AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.74
Data decisione, Autorità: 05.06.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00074
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 aprile 1996
in materia di: IC/IFD 95/96 int.
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 19 maggio 1995, la contribuente chiedeva all' Ufficio di tassazione di __________ di poter beneficiare di una tassazione intermedia, in considerazione della drastica riduzione di stipendio. L'autorità fiscale respingeva l'istanza, con decisione del 3 agosto 1995, negando che vi fosse uno dei motivi previsti dalla legge per intraprendere una tassazione intermedia.
Quest'ultima decisione veniva impugnata dalla contribuente con reclamo del 5 agosto 1995, con cui ella sosteneva di aver subìto un mutamento duraturo ed essenziale dell'attività lucrativa in seguito a cambiamento di professione. L' Ufficio di tassazione respingeva peraltro il reclamo, con decisione del 17 novembre 1995. Quest'ultima decisione veniva annullata dalla Camera di diritto tributario, con sentenza del 13 febbraio 1996, per carenza di motivazione.
L'autorità di tassazione emetteva pertanto una nuova decisione su reclamo, in data 28 marzo 1996, negando che il passaggio dallo statuto di salariata a quello di apprendista costituisca un cambiamento di professione.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula la concessione di una tassazione intermedia a partire dal maggio 1995. Ripercorse in modo sommario le difficoltà incontrate nella ricerca di un impiego, la ricorrente asserisce di avere senz'altro cambiato professione, essendo passata da aspirante assistente geriatrica a apprendista di commercio, e di avere altrettanto chiaramente subìto una riduzione essenziale del salario.
3.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La tassazione biennale praenumernado, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.1.
La costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
4.2.
Vi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
4.3.
Dalla documentazione agli atti risulta che, indubbiamente, nel momento in cui ha intrapreso l'apprendistato quale impiegata di commercio, la ricorrente ha mutato professione, poiché ha iniziato una nuova formazione, per la quale non sono più richieste le conoscenze professionali acquisite con la precedente formazione di assistente geriatrica.
Al riguardo, si deve osservare che non è pertinente il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, alla giurisprudenza di questa Camera, secondo cui non vi è mutamento di professione per passaggio dallo stato di apprendista a quello di salariato. Le considerazioni che inducono la giurisprudenza ad escludere la tassazione intermedia in quel caso non possono infatti essere estese alla diversa eventualità in cui un contribuente passi dallo stato di salariato a quello di apprendista. Se l'apprendista che diviene salariato è messo in condizione di poter finalmente mettere a frutto le conoscenze acquisite nel corso della formazione e del tirocinio, ciò non accade evidentemente quando un salariato intraprende un nuovo tirocinio, con il preciso intento di acquisire altre conoscenze professionali, in vista di un'attività per la quale verosimilmente le conoscenze precedentemente acquisite non avranno più alcun rilievo.
4.4.
Quanto all'ulteriore requisito della durevolezza, si procede ad una tassazione intermedia solo quando le modifiche si mantengono per almeno due anni. Ciò comporta necessariamente una previsione, tanto è vero che la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in casi di dubbio si deve procedere ad una tassazione provvisoria (cfr. AFC, Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7).
È vero che, nel presente caso, la ricorrente ha iniziato il tirocinio quale impiegata di commercio presso la __________ SA solo dal 1° luglio 1995, dunque da meno di un anno, ma si può tuttavia ritenere che il cambiamento di professione sia durevole, se non altro per il fatto che il contratto di tirocinio ha proprio la durata di due anni; d'altra parte, nell'attuale situazione del mercato del lavoro, se anche non dovesse concludere il tirocinio, ben difficilmente ella tornerebbe a svolgere la precedente attività di assistente geriatrica.
4.5.
All'immediata emissione di una tassazione intermedia si oppone soltanto la difficoltà di applicare le basi di calcolo della tassazione nel presente. Come si è detto, occorre infatti conoscere i redditi fino al termine del periodo fiscale in corso, cioè fino al 31 dicembre 1996.
In simili circostanze, appare pertanto opportuno invitare la ricorrente a voler trasmettere all'autorità fiscale i certificati di salario fino a tale data, non appena ne disporrà.
Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché proceda secondo quanto espresso al consid. 5.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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