AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.68
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00068
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 aprile 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________, __________, rappr. da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1995-96, con decisione del 29 gennaio 1996, l' Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione richiesta solo nella misura di fr. 2'764.–, importo corrispondente alla media annua dei redditi conseguiti nel biennio di computo dalla signora __________. Limitatamente all'IC, l'autorità fiscale negava inoltre la richiesta deduzione di fr. 3'000.– per figli agli studi.
L'autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 18 marzo 1996. Nella motivazione, osservava testualmente che «se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore»; quanto alla deduzione per figli agli studi, spiegava di averla negata per evitare che i reclamanti godessero di un cumulo di agevolazioni (detrazione e assegno di studio).
Deduzione in caso d'attività lucrativa di ambedue i coniugi
Secondo gli articoli 33 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT 1994, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 5'400.– per l'IFD e di fr. 4'300.– per l'IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.
La detrazione in questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676).
4.2.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni per la concessione della deduzione in esame (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in particolare, che se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi; inoltre, se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore; se poi l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna deduzione. Non è invece possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno o a tempo parziale.
Nelle loro osservazioni, l'AFC e la Divisione cantonale delle contribuzioni negano tale spiegazione, richiamandosi al Messaggio del Consiglio federale, annesso al progetto della LIFD, in cui si afferma categoricamente che la norma che prevede la deduzione per l'attività lucrativa di entrambi i coniugi «si fonda sul diritto attuale», cioè su quello in vigore al momento della redazione del progetto e del relativo messaggio.
5.1.
a) La detrazione che qui si esamina trae origine dalla deduzione dal reddito del lavoro della moglie, applicata fino al periodo fiscale 1981-82 per il calcolo dell'imposta federale diretta. A quel tempo, la deduzione, che ammontava a fr. 2'000.–, veniva dunque effettuata senz'altro dal reddito della moglie. L'AFC aveva poi precisato che, qualora il reddito netto del lavoro fosse stato inferiore a 2'000 fr., la deduzione massima sarebbe stata pari a tale reddito, non essendo ammessa una compensazione della deduzione con altri redditi della moglie o con il reddito del marito (cfr. Circolare n. 4 del 12 dicembre 1974; inoltre Känzig, op. cit. p. 677).
b) Il 1° gennaio 1983 entrava in vigore una nuova versione di tale disposizione, nella quale non si distingueva più a seconda del fatto che fosse il marito o la moglie a conseguire il secondo reddito. Era dunque dedotto dal reddito «un ammontare di 4'000 franchi dal reddito del lavoro del coniuge, se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa» (art. 22 cpv. 1 lett. i DIFD, versione in vigore il 1° gennaio 1983). L'AFC, peraltro, nella nuova circolare indirizzata agli uffici di tassazione, riprendeva i princìpi affermati in precedenza con riferimento alla deduzione dal reddito del lavoro della moglie: deduzione ammessa solo dal reddito da attività lucrativa del coniuge che ha il reddito minore, deduzione limitata al reddito minore qualora quest'ultimo sia inferiore a 4'000 franchi, nessuna deduzione se l'attività lucrativa comporta una perdita (Circolare n. 10 del 7 febbraio 1983).
c) L'art. 22 cpv. 1 lett. i DIFD è stato nuovamente modificato con il decreto federale del 9 ottobre 1987 sull'imposta federale diretta, in vigore nei periodi di tassazione 1989-90 e 1991-92. Tale decreto ha introdotto nuove aliquote per le persone fisiche, ha aumentato le deduzioni sociali ed ha modificato le deduzioni nell'ambito dei doppi redditi. A quest'ultimo riguardo, la deduzione fissa di 4'300 franchi (4'000 fino al 1984) sul reddito del lavoro dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa è stata sostituita da una deduzione «del 20 per cento, ma al minimo 2'000 franchi e al massimo 5'000 franchi, dal reddito inferiore che uno di essi consegue con un'attività indipendente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro». L'AFC ha ancora una volta ripreso le limitazioni previste per il caso in cui il reddito più basso fosse inferiore ai 2'000 franchi e per il caso in cui dall'attività lucrativa fosse risultata una perdita (Circolare n. 1 del 14 luglio 1988, par. II.3).
5.2.
