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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.116
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00116
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, impiegato di commercio, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino a partire dal 1° luglio 1993, quando ha trasferito il domicilio da __________ ad __________.
Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione per apprezzamento, con decisione dell'8 maggio 1995. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 100'000.– in media annua sia per l'IFD sia per l'IC; la sostanza soggetta all'imposta cantonale era a sua volta stabilita in fr. 196'000.–. Il contribuente indirizzava all'autorità di tassazione una lettera, in data 22 maggio 1995 (tradotta il 7 giugno 1995), chiedendo l'annullamento della tassazione d'ufficio e la concessione di una proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale. Nel corso di un'udienza, svoltasi il 24 luglio 1995, l'autorità di tassazione invitava il reclamante a voler fornire la prova che i pacchetti azionari della __________ __________ __________ e della __________ __________ __________ erano stati da lui sottoscritti a titolo fiduciario per conto di persone residenti in Germania. Il contribuente trasmetteva quindi all' Ufficio di tassazione copia di alcuni contratti fiduciari in cui il nome dei fiducianti risultava però illeggibile, in quanto cancellato.
Con decisione del 13 maggio 1996, l' Ufficio di tassazione modificava la tassazione del contribuente, elevando il reddito imponibile a fr. 109'898.– in media annua per l'IC ed a fr. 110'763.– per l'IFD e la sostanza a fr. 246'000.–. La motivazione allegata alla decisione spiegava che la documentazione prodotta dal reclamante non era stata considerata sufficiente a comprovare l'esistenza di un contratto fiduciario; di conseguenza, al reddito dichiarato di fr. 53'333.– ne era stato aggiunto uno ulteriore «d'altra fonte» di fr. 65'000.–.
Nelle rispettive osservazioni del 25 luglio e del 16 settembre 1996, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Divisione delle contribuzioni (DdC) del Dipartimento cantonale delle finanze propongono l'accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti all'autorità di tassazione, per una nuova decisione.
Il ricorrente ha chiesto di essere sentito, in sede di istruzione del ricorso, come espressamente previsto dall'art. 228 cpv. 3 LT 1994. In considerazione del fatto che il suo ricorso è integralmente accolto, per i motivi che saranno successivamente esposti, la Camera ha tuttavia rinunciato a convocare le parti ad un'udienza.
4.1.
La contestazione principale si riferisce all'imposizione della sostanza di fr. 196'000.–, corrispondente al valore delle azioni delle società __________ __________ __________ e __________ __________ __________, e del reddito d'altra fonte di fr. 65'000.– in media annua, corrispondente alla differenza fra le spese sostenute dal ricorrente nel periodo di computo (compresa quella per la sottoscrizione delle azioni in questione) e le entrate dichiarate. Con il solo salario di circa fr. 53'000.– all'anno, egli non avrebbe infatti potuto affrontare l'impegno finanziario necessario all'acquisto delle quote sociali in questione.
Come già sostenuto nel reclamo, il ricorrente argomenta peraltro di averle sottoscritte non per conto proprio bensì a titolo fiduciario.
4.2.
Secondo la costante prassi cantonale e federale, non può essere presa in considerazione l'affermazione di un contribuente, secondo cui un negozio giuridico concluso in nome proprio è stato stipulato fiduciariamente per conto di un terzo, a meno che il rapporto fiduciario non sia provato in modo ineccepibile. Ciò vale in particolar modo quando il fiduciante è domiciliato all'estero (ASA 49 p. 211; 35 p. 432; 25 p. 378; DTF 70 I 47; StE 1989 B 101.2 n. 7; STF del 6 gennaio 1995 in re L. F. e F. Anstalt, consid. 3b). Infatti, in quest'ultimo caso, non si potrebbe far conseguire dall'esenzione del fiduciario l'imposizione del fiduciante; sarebbe dunque favorito il dilagare della frode fiscale (ASA 35 p. 432). I presupposti per la prova ineccepibile della sussistenza di un rapporto fiduciario sono stati definiti dall'AFC in due promemoria, relativi l'uno ai c.d. "conti fiduciari" e l'altro ai rapporti fiduciari in generale (i promemoria in questione sono pubblicati in Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 16 ss.). Si tratta, in particolare, delle condizioni seguenti:
Contratto fiduciario: tra il fiduciante ed il fiduciario devono esistere accordi scritti risalenti all'epoca in cui il mandato fiduciario è stato conferito. Il bene che è oggetto del contratto fiduciario dev'essere esattamente descritto; inoltre il contratto deve espressamente prevedere che rischi e spese relativi all'investimento, all'amministrazione ed alla vendita del bene fiduciario sono esclusivamente a carico del fiduciante. Nel contratto dev'essere altresì disciplinata la commissione che spetta al fiduciario.
