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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.122
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00122
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ iniziava a lavorare quale autista indipendente il 1° marzo 1994. Pertanto l'11 marzo 1996 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona gli notificava la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, a valere dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1994, in cui gli esponeva un reddito aziendale di fr. 42'000.-- di media annua. In pratica l' Ufficio di tassazione si atteneva all'utile, riportato a dodici mesi, che risultava dal conto perdite e profitti 1° marzo - 31 dicembre 1994, presentato dal contribuente, ad eccezione di una ripresa di circa fr. 2'000.-- sulle spese di rappresentanza.
Il 18 marzo 1996 l' Ufficio di tassazione notificava poi al contribuente anche la tassazione IC/IFD 1995-96, fondata sui medesimi elementi della tassazione intermedia IC/IFD 1993-94.
L' Ufficio di tassazione considerava detto scritto alla stregua di un reclamo rivolto contro la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 18 marzo 1996, ma non come reclamo contro la notifica della tassazione intermedia 1993-94 dell' 11 marzo 1996 (cfr. nota manoscritta in calce al reclamo).
Con decisione del 13 marzo 1996 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la tassazione IC/IFD 1995-96, precisando che il motivo della rivalutazione del reddito aziendale era la ripresa effettuata sulle spese di rappresentanza, giudicate eccessive.
Richiesto di produrre i giustificativi, il ricorrente ha detto di non essere in grado di produrli, ma ha unicamente fornito delle spiegazioni circa la consistenza delle spese di rappresentanza. In considerazione dei frequenti viaggi fuori del Ticino, esse comprendono spese di vitto, alloggio, pernottamento e custodia veicolo per due sere alla settimana mediamente, per complessivi fr. 600.-- mensili.
In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).
Il reddito accertato per la tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 pag. 492).
4.2.
La situazione, sotto questo profilo, non è mutata con l’entrata in vigore della nuova LT e della LIFD.
All'inizio dell'assoggettamento, come pure in caso di tassazione intermedia, limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46 cpv. 2 e 3 LIFD; art. 56 cpv. 2 e 3 LT 1994), il reddito è determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
Deve dunque essere esaminata preliminarmente la questione di sapere se la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, con effetto dal 1° marzo 1994, sia cresciuta in giudicato.
Questa parrebbe essere la tesi dell’autorità di tassazione, che ha considerato lo scritto del 3 aprile 1996 unicamente quale reclamo contro la tassazione ordinaria.
5.1.
Questa Camera ha già avuto occasione di stabilire che è tale da deludere l'affidamento del contribuente la condotta dell'autorità fiscale che emette a distanza di pochi giorni due decisioni relative a periodi fiscali diversi ma ad un medesimo periodo di computo, omettendo di chiedergli, in considerazione della complessità e dell’ostilità della “macchina” fiscale per un profano, se il reclamo non fosse da intendere come interposto anche contro la tassazione intermedia, risp. quella ordinaria successiva (cfr. CDT n. 168 del 27 agosto 1993 in re K.J.D.; CDT n. 234 del 22 marzo 1995 in re A. Sc.).
5.2.
Le considerazioni appena enunciate meritano, a maggior ragione, di trovare applicazione nel caso concreto, in considerazione delle sue particolarità.
Il reclamo del 3 aprile 1996 indica infatti in epigrafe di impugnare la decisione dell’ 11 marzo 1996, che è in realtà la tassazione intermedia 1993-94, ma scambiandola per quella del periodo ordinario 1995-96.
Tuttavia appare chiaro dal tenore del reclamo che la contestazione verte sul reddito 1993-94, che non corrisponderebbe alla contabilità. Non v’è quindi dubbio che nelle intenzioni del contribuente oggetto della contestazione era il reddito alla base della tassazione intermedia 1993-94, valido anche per la successiva tassazione ordinaria.
