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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.70
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarti n. 80.96.00070 80.96.00077 80.96.00078
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sui ricorsi del 5 e del 17 aprile 1996
in materia di: imposta preventiva, imposte suppletorie e multe IC/icom/IFD
presentati da:
e __________, __________, rappr. dall'avv. __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 10 maggio 1988, la __________ AG, società con sede a __________, deliberava di sottoscrivere con la __________ di __________ un contratto di assicurazione, in virtù del quale il beneficiario signor __________, allora domiciliato ad __________, avrebbe beneficiato di una rendita vita natural durante. La __________ SA stipulava quindi un contratto di assicurazione, che prevedeva il versamento alla persona assicurata di quattro rate di fr. 21'131,10 all'anno ; la società contraente, dal canto suo, versava all'assicurazione un premio unico di un milione di franchi.
1.2.
Nella sua dichiarazione fiscale personale per il periodo fiscale 1989/90, __________ dichiarava la prima rata di fr. 24'756,10, a titolo di pensione. Con una lettera successivamente inviata all' Ufficio di tassazione di __________, chiedeva che tale rendita fosse imposta non come reddito ma come sostanza; alla richiesta dell'autorità fiscale di documentare la natura e la provenienza della rendita in questione (cfr. scritto del 14 gennaio 1991 dell' Ufficio di tassazione), il contribuente trasmetteva una distinta, da lui stesso redatta, dei bonifici effettuati dalla __________. Con decisione del 20 febbraio 1991, l' Ufficio di tassazione notificava al signor __________ la tassazione IC/IFD 1989/90, nella quale imponeva la rendita di fr. 12'378.– in media annua a titolo di reddito; non impugnata, la tassazione passava in giudicato.
1.3.
L'autorità fiscale del Canton Zurigo, competente per la tassazione della società anonima – la cui ragione sociale era nel frattempo mutata in __________ SA, in seguito alla fusione con la __________ AG di __________ –, riprendeva peraltro l'importo servito alla __________ AG per il pagamento del premio unico, a titolo di distribuzione dissimulata di utile, considerando che la relativa spesa non fosse commercialmente giustificata.
1.4.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), inoltre, comunicava alla __________ SA, in data 23 aprile 1991, di avere pure considerato quale prestazione a favore dell'azionista l'acquisto dell'assicurazione a favore di __________; chiedeva pertanto il pagamento dell'imposta preventiva di fr. 350'000.–. Di fronte alla contestazione della società, che negava di avere effettuato prestazioni a favore dell'azionista, l'AFC emetteva una decisione formale, in data 9 novembre 1992, ordinando il pagamento dell'imposta preventiva. Contro tale decisione, la stessa AFC respingeva un reclamo il 4 maggio 1994 e il Tribunale federale respingeva un ricorso di diritto amministrativo con sentenza del 15 dicembre 1994.
Con istanza del 18 agosto 1995, __________ chiedeva all' Ufficio di tassazione di __________ il rimborso dell'imposta preventiva versata dalla __________ AG. La domanda veniva respinta con decisione del 4 settembre 1995, nella quale l'autorità di tassazione rilevava che al rimborso dell'imposta preventiva si opponeva la mancata dichiarazione, da parte dell'istante, della prestazione di un milione di franchi versata dalla __________ AG.
2.2.
Con tre decisioni del 31 agosto 1995, la Divisione cantonale della contribuzioni notificava a __________ altrettante multe per sottrazione delle imposte comunale, cantonale e federale diretta; decideva inoltre il ricupero delle imposte sottratte. Gli importi complessivi, sommando il recupero d'imposta con i relativi interessi di ritardo e le multe tributarie, ammontavano a fr. 373'236,50 per l'imposta cantonale (IC), fr. 261'265,40 per l'imposta comunale (icom) e fr. 256'952.– per l'imposta federale diretta (IFD).
2.3.
In data 29 settembre 1995, __________ interponeva reclamo contro le tre decisioni relative alle multe ed al recupero delle imposte sottratte ed altresì contro il rifiuto di procedere al rimborso dell'imposta preventiva.
Il reclamo in materia di imposta preventiva veniva respinto con decisione del 12 marzo 1996 dell' Ufficio di tassazione di Locarno.
I reclami in materia di multa e recupero delle imposte sottratte venivano a loro volta respinti con decisioni del 20 marzo 1996.
Con ulteriori ricorsi del 17 aprile 1996 chiede altresì l'annullamento delle decisioni relative alle multe tributarie ed al recupero d'imposta.
Questa proposta trova consenziente la Camera di diritto tributario. In considerazione delle nuove disposizioni legislative entrate in vigore nel frattempo e della misura della colpevolezza del ricorrente risultante dall'esame degli atti, la riduzione della multa appare conforme alla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso del 5 aprile 1996 in materia di imposta preventiva è stralciato dai ruoli.
I ricorsi del 17 aprile 1996, nella misura in cui si riferiscono alle imposte suppletorie, sono stralciati dai ruoli.
I ricorsi del 17 aprile 1996, nella misura in cui si riferiscono alle multe tributarie, sono parzialmente accolti.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 20 marzo 1996 sono riformate nel senso che le multe sono ridotte a 0,2 volte le imposte sottratte.
Non si preleva tassa di giustizia. Le spese processuali sono a carico del ricorrente, nella misura di fr. 100.–.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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