AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1996.81
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarti n. 80.96.00080 80.96.00081 80.96.00085
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 aprile 1996
in materia di: IC/IFD 88 (intermedia), IC/IFD 89/90 e IC/IFD 1991-92
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 29 aprile 1988 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, che si qualificava allora agente teatrale, la tassazione IC/IFD 1987-88, in cui gli veniva esposto un reddito del lavoro di fr. 16'263.-- e un reddito aziendale di fr. 24'000.--, per un imponibile IC, al netto delle deduzioni, di fr. 28'358.--. La tassazione cresceva incontestata in giudicato.
1.2.
Il 29 luglio 1994 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ una tassazione intermedia IC/IFD a valere dal 1° gennaio 1988 per mutamento di professione da parte di entrambi i coniugi. I coniugi __________ avevano infatti intrapreso dall’inizio del 1988 la professione di mediatori nel campo del piccolo credito e nel ramo immobiliare. Il reddito aziendale, stabilito in fr. 200'000.-- di media annua, veniva successivamente confermato in sede di reclamo con decisione del 25 marzo 1996.
. 1.3.
Il 25 luglio 1994, quattro giorni prima della notifica della tassazione intermedia IC/IFD 1988, l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione ordinaria 1989-90, nella quale veniva esposto il reddito aziendale di fr. 200'000.-- di media annua, ripreso dalla tassazione intermedia 1988.
La notifica di tassazione veniva confermata in sede di reclamo con decisione del 25 marzo 1996.
1.4.
La tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 veniva notificata ai __________ il 29 agosto 1994. In essa il reddito aziendale veniva portato a fr. 385'000.-- di media annua. Tale importo veniva poi confermato in sede di reclamo con decisione dettagliatamente motivata del 29 marzo 1996.
2.1.
Chiede innanzi tutto l'annullamento della tassazione intermedia IC/IFD, a valere dal 1° gennaio 1988, invocando la perenzione del diritto di tassare, intervenuta tre anni dopo la fine del periodo di tassazione cui si riferisce.
2.2.
Chiede di conseguenza anche l'annullamento della tassazione IC/IFD 1989-90 in quanto fondata sul reddito aziendale accertato con la tassazione intermedia 1988, proponendo il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché allestisca una nuova tassazione fondata sui redditi conseguiti nel periodo di computo 1987-88.
2.3.
Chiede infine la riforma della tassazione IC/IFD 1991-92, postulando in primo luogo di poter ulteriormente motivare il ricorso in relazione alla contestazione del reddito aziendale dopo che l'autorità fiscale gli avrà messo a disposizione il rapporto (interno) di verifica allestito dall'ispettorato fiscale.
Censura inoltre una differenza sulle provvigioni incassate di fr. 11'193.-- nel 1989 e di fr. 80'084.-- nel 1990, avvertendo che la Banca __________ le aveva bloccate, per motivi di garanzia, fino al 1991 e che quindi tali redditi non erano ancora realmente acquisiti.
Contesta inoltre le riprese di fr. 170'000.-- sulle commissioni pagate all'estero nel 1989 e di fr. 50'000.-- versati per una provvigione immobiliare. Fa presente che l'intermediazione nel piccolo credito si basa su informazioni e indicazioni provenienti dall'estero, che devono essere remunerate a persone non assoggettate alla sovranità fiscale ticinese. Rileva inoltre che la provvigione di fr. 50'000.-- versata al signor __________ è addirittura stata confermata da una sentenza della Pretura di __________ del 26 ottobre 1993, facendo altresì notare che la __________ di __________ ha tra gli scopi la mediazione immobiliare.
Postula poi il riconoscimento del prestito al portatore di fr. 220'000.--, con un interesse annuo del 7,7%, contratto presso una finanziaria del Liechtenstein, contro garanzia di assegno bancario, argomentando che è servito a finanziare l'acquisto immobiliare di __________ e che è stato restituito grazie al ricavo della vendita di una discoteca a __________ (__________), la cui esistenza era nota all'autorità fiscale in quanto dichiarata per la determinazione delle aliquote maggiorate.
Vengono infine negate le riprese sulle spese generali e sull'oro presso la Banca __________.
