AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.112
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00112
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 7 giugno 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, restauratore, ha dichiarato d'aver conseguito nel 1993 un reddito aziendale di fr. 33'256.-- e nel 1994 di fr. 41'095.--. L' Ufficio di tassazione di Bellinzona nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 gli ha invece esposto in via valutativa un reddito aziendale di fr. 52'000.-- di media annua (cfr. notifica del 19 febbraio 1996), che è poi stato ridotto in sede di reclamo a fr. 48'000.--. Dalla motivazione della decisione su reclamo del 13 maggio 1996 si apprende che la rettifica è stata effettuata sulla base degli elementi noti all'autorità fiscale, segnatamente le variazioni patrimoniali intervenute tra il 1. gennaio 1993 e il 1. gennaio 1995 e gli esborsi finanziari degli anni 1993-94, tenuto conto di un fabbisogno minimo di esistenza di fr. 1'200.-- mensili per una persona sola.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta la ripresa di fr. 10'285.-- di media annua effettuata dall' Ufficio di tassazione sul reddito aziendale dichiarato. Giustifica la variazione alla voce "arredamento e oggetti d'arte" con una mera rivalutazione dei dipinti facenti parte del suo arredamento. Rileva inoltre di essere stato invitato a tenere una contabilità, dolendosi tuttavia del fatto che non se ne sia tenuto conto. Fa infine presente il suo modo di vita spartano, privo di agi.
3.1
L'art. 173 cpv. 1 LT consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. L'art. 92 cpv. 1 DIFD, a sua volta, consente la tassazione d' ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti. Fin qui la lettera della norma cantonale e di quella federale relativa alla tassazione d'ufficio, che pongono principi identici (cfr. Rep. 1984 p. 93, cons. 4 b). La giurisprudenza del Tribunale federale ha però chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 92 cpv. 1 DIFD, e quindi di riflesso, data l'identità dei principi, anche quella dell'art. 173 cpv. 1 LT, non è esauriente. La tassazione d'ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l'autorità fiscale, alla luce dell'insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF, II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me, cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d' accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
L'autorità fiscale non può però limitarsi a constatare l'inattendibilità delle dichiarazioni e registrazioni prodotte, per poi stabilire il reddito imponibile a sua discrezione. Deve invece determinarlo tenendo conto di tutti gli elementi disponibili e, in mancanza di dati concludenti, dedurlo dai coefficienti fondati sull'esperienza (cfr. art. 173 cpv. 1 2.a frase LT; Rep. 1984 loc. cit.; STF 5 settembre 1984, loc. cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, I.a ed., p. 132).
L'autorità fiscale deve, in altre parole, agire secondo la sua coscienza professionale, indicando nella propria decisione gli elementi su cui fonda la propria decisione (Bottoli, op. cit., p. 133).
3.2
Va d’altro canto rilevato che secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. sent. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Il che significa che al contribuente, per far fronte al fabbisogno quotidiano per vivere, aveva a disposizione sull'arco di due anni soltanto fr. 6'491.--, pari a poco meno di fr. 3'250.-- all'anno.
Se si considera che per far fronte al dispendio la tabella del minimo vitale elaborata dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello prevedeva per una persona che vive sola un importo mensile minimo di fr. 940.-- nel 1992 e di fr. 1'025.-- nel 1994.-- si ha nell'ipotesi più favorevole al contribuente un dispendio sull'arco degli anni 1993-94 di fr. 23'580.--, pari a fr.11'790.-- di media annua. Dedotta la disponibilità di fr. 3'250.-- di media annua, risulta pur sempre una mancanza di liquidità di fr. 8'540.--.
Il che giustifica legittima senz'altro a rivalutare il reddito aziendale almeno a fr. 45'715.--. La decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione appare quindi senz'altro sostenibile. Questa Camera, dando prova di particolare prudenza, considera che il reddito aziendale del ricorrente possa essere fissato in fr. 46'000.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è stabilito in fr. 46'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster