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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.95
Data decisione, Autorità: 05.06.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00095 80.96.00096
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 maggio 1996
in materia di: IC 1992 – IC 1993 – IFD 1993/94
presentato da:
SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tre decisioni del 17 agosto 1995, l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla società in questione le tassazioni IC 1992, IC 1993 e IFD 1993-94. In tutte le decisioni citate, l'autorità fiscale aveva aggiunto ai redditi dichiarati, provenienti essenzialmente dalla gestione di immobili e da alcune vendite immobiliari, un ulteriore importo di fr. 15'000.– per i periodi di computo 1992 e 1993, corrispondente a spese addebitate ai conti economici della società ma non ammesse fiscalmente. Infatti, dal conto perdite e profitti della __________ SA risultavano spese di amministrazione, per gli anni 1992 e 1993, di fr. 25'000.– nei confronti della __________ SA e di fr. 9'000.– nei confronti del dottor __________. Appreso che la __________ SA non svolgeva attività di amministrazione, l'autorità di tassazione aveva accertato che le prestazioni fatturate da quest'ultima società alla __________ SA erano effettivamente state effettuate dalla fiduciaria __________ SA, la quale peraltro aveva fatturato alla __________ SA prestazioni di amministrazione per complessivi fr. 27'840.– nel 1992 e di fr. 27'806.– nel 1993. Da informazioni assunte presso la fiduciaria stessa, i servizi in questione erano tuttavia stati prestati a favore non solo della __________ SA ma anche della __________ SA e di una terza società vicina al dott. __________, la __________.
Alla luce di tali accertamenti, l'__________ aveva pertanto ripartito l'importo fatturato dalla __________ SA fra le tre società citate, assumendo quale chiave di riparto gli affitti incassati da ciascuna. Donde la ripresa di fr. 15'000.–.
L'__________ respingeva i gravami con decisioni del 18 aprile 1996, osservando come vi fosse una rilevante sproporzione fra la somma delle spese di amministrazione calcolate dalla contribuente e quanto effettivamente fatturato dalla __________ SA per le sue prestazioni a favore non di una ma di tre diverse società.
Con tempestivi ricorsi del 13 maggio 1996, la __________ SA postula lo stralcio della ripresa di fr. 15'000.– per spese non ammesse. Ribadisce che le prestazioni fatturate dalla __________ SA non si riferiscono solo all'amministrazione immobiliare eseguita dalla __________ SA, ma anche ad ulteriori servizi.
Entrano in linea di conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale, le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD, menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
4.1.
La dottrina ha così riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna 1993, p. 369):
– una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
– il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
– il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.2.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.3.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA).
5.1.
Secondo la giurisprudenza, vi è effettivamente una distribuzione dissimulata di utili quando una società attribuisce compensi manifestamente esagerati per servizi prestati da una società madre o sorella (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. II, Basilea 1992, p. 203 e giurisprudenza citata).
5.3.
Nel suo ricorso, la contribuente contesta unicamente l'affermazione secondo cui le spese di amministrazione fatte valere sarebbero eccessive rispetto al risultato economico. Ebbene, esse ammontano nel 1992 al 31% degli affitti incassati e nel 1993 addirittura al 39%.
Anche se si volesse ammettere che tali percentuali non siano manifestamente eccessive e sproporzionate, si deve comunque osservare che la ricorrente non oppone alcun valido argomento a tutte le altre considerazioni su cui si fonda la decisione impugnata.
5.3.1.
In primo luogo, non confuta l'affermazione secondo cui la __________ SA non disporrebbe di un proprio apparato amministrativo in grado di effettuare i servizi per i quali la __________ SA avrebbe speso le ingenti somme addebitate al conto economico. Trattandosi di una società immobiliare pura, tale prova risulterebbe d'altronde ben ardua.
5.3.2.
