AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.104
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00104
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 maggio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 25 settembre 1995, l'autorità fiscale elevava il reddito della sostanza a fr. 13'140.– in media annua, aggiungendo cioè ai redditi dichiarati quelli relativi ai menzionati investimenti fiduciari.
L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 20 maggio 1996, nella quale sottolineava come la menzione dei «fondi siti all'estero», contenuta nella norma citata dal reclamante, si riferisca alla sostanza immobiliare e non a quella mobiliare.
Nelle loro rispettive osservazioni del 4 luglio e del 7 agosto 1996, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Divisione delle contribuzioni (DdC) propongono di respingere il ricorso.
Il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontie-re della Confederazione, ma si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la de-finizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno ri-guarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma possono anche di-scendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell'estero. A tali disposizioni si affian-cano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 97 s.).
4.2.
Nel diritto fiscale internazionale svizzero è fondamentale la distinzione fra sostanza mobiliare e sostanza immobiliare, per il fatto che le regole di attribuzione per queste due categorie di beni sono ben diverse. Alla delimitazione tra le categorie si procede alla luce della nozione di sostanza immobiliare: tutti gli attivi che non rientrano nella categoria del patrimonio immobiliare, si considerano sostanza mobiliare (Höhn/Waldburger, Überblick über die Besteuerung von Vermögen, Vermögensertrag und Vermögensgewinn, in: Höhn (a cura di), Handbuch des Internationalen Steuerrechts der Schweiz, 2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 316).
Secondo tutte le convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera per prevenire la doppia imposizione internazionale, la sostanza immobiliare, nonché il relativo reddito e l'utile proveniente dalla sua alienazione, possono essere imposti nel luogo di situazione della cosa (Höhn/Waldburger, op. cit., p. 319 ss.).
4.3.
Anche la legge tributaria ticinese prevede che, nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento degli immobili avvenga secondo i princìpi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (cfr. art. 5 cpv. 3 LT 1994). È tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT 1994).
L'aliquota è quella corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 6 LT 1994).
Principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 6 LIFD).
Nella fattispecie, non è controversa la qualifica dell'oggetto come bene mobiliare, bensì la stessa interpretazione della norma della legge federale, che usa il termine «fondi» anziché la locuzione «beni immobili». Secondo il ricorrente, anche un bene mobiliare – nel caso concreto, una somma di denaro investita – costituirebbe un «fondo».
5.2.
Laddove la versione italiana della nuova legge federale usa il vocabolo "fondi", quella tedesca parla di "Grundstücke" e quella francese di "immeubles". Lo stesso termine è stato adottato dal legislatore ticinese, che si è d'altra parte conformato alle scelte del legislatore federale. Il significato è dunque chiaro.
La scelta di parlare di "fondi" ha, d'altronde, l'indubbio merito di creare una perfetta coerenza terminologica con il diritto civile svizzero. L'art. 655 CC, che disciplina la proprietà fondiaria, afferma che il suo oggetto sono «i fondi»; e questi ultimi sono così definiti:
i beni immobili;
i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;
le miniere;
le quote di comproprietà di un fondo.
Come si vede, la nozione di "fondi" nel diritto svizzero è dunque più lata di quella di "beni immobili".
Una simile definizione estensiva dei «fondi» o degli «immobili» è peraltro propria anche del diritto fiscale internazionale. La maggior parte delle convenzioni in materia di doppia imposizione, come lo stesso modello di convenzione dell'OCSE, si premurano infatti di precisare che l'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati, ma vi rientrano comunque «gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria». Si considerano inoltre «beni immobili l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo» (cfr. p. es. art. 6 par. 2 modello di convenzione OCSE).
5.3.
Non può quindi essere messa in dubbio l'interpretazione del termine "fondi" che risulta dalla chiara volontà del legislatore.
Il reddito conseguito dal ricorrente, che ha investito il proprio capitale mobiliare presso la __________ __________ del __________, rientra certamente nella categoria non già dei redditi fondiari bensì degli «interessi», che per il diritto fiscale internazionale sono imponibili nello Stato ove risiede chi li riceve.
5.4.
Neppure il generico riferimento, contenuto nel ricorso, alla Convenzione di doppia imposizione stipulata da Svizzera e __________, porta ad una diversa conclusione. Tale trattato, entrato in vigore il 19 febbraio 1994, si ispira infatti ai princìpi contenuti nel modello di convenzione dell'OCSE e prevede quindi l'imposizione nello Stato di situazione della cosa solo per gli immobili e non invece per gli interessi, imponibili nello Stato in cui risiede il beneficiario (art. 11 cpv. 1 CDI-L; v. anche Cereghetti/Moretti, L'utilizzo della nuova Convenzione Svizzera-Lussemburgo, in RDAT I-1994 p. 439).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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