Un'evoluzione simile si è avuta in materia di imposta cantonale. Fino al 1988, erano concesse una deduzione di 4'500 franchi se la moglie esercitava un'attività lucrativa dipendente (art. 25 cpv. 1 lett. b LT 1976) ed una di 2'000 franchi se esercitava un'attività indipendente (art. 26 cpv. 1 lett. f LT 1976). Tale disciplina, che, oltre a stabilire una ingiustificata discriminazione in base al sesso, introduceva pure una disparità di trattamento fra persone attive quali dipendenti e persone indipendenti, è stata quindi modificata dal legislatore cantonale con legge del 28 novembre 1988 (BU 1989 p. 2; cfr. anche Messaggio del Consiglio di Stato concernente la modifica di alcune norme della legge tributaria del 28 settembre 1976, n. 3269 del 10 febbraio 1988, e Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 10 febbraio 1988 concernente la modifica di alcune norme della legge tributaria del 28 settembre 1976, n. 3269 R del 16 giugno 1988), mediante l'introduzione di una deduzione di 4'500 franchi dal «minore dei due redditi del lavoro dei coniugi... se entrambi esercitano un'attività lucrativa» (art. 31 cpv. 1 lett. h LT 1976).
5.3.
Le nuove disposizioni esistenti nelle leggi fiscali entrate in vigore il 1° gennaio 1995 devono essere lette alla luce degli sviluppi legislativi descritti.
5.3.1.
Si deve allora osservare, in primo luogo, come le deduzioni in esame traggano origine da una detrazione esistente in leggi fiscali che ancora consideravano il marito sostituto fiscale della moglie, alla quale non competevano né diritti né obblighi nella procedura di tassazione. La concezione di famiglia che si rifletteva in tale legislazione era chiaramente fondata sulla presunzione che il marito conseguisse il reddito principale, mentre la moglie, che avesse rinunciato ad esercitare esclusivamente l'attività di casalinga, poteva tutt'al più percepire un reddito accessorio. Era perciò da quest'ultimo che si detraeva l'importo globale previsto per le coppie con doppia attività lucrativa. Come precisato dall'AFC, nelle sue istruzioni agli uffici di tassazione, la deduzione era ammessa solo nella misura in cui tale secondo reddito fosse almeno uguale all'importo della deduzione stessa.
5.3.2.
Benché, in una sentenza del 7 maggio 1982, il Tribunale federale abbia ritenuto compatibile con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. una norma del Canton Ginevra che attribuiva ai coniugi una deduzione fiscale nel caso in cui la moglie esercitasse un'attività lucrativa (DTF 108 Ia 133 s.), una simile disciplina è chiaramente incostituzionale. La dottrina sottolinea opportunamente come l'uguaglianza fra uomo e donna debba trovare applicazione anche nel diritto fiscale, sicché non si giustifica alcun trattamento fiscale diverso a dipendenza del sesso. Nel caso deciso dal Tribunale federale avrebbe dovuto essere rilevato il contrasto con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed., per il fatto che, nei casi in cui uno solo dei coniugi avesse esercitato un'attività lucrativa, la deduzione sarebbe stata concessa se si fosse trattato della moglie, mentre sarebbe stata negata qualora fosse stato il solo marito a lavorare; tuttavia, gli oneri della famiglia sono uguali in un caso e nell'altro (Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, in ZSR II-1992 p. 175).
5.3.3.
Quando l'art. 22 DIFD è stato modificato, eliminando la discriminazione fra uomo e donna, si è pertanto considerata implicita la volontà di concedere la deduzione con riferimento al reddito inferiore, cioè a quello della moglie, secondo il modello "tradizionale" della famiglia; sebbene il legislatore non lo avesse espresso, tale principio è stato tuttavia enunciato nella circolare dell'Amministrazione (Circolare n. 10 del 7 febbraio 1983: «La deduzione può essere operata solo dal reddito da attività lucrativa del coniuge che ha il reddito minore»).
Si tenga presente, inoltre, che era in vigore proprio quest'ultima versione dell'art. 22 DIFD, senza cioè il riferimento esplicito al «reddito inferiore», che sarebbe stato introdotto solo nel 1987, quando il Consiglio federale ha redatto il progetto di legge federale sull'imposta diretta ed il relativo messaggio. Laddove, pertanto, il governo afferma che la deduzione dal reddito del lavoro, prevista per il caso in cui ognuno dei coniugi eserciti un'attività lucrativa, «si fonda sul diritto attuale (art. 22 cpv. 1 lett. i DIFD)» (Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 110), ci si deve riferire all'art. 22 nella formulazione in vigore nel 1983, secondo cui è deducibile «un ammontare di 4'000 franchi dal reddito del lavoro del coniuge, se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa».
5.3.4.
Nel progetto di legge sull'imposta federale diretta, presentato nel 1983, la disposizione contenente la deduzione in esame era dunque così formulata: «Se i coniugi vivono in comunione domestica, possono essere dedotti 4000 franchi dal reddito per un'attività indipendente dalla professione di uno dei due coniugi, dal commercio o dall'impresa dell'altro». È vero che le Camere hanno poi approvato la nuova legge solo nel 1990, quando la norma del DIFD in discussione era stata modificata, con il decreto federale del 1987, che aveva introdotto la deduzione "flessibile" del 20% dal "reddito inferiore". Tuttavia il legislatore ha preferito la soluzione della deduzione fissa, esistente fino al 1988, in considerazione delle difficoltà sorte in sede di applicazione della deduzione del 20%: quest'ultima comportava infatti problemi connessi con la determinazione del reddito inferiore determinante, in particolare quando era conseguito da un lavoratore indipendente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 141 s.).
