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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.86
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.96.00086
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 24 aprile 1996
in materia di: IC 91/92 - ic Faido 91/92
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ AG, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che , domiciliato a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare in diversi comuni e quale commerciante di immobili a titolo professionale;
che, notificandogli la tassazione IC 1991/92, con decisione su reclamo del 5 aprile 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale da commercio professionale di immobili in fr. 17’418, così composto:
reddito __________ fr. 9'537.–
reddito __________ fr. 2'132.–
reddito __________ fr. 958.–
reddito __________ fr. –.–
reddito __________ fr. 4'347.–
reddito __________ fr. 444.–
reddito aziendale totale fr. 17'418.–
che al reddito aziendale si aggiungeva un reddito della sostanza di fr. 7’800, da cui erano dedotti fr. 1’950 a titolo di spese di manutenzione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta la mancata deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi passivi, che si riferiscono al reddito del Comune di __________ (__________), richiamandosi al riparto intercantonale allestito dall’autorità fiscale del Canton __________;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, dagli atti, risulta chiaramente che l'autorità fiscale ticinese si è attenuta strettamente alle indicazioni risultanti dal riparto grigionese, per quanto attiene al reddito aziendale (da commercio di immobili a titolo professionale), tanto è vero che ha ripreso i redditi netti (dedotte cioè le spese di manutenzione e la quota proporzionale di interessi passivi) di ogni singolo comune ticinese, che figuravano sul citato riparto;
che, per quanto concerne il reddito relativo al comune di __________, che non ha carattere aziendale ma è invece un reddito della sostanza immobiliare, l'Ufficio di tassazione ha ammesso invece solo una deduzione di fr. 1'950.– per spese di manutenzione, senza alcuna ulteriore detrazione per interessi passivi;
che, alla luce di questa circostanza, con scritto del 7 maggio 1996, il Presidente della Camera di diritto tributario, quale giudice delegato, ha invitato a prendere posizione sulle ragioni della mancata deduzione degli interessi passivi;
che, in data 19 ottobre 1998, alla Camera di diritto tributario è pervenuta una lettera dell'Ufficio di tassazione di __________, in cui comunica che, dopo avere esaminato i libri contabili del periodo di computo, ha sottoposto al ricorrente una proposta di transazione, che è stata accolta;
che la transazione ha il seguente contenuto:
reddito operazioni immobiliari Ticino fr. 19’704.–
perdita netta __________ fr. 4’749.–
deduzioni sociali (prop.) fr. 379.–
reddito netto fr. 14’576.–
e per l’aliquota:
reddito netto altri cantoni fr. 73’803.–
reddito all’estero fr. 9’987.–
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 aprile 1998 è riformata conformemente all’accordo citato.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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