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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.71
Data decisione, Autorità: 05.06.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00071
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 9 aprile 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva a __________, architetto, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di fr. 109'494.--, un reddito aziendale di fr. 120'000.--, poi ridotto in sede di reclamo a fr. 114'000.--. La ripresa era motivata da spese asseritamente professionali, ma che avrebbero invece avuto carattere privato (cfr. notifica della tassazione del 20 marzo 1995 e decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996).
Assistito dalla __________ SA, il contribuente chiede lo stralcio della ripresa di fr. 4'506.-- di media annua, affermando di aver già accreditato spontaneamente costi aziendali di esercizio per fr. 6'000.-- di media annua quale quota per spese ritenute private.
Per dirimere la contestazione, la Camera ha incaricato il proprio Ispettore di verificare la natura delle spese d'esercizio del ricorrente e di stabilire se ve ne siano e in quale misura di private.
L'Ispettore fiscale, nel suo rapporto del 10 maggio 1996, ha constatato innanzi tutto che i dati contabili e le relative pezze giustificative, non denotano lacune di sorta e che quindi la questione della natura di determinate spese, se aziendali o provate, è sostanzialmente questione di mero apprezzamento. Dopo esame della documentazione ha proposto al rappresentante del ricorrente, trovando il suo accordo, di definire il reddito aziendale in fr. 110'000.-- di media annua.
Nulla osta alla ratifica di tale accordo, fondato sull'esame dei dati contabili e della relativa documentazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 marzo 1996 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 114'000.-- a fr. 110'000.-- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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