AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.76
Data decisione, Autorità: 04.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00076
Lugano 4 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 aprile 1996
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Successivamente, a seguito dell’invio del conteggio dal 1° agosto al 31 dicembre 1994 del Ristorante __________ da parte della __________ SA di __________, che ne aveva assunto la gerenza, l'Ufficio imposte alla fonte con decisione del 14 marzo 1996 ammetteva parzialmente il reclamo. Il conteggio della trattenuta veniva suddiviso, ponendo l’imposta dovuta dal 1° aprile al 31 luglio 1994 a carico di __________ e quella dovuta dal 1° agosto al 31 dicembre 1994 a carico della __________ SA. L’imposta dovuta da quest’ultima ammontava a fr. 11’438,20.
Pendente causa è stato acquisito agli atti l’intero incarto, in cui figura la documentazione che la ricorrente afferma di non aver avuto a disposizione.
In data 31 maggio 1996 la __________ SA si è confermata nel proprio ricorso, continuando a lamentare di non avere a disposizione i nominativi.
A tale scopo le è stato concesso un termine improrogabile fino al 20 ottobre 1996.
Anche questo termine è decorso infruttuoso, come infruttuose erano pure state le precedenti sollecitazioni dell'Ufficio imposte alla fonte.
In simili condizioni questa Camera non può che confermare il conteggio della trattenuta alla fonte annesso alla decisione su reclamo, calcolato per altro prudentemente sulla base del salario minimo stabilito dal Dipartimento per i lavoratori e le lavoratrici del settore.
Il ricorso della __________ SA appare, tutto ben considerato, manifestamente defatigatorio e deve dunque essere dichiarato temerario.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto in quanto temerario.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster