AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.120
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00120
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, svolge l'attività di esperto contabile alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 chiedeva una deduzione per spese di trasferta di fr. 9'000.-- di media annua sia per l'IC sia per l'IFD. Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 19 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione, invece, la ammetteva unicamente nella misura di fr. 6'600.-- di media annua; concedeva inoltre una deduzione per liberalità di fr. 100.-- per l'IC e di fr. 130.-- per l'IFD. La misura delle deduzioni in questione veniva confermata, in seguito a reclamo del contribuente, con decisione del 24 maggio 1996.
Il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso, rilevando, da un lato, come la deduzione delle spese di trasferta sia stata accordata in base a tabelle che riportano distanze medie tra un luogo e, dall'altro, come la deduzione per liberalità di soli fr. 130.-- di media annua per l'IFD sia sorretta dal fatto che non tutte le liberalità effettuate sono deducibili
Nel corso dell'udienza del 24 settembre 1996, il ricorrente ha ritirato la contestazione relativa alla deduzione per liberalità a persone giuridiche esenti da imposta. In merito alla questione della deduzione delle spese di trasporto, le parti si sono per contro riconfermate nelle rispettive posizioni.
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
4.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
4.3.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Nella fattispecie, l'autorità di tassazione ha ammesso che il mezzo privato sia quello più idoneo per il ricorrente, che deve spostarsi quotidianamente da __________ a __________ e che si serve dell'automobile anche nell'ambito dell'esercizio della sua attività.
L'unico motivo per cui il contribuente contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione è rappresentato dalla diversa stima della distanza chilometrica fra domicilio e luogo di lavoro. Mentre, infatti, il calcolo dell'autorità considera una distanza di 50 km al giorno, quello del ricorrente si riferisce ad una distanza di 57 km giornalieri.
Il calcolo dell'Ufficio di tassazione si fonda sull'«Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona
5.2.
Il problema non può evidentemente essere risolto in base alle norme di legge. La scelta dell'autorità amministrativa di ricorrere ad una tabella che indichi le distanze esistenti fra le località ticinesi è stata semplicemente dettata dalla comprensibile preoccupazione di ottenere una certa uniformità nell'applicazione della legge. Si tratta cioè delle stesse esigenze che ispirano anche le precedentemente menzionate ordinanze e i decreti esecutivi in materia di deduzione delle spese professionali.
5.3.
Le direttive rientrano nel novero delle cosiddette "ordinanze amministrative dell'esecutivo" (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 77), cioè di quelle regole ad uso prevalentemente interno che ogni autorità amministrativa ha il potere di adottare.
Destinatari delle ordinanze amministrative sono le autorità medesime. Esse costituiscono, in altre parole, delle semplici direttive interne all'attenzione dei funzionari, volte a garantire l'applicazione uniforme della legge e di riflesso la parità di trattamento di tutti i contribuenti. Proprio per questa loro natura esse non sono vincolanti per l'Autorità giudiziaria (cfr. Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 101; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 347 s.), che può e deve dipartirsene quando siano contrarie alla legge (Knapp, op. cit., p. 79 e giurisprudenza ivi citata; in merito alle direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, cfr. in particolare DTF 104 Ib 337).
5.4.
Come detto, l'autorità di tassazione si serve dell'indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale dello Stato quale strumento di semplificazione, nel rispetto delle esigenze della parità di trattamento. Tale scelta non è evidentemente illegittima, bensì serve a garantire un'applicazione coerente ed uniforme della legge stessa. Essa è pertanto senz'altro condivisa anche da questa Camera. Non si potrebbe pretendere dall'autorità fiscale, d'altronde, che verifichi di volta in volta l'effettiva distanza percorsa da ogni contribuente.
Non si può certamente escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili, legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse ragioni, d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di 60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
5.5.
Nella tabella impiegata dall'Ufficio di tassazione la distanza fra __________ e __________ è commisurata in 24 chilometri. Ne consegue che il ricorrente avrebbe diritto alla deduzione per una percorrenza di 48 chilometri al giorno. L'autorità fiscale ha però ritenuto di arrotondare la distanza, a favore del contribuente, a 50 km. Alla luce delle considerazioni che precedono, nulla impedirebbe alla Camera di diritto tributario di modificare la tassazione a svantaggio del ricorrente, riducendo il rimborso a quanto necessario per i 48 km giornalieri.
In considerazione della relativa esiguità dell'importo che dovrebbe essere aggiunto ai redditi, si rinuncia tuttavia ad una reformatio in peius.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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