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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.115
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00115
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi, Il segretario
sedente per statuire sul ricorso presentato il 13 maggio 1996 da
__________, __________ __________,
contro
revisione IC 93/94
Letti ed esaminati gli atti;
considerato
che __________ __________, nata nel 1973, è domiciliata in Ticino dal 1° luglio 1993, dove svolge attività di praticante di cucina presso alberghi del __________;
che l'11 dicembre 1995 l' Ufficio di tassazione di Locarno le ha notificato la tassazione in materia di sola imposta cantonale 1993-94 per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, esponendole un reddito netto d'altra fonte di fr. 20'000.-- di media annua;
che contro tale notifica la contribuente ha presentato reclamo in data 18 gennaio 1996, avvertendo che nel corso del 1993-94 frequentava ancora la scuola e che ha iniziato a lavorare soltanto nel marzo del 1994 con uno stipendio di fr. 1'200.-- mensili;
che l' Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto alla contribuente di giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo, con decisione del 29 aprile 1996 lo ha respinto in quanto tardivo;
che con il presente, tempestivo ricorso, chiede la riforma della tassazione IC 1993-94, argomentando che l' Ufficio di tassazione medesimo, da lei interpellato telefonicamente, le avrebbe detto di pur mandare il reclamo anche dopo 37 giorni e che il reddito imponibile stabilito nella tassazione è assolutamente ingiustificato;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, richiesta di giustificare la tardiva presentazione del reclamo, la contribuente non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi a tradurre il gravame in lingua italiana;
che ciò basta a respingere il reclamo, non potendosi che constatare la sopravvenuta esecutività della decisione contestata;
che nemmeno in questa sede la ricorrente ha fornito motivi atti a giustificare, a' sensi dell'art. 192 cpv. 5 LT, che le venga restituito il termine di reclamo;
che dagli atti dell'incarto risulta comunque con chiarezza che, almeno fino al marzo del 1994, la ricorrente era praticante di cucina d'albergo e conseguiva un reddito assai modesto;
che pertanto questa Camera attira la sua attenzione sulla possibilità di chiedere, in caso di difficoltà, il condono totale o parziale del pagamento dell'imposta cantonale;
che l'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduti nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;
che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
che, vista la particolarità della situazione, questa Camera prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall'accollare spese alla ricorrente;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per la Camera di diritto tributario
del Tribunale di Appello
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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