Con memoria del 28 giugno 1996 i coniugi __________ hanno poi preso posizione sul rapporto (interno) dell’Ispettorato fiscale del 30 agosto 1993, precisando ulteriormente le modalità della vendita della discoteca di __________ e dell'acquisto del mapp. n. __________ a __________.
Al termine della stessa, il presidente della Camera formulava una proposta di transazione, che prevedeva i seguenti punti:
annullamento della tassazione intermedia IC/IFD valida dal 1° gennaio 1988 e conseguente ripristino della tassazione ordinaria 1987-88 per l'intera durata del periodo fiscale;
riforma della tassazione ordinaria IC/IFD 1989-90 sulla base dei redditi conseguiti negli anni di computo 1987-88, che venivano definiti in fr. 61'500.-- di media annua, stante il computo dei redditi e la sostanza esteri per la determinazione delle aliquote;
riforma della tassazione IC/IFD 1991-92 con conseguente modifica del reddito aziendale a fr. 300'000.-- di media annua, ritenuto che l'importo di fr. 80'084.--, incassato solo nel 1991, sarebbe stato imposto in media annua nel periodo fiscale 1993-94;
computo della provvigione a __________ in caso di futura vendita nell'ambito dell'imposta sull'utile immobiliare.
Il 22 novembre 1996 il patrocinatore dei coniugi __________ comunicava di non poter aderire alla proposta di transazione; produceva ulteriore documentazione relativa ai rapporti con la Banca __________ e con __________ di __________; precisava che la ditta __________ di __________, beneficiaria delle provvigioni pagate all'estero, è effettivamente operante nel settore dell'intermediazione e che il signor __________, pur essendo domiciliato nel Liechtenstein, abitava presso la madre a __________. Rileva infine un errore, contenuto nel verbale, in relazione al differimento delle provvigioni incassate dalla Banca __________ solo nel 1991: sarebbe in effetti stata dimenticata la provvigione di fr. 11'193.--.
L'Ufficio di tassazione di __________, dal canto suo, dichiara di accettare l'annullamento della tassazione intermedia 1988 e il conseguente ripristino della tassazione ordinaria 1987-88. Aderisce inoltre alla rettifica della tassazione 1989-90 in base ai redditi conseguiti negli anni 1987-88, per un importo di fr. 61'127.-- di media annua, confermando le riprese proposte dall'ispettore fiscale sull'esercizio 1988.
Quanto alla tassazione 1991-92 mantiene la propria valutazione sulle provvigioni pagate all'estero in ragione del 50%. Consente sul trasferimento al periodo successivo dell'imposizione dell'importo complessivo di fr. 91'277.-- versato dalla Banca __________. Ritiene infine insufficienti le prove fornite in relazione al rapporto debito/credito invocato dai ricorrenti, chiedendo pertanto la conferma del reddito tassabile per un importo di fr. 337'444.-- di media annua.
L’Ufficio di tassazione di __________ ha aderito con osservazioni del 14 gennaio 1997 al ricorso. In effetti, una tassazione intermedia per essere valida deve essere iniziata dall’autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla scadenza del periodo fiscale cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT 1976; art. 96 cpv. 2 DIFD).
In quanto riferita al periodo fiscale 1987-88, la tassazione intermedia doveva essere chiesta dal contribuente, rispettivamente iniziata dall’autorità fiscale entro il 31 dicembre 1991.
La tassazione in contestazione risulta pertanto tardiva di almeno due anni. Essa va pertanto annullata con conseguente rinascita, per l’intera durata del periodo fiscale, della tassazione ordinaria IC/IFD 1987 del 29 aprile 1988.
Anche su questo punto l’Ufficio di tassazione, nella propria presa di posizione del 14 gennaio 1997, ha aderito sostanzialmente al ricorso e alla proposta di modifica della tassazione 1989-90, formulata dal presidente della Camera in occasione dell’udienza del 7 ottobre 1996.
Infatti, essendo venuta a cadere la tassazione intermedia, devono essere imposti i redditi conseguiti nel biennio di computo 1987/88.
Come precisato dall’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni del 14 gennaio 1997, i redditi, che devono essere esposti nella tassazione ammontano esattamente a fr. 61'127.-- di media annua.
