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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.119
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00119
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione, invece, gli concedeva unicamente una deduzione di fr. 6'568.-- (cfr. notifica della tassazione dell' 11 settembre 1995), poi aumentata a fr. 8'170.-- in sede di reclamo, argomentando che la deduzione per le spese di viaggio del marito veniva concessa dal domicilio alla sede principale di lavoro, cioè a __________, mentre che per la moglie veniva ammessa la deduzione richiesta (cfr. decisione su reclamo del 24 maggio 1996).
Con memoria del 31 luglio 1996 l' Amministrazione federale delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso e, in subordine, il rinvio degli atti all' Ufficio di tassazione di Bellinzona. Osserva che in linea di principio la deduzione per spese di trasferta deve basarsi sulla distanza tra il domicilio e il cantiere, residenza di lavoro, ma va tuttavia concessa solo nella misura in cui le spese sono a carico del contribuente e non del datore di lavoro.
Ad analoghe conclusioni perviene la Divisione cantonale delle contribuzioni (cfr. osservazioni del 9 settembre 1996).
Il 6 dicembre 1996 la Divisione cantonale delle contribuzioni comunica che al contribuente non sono state riconosciute dal datore di lavoro spese di trasferta e che per tutto il periodo di computo 1993-94 la residenza di servizio era fissa a , dove si è occupato della direzione lavori della galleria __________ -. Conclude, su questo punto, che le spese di trasferta dovevano essere calcolate in base alla distanza __________ - __________ e ritorno (pari a 2 volte km 24 al giorno).
L'autorità fiscale cantonale rileva inoltre che questa Camera, che gode di pieno potere cognitivo, può decidere di far rettificare la tassazione (decisione su reclamo), riprendendo fra gli elementi imponibili le indennità per lavoro esterno e per lavoro in galleria (dedotti i maggiori oneri sociali) e, meglio, come risulta dalle comunicazioni del 21 e del 27 novembre dell'Ufficio stipendi.
Con scritto del 24 dicembre 1996 __________ __________ aderisce sostanzialmente alle conclusioni contenute nelle osservazioni del dicembre 1996 della Divisione cantonale delle contribuzioni.
4.1
Residenza di lavoro del ricorrente è quindi senza alcun dubbio __________ per tutta la durata del periodo di computo. La deduzione per spese di trasferta va pertanto calcolata sulla distanza tra __________, luogo di domicilio, e __________, residenza di lavoro, per un totale di km 48 al giorno.
4.2
Dalle precisazioni fornite dall' Ufficio stipendi sono inoltre emerse alcune imprecisioni nella redazione del certificato di salario. Devono quindi essere riprese come integrative del salario, conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (CDT n. 80.96.00103 dell' 11 luglio 1996 in re J. M.; inoltre CDT n.280 del 12 dicembre 1994 in re R. R. ), le indennità per lavoro in sede esterna e per lavori in galleria, dalle quali vanno dedotti gli oneri sociali. Il tutto come al certificato di salario rettificato del 27 novembre 1996.
4.3
Il ricorso va pertanto accolto conformemente a quanto esposto ai consid. 4.1 e 4.2 e alla documentazione cui fanno riferimento.
La Camera di diritto tributario ha infatti facoltà di decidere le questioni d'ordine e di merito in base alle risultanze dell'istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti e alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT-1994). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta e, sentito il ricorrente, può persino modificare la tassazione anche a suo svantaggio (art. 230 cpv. 2 LT-1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 24 maggio 1996, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l' emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto indicato ai consid. 4.1 e 4.2 del presente giudizio.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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