In simili condizioni, anche facendo astrazione dal richiedere ulteriori precisazioni al contribuente prima della scadenza del termine di reclamo, lo scritto del 3 aprile 1996 non poteva essere inteso se non come reclamo sia contro la tassazione intermedia sia contro la tassazione ordinaria successiva. Decidere diversamente significherebbe peccare di un formalismo eccessivo nei confronti di un contribuente a digiuno di conoscenze specifiche nel campo fiscale.
5.3.
Sulla base di questa conclusione, la Camera dovrebbe retrocedere gli atti all’autorità fiscale perché entri nel merito del reclamo del 3 aprile 1996 contro la tassazione intermedia IC/IFD 1993/94.
Tuttavia, proprio per la ragione per cui questa Camera ritiene che l’autorità fiscale doveva estendere anche alla tassazione intermedia l’esame di merito del reclamo tempestivamente presentato dal contribuente il 3 aprile 1996, si giustifica di rinunciare al rinvio degli atti all’ Ufficio di tassazione e di considerare, per economia di giudizio, la decisione impugnata in questa sede come una valida decisione di reiezione anche in materia di tassazione intermedia 1993-94. In altri termini, proprio perché il periodo di computo di entrambe le tassazioni è lo stesso ed i fattori contestati pure, questa autorità giudiziaria incorrerebbe a sua volta in eccessivo formalismo, se decidesse di obbligare l’autorità amministrativa a prendere una decisione sul cui contenuto non è più possibile nutrire alcun dubbio.
Pertanto, nelle considerazioni che seguono, saranno congiuntamente esaminati sia il ricorso in materia di tassazione intermedia IC/IFD 1993/94 sia quello contro la tassazione IC/IFD 1995/96.
Né la LT né il DIFD stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 322; STF del 5 settembre 1984 in re D. Me., non pubblicata, consid. 2 b; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 12 ad art. 41, p. 763 s.).
Come rilevato dal Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione “calcolato su un anno” e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale “riportato a dodici mesi” (art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT 1976) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (STF del 5 settembre 1984; Rep. 1980 pag. 33).
6.2.
Orbene, nel caso in esame, non è in discussione l’ampiezza del periodo preso in considerazione dall’ Ufficio di tassazione per determinare il reddito aziendale del contribuente dal momento in cui si è verificato l’evento generatore della tassazione intermedia.
Ufficio di tassazione e ricorrente convengono, e con loro questa Camera, che il periodo 1° marzo 1994 - 31 dicembre 1994 sia sufficientemente significativo.
6.3.
La contestazione concerne unicamente la ripresa effettuata dall’ Ufficio di tassazione sulle spese di rappresentanza.
Orbene, malgrado quanto affermato dal contribuente nel reclamo, la posizione contabile “spese di rappresentanza” non poggia su giustificativi ineccepibili, quanto piuttosto su di una valutazione. Il contribuente, benché richiesto da questa Camera, non è infatti stato in grado di produrre le pezze giustificative, ma unicamente di formulare per iscritto delle giustificazioni.
Questa Camera ha dal canto suo potuto appurare che il ricorrente svolge effettivamente parte del suo lavoro fuori cantone, con conseguente necessità di prendere i pasti e di pernottare lontano dal proprio domicilio.
La valutazione di fr. 600.-- mensili per spese di trasferta (incluse contabilmente in quelle di rappresentanza) non appare eccessiva.
Alla luce di queste precisazioni non si giustifica, a mente di questa Camera, di scostarsi dall’utile che si rileva dalla contabilità, malgrado l’assenza di giustificativi ineccepibili.
L’utile di fr. 33’068.95, che si riferisce a un periodo di dieci mesi, riportato a dodici dà un reddito aziendale di fr. 39’683.--.
6.4.
Malgrado l’esito del ricorso, questa Camera rivolge al ricorrente l’invito a conservare scrupolosamente le pezze giustificative delle trasferte per i prossimi periodi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 in materia di IC/IFD 1995-95 e la tassazione dell' 11 marzo 1996 in materia di IC/IFD 1993-94 (intermedia dal 1° marzo 1994) sono riformate nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 39'683.-- di media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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