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Numero d'incarto:
80.1996.67
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00067
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 3 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel
1956, domiciliato a __________, lavora alle dipendenze della __________ in
qualità di steward. La sua sede di lavoro è a __________. Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1995-96 il contribuente ha chiesto una deduzione per spese di
trasporto di fr. 13’200.-- di media annua, per recarsi dal luogo di domicilio a
quello di lavoro, oltre alla deduzione per doppia economia domestica di fr.
8’400.--. L’ Ufficio di tassazione gli ha invece riconosciuto solo parzialmente
quella per le spese di trasporto e, meglio, nella misura di fr. 3’300.--, pari
al costo dell’abbonamento generale delle FFS, poiché il contribuente già
beneficia della deduzione per doppia economia domestica e per le spese di
alloggio sul luogo di domicilio (cfr. decisione su reclamo dell’ 11 luglio
1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede la deduzione integrale delle spese di
trasporto con il mezzo privato per un importo di fr. 13’200.-- di media annua,
come gli sarebbero state concesse in passato.
-
All'udienza dell'8
maggio 1996, tenuto conto delle spiegazioni del ricorrente, che ha precisato di
non disporre di un appartamento a __________ ma di dormire in albergo quando
gli orari di lavoro non gli consentono di rientrare in Ticino, le parti hanno
convenuto, su proposta del Presidente della Camera, di aumentare la deduzione
per spese di trasferta di fr. 3'000.– tanto per l'IC quanto per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 marzo 1996 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasferta è aumentata di fr. 3'000.–.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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