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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.88
Data decisione, Autorità: 05.06.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00088
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23 aprile 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ - __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che , domiciliata a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di un immobile a __________;
che il 9 marzo 1995 la __________ SA di __________, sua rappresentante, inoltrava la dichiarazione fiscale 1995-96, nella quale indicava solo il valore della sostanza immobiliare di fr. 423'000.–;
che, con decisione del 29 settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava alla contribuente la tassazione IC 1995-96, in cui indicava un reddito della sostanza di fr. 18'748.–, dal quale deduceva le spese per fr. 4'687.–, ed una sostanza di fr. 423'080.–;
che l'imposta sul reddito era pertanto commisurata in fr. 1'931.85 all'anno (aliquota del 13,799%) e l'imposta sulla sostanza in fr. 1'065.55 (aliquota del 2,519%);
che, con scritto del 26 gennaio 1996, redatto in lingua tdesca, la fiduciaria __________ AG di __________ contestava l'aliquota commisurata su un reddito di fr. 230'000.– e chiedeva di ridurre la valutazione del reddito globale a fr. 100'000.–;
che il successivo 1° febbraio, l' Ufficio di tassazione attribuiva alla contribuente un termine di 18 giorni per tradurre il reclamo in italiano e per giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo;
che la rappresentante della contribuente rispondeva con una lettera dell'8 febbraio 1996, in lingua tedesca, limitandosi a chiedere un nuovo formulario per la dichiarazione 1995-96;
che, con decisione del 5 aprile 1996, l'autorità di tassazione dichiarava non ammesso il reclamo;
che, in data 23 aprile 1996, la rappresentante della contribuente ha trasmesso all'autorità di tassazione la traduzione delle lettere del 26 gennaio e dell'8 febbraio 1996, chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme a quanto risulta dalla nuova dichiarazione fiscale frattanto inoltrata;
che l' Ufficio di tassazione, verificata presso la ricorrente la volontà di impugnare la decisione su reclamo, ha trasmesso gli atti a questa Camera, per ragioni di competenza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, richiesta di giustificare la tardiva presentazione del reclamo, la contribuente non ha fornito alcuna spiegazione, limitandosi ad esigere l'invio di un nuovo formulario per la dichiarazione fiscale, pur sapendo che la procedura di tassazione si era già conclusa con la notifica della tassazione del 29 settembre 1995;
che ciò basterebbe a respingere il reclamo, non potendosi che constatare la sopravvenuta esecutività della decisione contestata;
che peraltro l'autorità di tassazione ha correttamente rifiutato di entrare nel merito del reclamo anche in considerazione della mancata traduzione in italiano;
che, secondo dottrina e giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale: nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
che, tuttavia, il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua;
che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile anche con con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);
che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R.K.);
che, di fronte al reclamo della contribuente, redatto in lingua tedesca, l' Ufficio di tassazione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 1° febbraio 1996 a segnalare il vizio alla ricorrente e ad attribuirle contestualmente un congruo termine per la traduzione;
che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, l'autorità fiscale lo ha pertanto correttamente dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di cancelleria di fr. 100.–, per un totale di fr. 300.–, sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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