Bilanci: i bilanci che il fiduciario presenterà all'autorità fiscale devono indicare chiaramente che questi detiene beni patrimoniali a titolo fiduciario.
Contabilità: conti particolari in merito ai beni fiduciari, ai diritti ed agli obblighi del fiduciante saranno aperti e tenuti nella contabilità del fiduciario, in modo tale che l'autorità fiscale possa essere informata in ogni tempo ed esattamente della composizione di questi beni, delle modificazioni successivamente intervenute e delle obbligazioni reciproche degli interessati.
4.3.
Alla luce della documentazione allegata al ricorso, le autorità fiscali interessate hanno proposto l'accoglimento del ricorso. Mentre, infatti, in sede di reclamo erano state sottoposte all' Ufficio di tassazione delle copie dei contratti fiduciari sottoscritti dal ricorrente, nelle quali era stato reso illeggibile il nome dei fiducianti, alla Camera sono state invece prodotte delle copie complete dei nomi dei fiducianti. Il ricorrente ha inoltre allegato le fotocopie degli avvisi bancari dai quali risulta il versamento da parte dei fiducianti degli importi serviti alla sottoscrizione delle azioni.
I contratti prodotti contengono tutte le indicazioni richieste dalla Circolare dell'AFC per la prova dell'esistenza del rapporto fiduciario. Quanto alle persone che hanno conferito il mandato, sono domiciliate in Germania; tuttavia, la documentazione bancaria allegata al ricorso permette di verificare la loro effettiva partecipazione alla costituzione delle società con sede a Zugo.
Il ricorso può pertanto essere accolto, con conseguente stralcio del valore delle azioni dalla sostanza imponibile e del reddito d'altra fonte dal reddito imponibile.
Possono pure essere dedotti dalla sostanza il debito esistente al 1° gennaio 1995 e dal reddito gli interessi passivi pagati nel biennio 1993-1994, conformemente alla dichiarazione della Banca __________ __________, allegata al ricorso. Il debito ammonta a fr. 53'648.– e i relativi interessi a fr. 528.15 nel primo anno ed a fr. 3'566.40 nel secondo. La deduzione dal reddito ammonta di conseguenza a fr. 2'047.– in media annua.
Il ricorrente ha infine prodotto un'attestazione della __________ __________ di __________, da cui si evince che egli ha versato, nel 1993, contributi per complessivi fr. 3'559.65 per forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A). Anche tali versamenti, comprovati mediante l'apposito modulo predisposto dall'AFC e compilato dall'istituto di assicurazione, possono essere ammessi in detrazione, per un ammontare di fr. 1'780.– in media annua.
Conformemente a quanto previsto dalla legge tributaria, per il caso in cui il ricorrente vincente avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo, se si fosse conformato agli obblighi che gli incombevano (art. 231 cpv. 2 LT 1994), la tassa di giustizia e le spese sono poste a suo carico. La documentazione che ha permesso alla Camera di accogliere il gravame non era infatti stata prodotta all'autorità di tassazione neppure nel corso della procedura di reclamo.
Per le stesse ragioni, al ricorrente non è riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 è riformata nel senso che:
• la sostanza è ridotta a fr. 50'000.–, da cui sono dedotti debiti privati per fr. 53'648.–;
• è stralciato il reddito d'altra fonte;
• è ammessa la deduzione di fr. 2'047.– in media annua per interessi passivi;
• è ammessa la deduzione di fr. 1'780.– in media annua, per versamenti alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A).
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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