Su questo punto, gli atti del procedimento vanno quindi retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi d’imposta.
6.1. Tassazione d'ufficio: principi generali
L'art. 173 cpv. 1 LT consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. L'art. 92 cpv. 1 DIFD, a sua volta, consente la tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti. Fin qui la lettera della norma cantonale e di quella federale relativa alla tassazione d'ufficio, che pongono principi identici (cfr. Rep. 1984 p. 93, cons. 4 b). La giurisprudenza del Tribunale federale ha però chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 92 cpv. 1 DIFD, e quindi di riflesso, data l'identità dei principi, anche quella dell'art. 173 cpv. 1 LT, non è esauriente. La tassazione d'ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l'autorità fiscale, alla luce dell'insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF, II Corte di diritto pubblico, del 5 settembre 1984 in re D. Me, consid. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
L'autorità fiscale non può però limitarsi a constatare l'inattendibilità delle dichiarazioni e registrazioni prodotte, per poi stabilire il reddito imponibile a sua discrezione. Deve invece determinarlo tenendo conto di tutti gli elementi disponibili e, in mancanza di dati concludenti, dedurlo dai coefficienti fondati sull'esperienza (cfr. art. 173 cpv. 1 2.a frase LT; Rep. 1984 loc. cit.; STF 5 settembre 1984, loc. cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, I.a ed., p. 132).
L'autorità fiscale deve, in altre parole, agire secondo la sua coscienza professionale, indicando nella propria decisione gli elementi su cui fonda la propria decisione (Bottoli, op. cit., p. 133).
6.1.2. Va innanzi tutto rilevato che, proprio per l’incompletezza della documentazione presentata, ma soprattutto per i metodi operativi adottati dei ricorrenti, che hanno svolto molte delle loro operazioni a contanti con versamenti a terzi residenti all’estero senza preoccuparsi di documentarli con le necessarie pezze giustificative e che hanno pure fatto capo a prestiti al portatore o da parte di Anstalten domiciliate nel Liechtenstein, l’Ufficio di tassazione si è visto costretto a ricostruire il reddito dei ricorrenti in via valutativa grazie all’ausilio dell’ispettorato fiscale.
6.2 Provvigioni versate a terzi domiciliati all'estero e nel Cantone
6.2.1. Va ricordato, in linea generale, che il contribuente, che vuole dedurre le provvigioni versate a stabilimenti con sede in Stati che favoriscono i domicili fittizi, come Panama e il Liechtenstein, dovrà premurarsi di indicare oltre all'indirizzo degli stabilimenti in questione, anche precise informazioni sugli aventi diritto degli stessi, atte a provare le effettive relazioni d'affari tra contribuente e stabilimento e non soltanto la loro apparente estraneità (CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA.; CDT 64 del 30 marzo 1992 - in re F. L.)
6.2.2. L’onere della prova delle spese incombe a chi se ne prevale e questi, in mancanza di prove chiare e inconfutabili, ne sopporta le conseguenze. Soprattutto quando si intrattengono rapporti di lavori con terzi domiciliati all'estero, occorre premunirsi con prove che non lascino spazio al dubbio, operando attraverso canali verificabili, preferibilmente ufficiali o comunque fornendo prove che non lascino adito al dubbio. Chi invece sceglie di agire diversamente, ad esempio operando a contanti, deve sapere che si espone al rischio di non poter debitamente comprovare le proprie asserzioni e doverne quindi sopportare fiscalmente le conseguenze.
6.2.3. Una prima contestazione concerne la ripresa di fr. 170’000.-- da parte dell’ispettore fiscale di parte delle provvigioni versate a terzi e non documentate. Lo specchietto contenuto a p. 6 del rapporto di verifica del 30 agosto 1993 specifica nel dettaglio le riprese. Nel caso dei contribuenti domiciliati in Svizzera sono stati ripresi unicamente gli importi non debitamente documentati delle provvigioni (ad es. ); in quello dei contribuenti domiciliati all’estero () e nel Liechtenstein (__________) l’ispettore fiscale, pur in mancanza di documentazione probatoria ineccepibile dei versamenti, si è limitato a riprenderne soltanto una parte e, meglio, la metà.