5.3.5.
Quanto detto fin qui per la legge sull'imposta federale diretta può essere esteso all'imposta cantonale; il legislatore cantonale si è infatti espressamente rifatto al modello della legge federale, nella formulazione dell'art. 32 cpv. 2 LT 1994 (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 del 13 ottobre 1993, p. 35).
5.4.
Deve pertanto essere chiaramente respinta l'argomentazione contenuta nel ricorso, in merito alle conclusioni tratte dall'omesso riferimento al "reddito inferiore". Come visto, la deducibilità dell'importo di fr. 5'400.– per l'IFD e di fr. 4'300.– per l'IC dal reddito inferiore dei coniugi è una conseguenza necessaria della natura della deduzione stessa. Si pensi, d'altronde, alle conseguenze che avrebbe una diversa interpretazione della disposizione, ora che l'importo delle detrazioni è stato ulteriormente elevato: un coniuge che si limitasse a svolgere un'attività lucrativa accessoria per qualche ora al mese, con un reddito irrisorio avrebbe diritto ad una deduzione pari a quella che spetterebbe ad una coppia in cui entrambi i coniugi lavorano a tempo pieno e percepiscono redditi proporzionalmente più elevati. Sarebbe chiaramente violato il principio della parità di trattamento.
Deduzione per figli agli studi
6.1.
Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
fr. 3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
fr. 5'400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
6.2.
. La condizione che il figlio agli studi non benefici di assegni o borse di studio, cui è subordinata la concessione della deduzione in discussione, è dunque contenuta nella stessa legge. La ratio di tale limitazione, come ricorda la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni è di evitare che il contribuente goda di agevolazioni fiscali cumulate (deduzione e assegno), in contrasto con la volontà del legislatore.
Quanto alla proposta, formulata dai ricorrenti, di conceder loro in deduzione la differenza fra l'importo ammesso della deduzione (nella fattispecie fr. 3'000.–) e l'assegno percepito (fr. 500.– per il solo 1995, quindi 250 franchi in media annua), la Divisione delle contribuzioni la respinge, sottolineando la circostanza che il legislatore ha chiaramente voluto configurare come alternativi fra loro l'assegno di studio e la deduzione fiscale: solo chi non beneficia del primo, per mancanza dei presupposti formali o perché non li richiede, beneficia della seconda.
Si deve convenire con i ricorrenti che la soluzione prospettata dall'autorità fiscale non è soddisfacente, per il fatto che permette a chi, disponendo di redditi elevati, non adempie i requisiti per ottenere un assegno di studio, di beneficiare di una deduzione che è invece negata a chi, sia pure per poco, è al di sotto dei limiti previsti dalla legislazione scolastica per la concessione di sussidi. Nel caso in esame, l'esito del rifiuto di concedere ai ricorrenti la deduzione richiesta è manifestamente iniquo: per il fatto di aver ricevuto un assegno di fr. 500.–, è loro negata una deduzione di fr. 3’000.–, con il conseguente aggravio annuo di circa fr. 230.– di imposta cantonale e di circa fr. 207.– di imposta comunale (con un moltiplicatore comunale del 90%); nel biennio fiscale, l'aggravio complessivo ammonta pertanto a fr. 874.–. In altri termini, versando un assegno di fr. 500.– per l’anno scolastico 1994-95, lo Stato e il Comune incamerano fr. 874.-- di imposte in più!
Una soluzione per casi di tal genere si impone. Si potrebbe certo procedere conformemente al suggerimento del ricorrente e computare sull'importo della deduzione l'ammontare dell'assegno di studio. Ma sono ipotizzabili altri rimedi, come per esempio quello di stabilire un ammontare minimo dell'assegno di studio, al di sotto del quale si concede la deduzione integrale per figli agli studi: solo se l'assegno supera il limite stabilito, la deduzione verrebbe negata.
La proposta di una soluzione che si conformi a quella interpretazione della norma che sola può essere stata voluta dal legislatore non compete peraltro all'autorità giudiziaria, la quale deve limitarsi a rilevare l'incompatibilità della decisione adottata in concreto con la legge e con i princìpi costituzionali che presiedono all'imposizione.
Gli atti sono perciò rinviati all'autorità di tassazione, perché emetta una nuova decisione.
6.3.
Su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione perché riesamini la richiesta dei contribuenti di concedere loro la deduzione per figli agli studi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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