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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.113
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00113
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 92
presentato da:
__________ -__________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è limitatamente imponibile in Svizzera e in Ticino dal 1° settembre 1992, possedendo sostanza immobiliare a __________. Nella notifica di tassazione IC/IFD 1991-92, con effetto dal 1° settembre 1992, l’UT ha stabilito il reddito imponibile della contribuente in fr. 9’000.-- di media annua e la sostanza in fr. 211’175.--. Per la determinazione delle aliquote, l’ Ufficio di tassazione ha preso in considerazione, come di prassi, un reddito all’estero presunto di fr. 150’000.-- e una sostanza di fr. 1’000’000.-- e, per il periodo fiscale successivo IC/IFD 1993-94, un reddito estero di fr. 170’000.-- (cfr. notifica di tassazione IC/IFD 1991-92 del 16 gennaio 1995 e IC/IFD 1993-94 del 19 dicembre 1994).
Con decisione del 13 maggio 1996 l’ Ufficio di tassazione di Locarno respingeva il reclamo presentato dalla contribuente contro la tassazione IC/IFD 1991-92, considerando inattendibili i dati emergenti dalla tassazione germanica.
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente, assistita dallo Studio fiduciario e immobiliare __________, contesta le aliquote stabilite dall’ Ufficio di tassazione, rilevando che i redditi in Germania sono di gran lunga inferiori a quelli valutati dall’ Ufficio di tassazione. Produce la tassazione tedesca relativa all’anno 1992.
All'udienza del 17 settembre 1996, dopo aver sentito le spiegazioni relative alle ingenti perdite di gestione immobiliare in Germania, considerata altresì la difformità della legislazione tedesca rispetto a quella svizzera in relazione alla deduzione quali perdite di importi non considerati tali in Svizzera, si è convenuto, su proposta del giudice, di ridurre l'importo della sostanza all'estero determinante per il calcolo dell'aliquota a fr. 500'000.-- e quella del reddito a fr. 100'000.-- tanto per la tassazione IC/IFD 1991-92 che per la successiva tassazione IC/IFD 1993-94.
Il rappresentante della ricorrente è stato sin d'ora invitato a produrre per la tassazione 95/96, una documentazione contabile precisa relative alle ingenti perdite tedesche, in particolare a specificare gli importi che l'autorità fiscale tedesca ammette come perdite.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 è riformata a’ sensi del consid. 3.
§§ Gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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