A nulla serve argomentare che la ditta __________ sia effettivamente attiva nel settore delle intermediazioni e in quanto tale iscritta nel Registro di commercio italiano, poiché ciò non prova minimamente i pretesi versamenti a contanti.
Il metro usato dall’ispettore fiscale, che a rigore avrebbe semplicemente dovuto riprendere in mancanza di prove certi tutti gli importi, appare quindi improntato a grande prudenza e può essere condiviso, pur con qualche perplessità, da questa Camera.
6.2.4. L’ispettore fiscale ha ripreso inoltre un importo di fr. 50’000.--, versato a titolo di provvigione per l’acquisto del mapp. n. __________ di __________ a __________, domiciliato a __________ e deceduto all’inizio del 1993 a seguito di grave malattia. Da notare che, malgrado diversi e non a priori infondati dubbi circa l’effettiva operatività di __________, rispettivamente sul suo ruolo di mero prestanome, l'autorità fiscale non ha eccepito le provvigioni relative alle intermediazioni nell’ambito del piccolo credito, ma le ha ammesse integralmente.
A giusta ragione non ha invece ammesso la provvigione di fr. 50’000.-- in relazione a un’operazione immobiliare, ritenendo che essa potrebbe tutt’al più configurare un costo d’investimento, che potrebbe in tale eventualità essere fatto valere in caso di alienazione del fondo in diminuzione dell’utile immobiliare imponibile (cfr. art. 134 cpv. 1 LT-1994; art. 9 cpv. 3 LIMVI).
A tale proposito, si deve infatti rilevare che l’attività della ditta individuale di cui è titolare la signora __________ non consiste nella compravendita di immobili, ma unicamente nella mediazione di crediti ed immobili. Non si può cioè affermare che __________ __________ eserciti il commercio di immobili a titolo professionale e duraturo e che la sua impresa sia iscritta come tale a Registro di commercio. Prova ne sia che l’immobile acquistato non è stato inserito nella sostanza aziendale bensì in quella privata. La conseguenza di tale circostanza, per l’IFD e per l’IC fino all’entrata in vigore della nuova LT, è che le spese di miglioria ed i costi di acquisto e di vendita non possono essere messe in contabilità ma possono entrare in considerazione solo al momento della vendita (Schmid, La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in: Bernasconi/Schmid/Soldini, Fiscalità - Atti della giornata di studio del 29 ottobre 1989, Lugano 1990, p. 23).
6.3. Prestito al portatore
Il ricorrente contesta inoltre il mancato riconoscimento del prestito al portatore di fr. 220’000.-- contratto con una finanziaria del Liechtenstein contro garanzia di un assegno bancario.
Produce al riguardo nuova documentazione che comproverebbe che si sarebbe giunti al prestito verso la finanziaria del Liechtenstein, poiché la Banca __________ non avrebbe ratificato il prestito promesso in un primo tempo.
6.3.1. Secondo l'art. 89 cpv. 2 DIFD, a richiesta dell'autorità di tassazione, il contribuente deve indicare particolarmente il nome delle persone con le quali ha conchiuso affari. Egli ha altresì l'obbligo di informare sui rapporti contrattuali con tali persone, nonché sulle prestazioni e sulle pretese reciproche che ne derivano.
Sul piano probatorio è al contribuente che incombe l'onere di provare l'esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Nell'ambito delle prove che devono essere fornite dal contribuente per identificare il proprio creditore non può quindi essere questione di esigere che sia invece l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza della contabilità, legittimando così la tassazione d'ufficio secondo l'art. 92 DIFD, poiché, se così fosse, si finirebbe per capovolgere il senso dell'art. 89 cpv. 2 (ASA 51 p. 380).
Venendo alla prova dell'esistenza di un debito ne viene che, di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo basta, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano, di regola, a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140).
Diverso invece il caso di creditori domiciliati all'estero, in particolare quando si tratta di entità giuridiche con sede all'estero, soprattutto con riferimento a società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, per le quali il Tribunale federale lascia aperta la questione se debba essere loro riconosciuta personalità giuridica secondo il diritto svizzero, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti).