In secondo luogo, non sostiene che la __________ SA avrebbe effettuato prestazioni ulteriori rispetto a quelle documentate dalla fattura inviata alla __________ SA: se la __________ SA ha fatturato prestazioni per fr. 27'840.– nel 1992 e fr. 27'806.– nel 1993, precisando però espressamente che tali servizi sono stati resi a tre diverse società, è logico presumere che i 25'000 franchi di spese di amministrazione fatturati dalla __________ SA alla ricorrente non possono che riferirsi parzialmente alle prestazioni che la __________ SA ha a sua volta fatturato alla __________ SA. D'altra parte, la __________ SA ha emesso fatture per le proprie prestazioni amministrative non solo alla ricorrente (per fr. 25'000.– all'anno) ma anche alla __________ (fr. 20'000.–). Se non altro, è dunque documentata una netta sproporzione fra le prestazioni della __________ SA, fatturate alla __________ SA, e le spese addebitate da quest'ultima alle due società alle quali la stessa fiduciaria aveva prestato i propri servizi amministrativi.
5.3.3.
Se le prestazioni per le quali la ricorrente ha addebitato fr. 25'000.– all'anno non sono state effettuate dalla __________ SA – che è una società immobiliare – e neppure dalla __________ SA – che ha ricevuto circa 27'000 franchi per l'amministrazione di ben tre società diverse – si deve ritenere che non vi è alcuna prova che vi siano state altre spese di amministrazione, oltre a quelle fatturate dalla __________ SA. Alla stessa conclusione conduce, d'altronde, la stessa «nota d'addebito» emessa dalla __________ SA alla ricorrente: vi si dice infatti testualmente che «con la presente vi addebitiamo i servizi amministrativi messi a vostra disposizione nel corso del 1993 ed effettuati dalla spett.le __________ SA» (cfr. note d'addebito del 31 dicembre 1992 e 1993).
5.4.
Da quanto precede è difficile trarre una conclusione diversa da quella cui è pervenuta l'autorità fiscale. L'addebito di fr. 25'000.– all'anno nel conto economico della ricorrente non trova altra giustificazione se non nella relazione esistente fra le tre società per le quali la __________ SA ha prestato i propri servizi di amministrazione. Nonostante la lapidaria affermazione contenuta nei ricorsi, secondo cui le tre società non avrebbero gli stessi soci, si deve invece osservare che gli elementi che emergono dall'incarto fiscale portano a tutt'altra conclusione: per quanto concerne almeno le due società direttamente coinvolte nel rapporto contrattuale che qui interessa, cioè la __________ SA e la __________ SA, queste non solo hanno lo stesso recapito (in Via __________ a __________) ma sono amministrate l'una dal dott. __________ e l'altra dalla di lui figlia __________. Ma pare persino grottesco che la ricorrente sostenga l'estraneità delle due società, alla luce del fatto stesso che la fiduciaria __________ SA emette un'unica fattura per l'amministrazione dell'una e dell'altra.
La ripartizione delle spese proposta dalla ricorrente è chiaramente poco attendibile, non solo perché mira a ripartire i costi fatturati fra le sole due società che hanno chiuso con degli utili d'esercizio – trascurando completamente la __________ SA, che ha subito perdite –, ma soprattutto perché attraverso tale suddivisione delle spese ottiene una loro considerevole dilatazione a ben 45'000 franchi!
In mancanza di ogni precisazione in merito da parte della __________ SA, può pertanto essere confermato, in quanto equo, il criterio adottato dall'autorità fiscale, che ha ripartito i costi fatturati dalla __________ SA in base agli affitti incassati da ognuna delle tre società. Dando dimostrazione di una generosità quasi ingiustificata, l'__________ ha poi «arrotondato» i risultati così ottenuti, elevando la quota di spese riconosciuta da fr. 8'074.– a fr. 10'000.– per il 1992 e da fr. 5'561.– a fr. 10'000.– per il 1993.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3'100.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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