trasporto
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
5.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
5.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
5.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
5.3.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.3.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
5.3.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi.
Il ricorrente, domiciliato a , nei pressi di __________ -, può sicuramente raggiungere il posto di lavoro nel centro di __________, usando i mezzi pubblici di trasporto. __________ è infatti collegata al centro di __________ da un servizio di autopostali, con corse nelle ore in cui sono soliti spostarsi impiegati e scolari. Da informazioni assunte da questa Camera risulta infatti che vi è una corsa quotidiana alle 7.26, che giunge alla stazione di __________ alle 7.40; a mezzogiorno, vi è poi una corsa per Lôro alle 12.05 (arrivo ore 12.15) ed una da __________ a __________ alle 13.18; alla sera, poi, vi sono diverse corse, a partire dalle 17.10.
6.2.
Nella notifica della tassazione del 12 febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione le spese per il trasferimento quattro volte al giorno mediante automobile dal domicilio al luogo di lavoro, considerando una percorrenza di 20 km al giorno (4 volte 5 km). Ha così concesso una detrazione di fr. 2'600.–, per i 220 giorni lavorativi. In sede di decisione su reclamo ha concesso un'ulteriore deduzione di fr. 500.– per tenere conto della distanza fra luogo di lavoro e domicilio. A tale deduzione se ne aggiunge una di ulteriori fr. 330.– per doppia economia domestica, per il fatto che il contribuente aveva dichiarato di consumare circa 10 pasti al mese fuori casa, durante l'inverno.
Nel calcolo allegato alla dichiarazione, e poi ancora incluso nel ricorso, il ricorrente chiede la deduzione di complessivi fr. 4'692.– all'anno, per l'andata e il ritorno quotidiani con l'automobile, nonché per un ulteriore trasferimento quotidiano, a mezzogiorno, per rientrare al domicilio a consumare il pranzo. Nel suo scritto del 24 luglio 1996, su richiesta della Camera, il ricorrente ha spiegato di aver sommato la spesa necessaria per due spostamenti quotidiani in automobile (fr. 0.60 x 10 km x 23 giorni per 12 mesi ) e l'importo di 11 franchi al giorno per l'andata e il ritorno a mezzogiorno.
Il calcolo proposto è chiaramente inaccettabile, non solo in considerazione del prezzo indicato per il rientro al domicilio per il pasto di mezzogiorno, ma anche per l'indicazione del numero di giorni lavorativi su cui si fonda il calcolo (23 giorni al mese per 12 mesi).
Le informazioni assunte da questa Camera presso le __________ hanno, d'altronde, permesso di accertare che una corsa di andata e ritorno sul tratto __________ -__________ costa, attualmente, fr. 5.60; vi è poi l'abbonamento mensile, che costa fr. 61.–; certo il prezzo non era superiore nel periodo di computo. Pertanto, se il ricorrente impiegasse quattro volte al giorno il mezzo pubblico, cosa che non dovrebbe presentare particolari disagi, considerato anche l'orario flessibile di cui godono i funzionari dell'amministrazione cantonale, spenderebbe al massimo fr. 732.–.
In considerazione delle giustificazioni addotte nel suo scritto, ed in particolare della circostanza che si serve del mezzo di trasporto privato anche per ragioni di servizio – come attesta il contratto per l'uso del posteggio al luogo di lavoro – si ammette tuttavia, eccezionalmente, che egli debba servirsi dell'automobile privata per recarsi al lavoro.
Il calcolo delle spese di trasporto deve allora essere così riformato:
km 23,40 (5,850 x 4) x fr. 0,60 x 190 giorni = fr. 2'668.–
km 11,70 (5,850 x 2) x fr. 0,60 x 30 giorni = fr. 211.–
totale fr. 2'879.–
6.3.
La decisione impugnata deve dunque essere riformata in modo sfavorevole al contribuente, riducendo la deduzione per spese di trasporto da fr. 3'100.– a fr. 2'900.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 giugno 1996 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di ulteriori fr. 750.– all'anno per liberalità a enti di pubblica utilità (____________________), mentre la deduzione per spese di trasporto è ridotta da fr. 3'100.– a fr. 2'900.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del ricorrente nella misura di un quarto (fr. 100.–).
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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