Ne viene che, con riferimento alla prova dell'esistenza del debito professato verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Cosicché il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a degli stabilimenti aventi la loro sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi - come il Liechtenstein e Panama - non può limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni sugli aventi diritto degli stessi, altrimenti la deduzione degli interessi passivi non sarà ammessa (ASA 55 p. 137, consid. 3c, anche in Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.). Vero è che tale sentenza risale al 1960. Non v'è tuttavia motivo di considerare che essa abbia perduto valore, soprattutto ponendo mente alla nuova e più rigorosa formulazione dell'art. 89 cpv. 2 DIFD voluta dal Legislatore federale nell'ambito della lotta alla sottrazione d'imposta (cfr. ASA 51 p. 375; inoltre, su tutto questo consid. CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; inoltre CDT 171 del 28 giugno 1991 in re E. M.R.).
6.3.2. Il ricorrente pretende di provare l'esistenza del prestito fornendo, da un lato, la documentazione relativa a una proposta di credito della Banca __________ del 4 ottobre 1990, che non è andata in porto, in quanto revocata dalla stessa banca agli inizi di gennaio del 1991 (cfr. lettera della banca __________ del 15 maggio 1991) e, dall'altro, producendo una dichiarazione dell'avv. Arnold, che conferma d'aver fatto ottenere alla __________ di __________ un credito di fr. 220'000.-- dalla __________ di , rimborsato a metà giugno, mediante il ricavo della vendita della discoteca di __________ (), del cui esercizio (non quindi dell'immobiliare) __________ era titolare. Nessuna prova è tuttavia stata fornita a quest'ultimo riguardo, l'operazione essendo avvenuta a contanti.
Non v'è chi non veda come le prove offerte, anche se possono dare la parvenza di una certa plausibilità alle tesi del ricorrente, sono ben lungi dal soddisfare i rigorosi requisiti richiesti dalla giurisprudenza sopra citata, sia in merito alla titolarità economica del creditore all'estero sia al trasferimento in Svizzera del ricavo dell’asserita vendita della discoteca di __________.
In simili condizioni non è criticabile la decisione dell'ispettore fiscale, fatta propria dall’Ufficio di tassazione, di considerare come inesistente il prestito al portatore e di riprendere l'intero importo.
Non mette conto perciò esaminare le singolari modalità di pagamento del prezzo e la rinuncia del venditore ad ogni garanzia, su cui l’Ispettorato fiscale ha attirato l’attenzione, manifestando perplessità.
6.4. Ripresa sulle spese generali
Il ricorrente contesta infine le riprese sulle spese generali e sull’oro presso la Banca __________, senza però sostanziare in modo convincente la propria censura. Il rapporto di verifica del 30 agosto 1993 spiega le ragioni di tali riprese: molte delle spese fatte valere riguardano costi relativi a consumazioni, che ben difficilmente possono essere messi in relazione con l’esercizio dell’attività professionale, soprattutto se si tien conto, da un lato, dei locali e alberghi frequentati e, dall’altro, della clientela d’estrazione modesta, che è solita far capo al piccolo credito.
6.5. Assoggettamento delle provvigioni incassate nel 1991
Le provvigioni per complessivi fr. 91’277.-- versate dalla Banca __________ a __________ soltanto nel 1991, anche se riferite agli anni di computo 1989-90, vanno imposte, come concordemente ammesso anche dall’Ufficio di tassazione, nel successivo periodo fiscale 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ È pertanto ripristinata la tassazione ordinaria 1987-88 del 29 aprile 1988.
1.2. Il ricorso contro la tassazione IC/IFD 1989-90 è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi conformemente a quanto stabilito al consid. 5.
1.3. Il ricorso contro la tassazione IC/IFD 1991-92 è parzialmente accolto.
§ Dal reddito aziendale di fr. 385'000.-- imponibile nel periodo fiscale 1991-92 è pertanto stralciato un importo di fr. 45'639.-- di media annua e, meglio, come indicato al consid. 6.5.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 3'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 150.–
per un totale di fr. 3'150.--
sono a carico del ricorrente in ragione di un terzo.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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