AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.61
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00061
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 20 marzo 1996
in materia di: IC 91/92
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 19 febbraio 1996, pertanto, l' Ufficio di tassazione di __________ ha notificato alla contribuente una nuova decisione su reclamo per l'imposta cantonale 1991/92. Rispetto alla precedente decisione, annullata dalla Camera di diritto tributario, la sola differenza è rappresentata da una deduzione dal reddito pari a fr. 90.– all'anno, per oneri assicurativi. L'autorità fiscale ha per contro confermato la quantificazione del valore locativo, commisurato in fr. 1'566.– all'anno, pari al 5% del valore di stima della casa di __________, nonché le deduzioni per spese di amministrazione e manutenzione immobiliari, commisurate globalmente nel 25% del valore locativo, cioè in fr. 391.– in media annua. Il reddito imponibile è pertanto stabilito in fr. 1'085.–, cui corrisponde un'imposta annua di fr. 84.45 (aliquota dell'8.443%, commisurata al reddito globale di fr. 34'770.–).
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente lo stralcio del reddito della sostanza immobiliare, argomentando che la casa di __________ della quale è comproprietaria non sarebbe abitabile. Quanto alle deduzioni dal reddito della sostanza, chiede che siano concesse quelle effettive, così come dichiarate. Chiede inoltre chiarimenti sulle aliquote applicate.
Deve anzitutto essere ricordato alla ricorrente, la quale manifesta perplessità in merito a tale pretesa delle autorità ticinesi, che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
3.1.
Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.
Il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità (cfr. anche la recentissima DTF 121 I 196).
3.2.
Il principio di territorialità e la conseguente esigenza di redigere in italiano i ricorsi indirizzati alle autorità ticinesi sono compatibili anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R.K.).
3.3.
Si sottolinea, infine, che la decisione dell'autorità sarebbe senz'altro censurabile, se essa si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).
4.1.
Giusta l'art. 20 lett. b LT 1994 e 21 cpv. 1 lett. b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha precisato in particolare che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25).
Un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 280). In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile, possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT n. 4 dell' 11 febbraio 1992 in re L.P., in RDAT II-1993 p. 394; CDT n. 177 del 27 agosto 1993 in re H.B.; inoltre, RDAT I-1995 n. 4t pp. 350-351).
Impedimenti di natura soggettiva non consentono invece di fare astrazione dall'imposizione del valore locativo.
4.2.
Per verificare le affermazioni della ricorrente, secondo la quale l'immobile di cui è comproprietaria sarebbe "pericolante" e dunque "inabitabile" e neppure suscettibile di locazione a terzi, la Camera si è rivolta al segretario comunale di __________. Quest'ultimo ha affermato di conoscere bene la situazione della casa in questione ed ha negato recisamente che essa sia in condizioni tali da pregiudicarne l'utilizzazione. L'abitazione sarebbe sì priva di riscaldamento, ma ciò non impedirebbe, a suo dire, di servirsene almeno quale casa di vacanza, anche cedendola in locazione. In quest'ultimo caso, secondo lui, i proprietari potrebbero facilmente conseguire redditi ben superiori al valore locativo loro imposto dall'autorità di tassazione.
Su questo punto, il ricorso si rivela pertanto manifestamente infondato.
5.1.
La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT).
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
In linea di principio è ammessa anche la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione (cfr. Bottoli, op. cit., p. 66; Känzig, loc. cit.; Feldmeier, Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten, in RF 41/1986, p. 456).
5.2.
Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti è stata ammessa la possibilità di una deduzione globale (a forfait), che ammonta al 15% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili fino a dieci anni di età e al 25% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili di oltre dieci anni (cfr. Circolare ACC n. 33/1 del 15 gennaio 1985). Questo tipo di deduzione non è un diritto del contribuente, ma solo una facilitazione che gli viene concessa (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II-1991 p. 310 s.).
5.3.
Nell'ambito dell'istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario ha provveduto a richiamare dall' Ufficio di tassazione competente l'incarto fiscale della comproprietà __________ / __________ / __________. Dalla dichiarazione inoltrata dalla rappresentante delle comproprietarie ai fini della tassazione IC 1991/92, risulta effettivamente che esse avevano chiesto la deduzione delle spese effettive, per un ammontare di complessivi fr. 1'176.– nel 1989 e di fr. 986.– nel 1990. Di conseguenza, la deduzione per ogni singola comproprietaria ammonterebbe a fr. 360.– in media annua.
L' Ufficio di tassazione ha tuttavia riconosciuto alla ricorrente la deduzione forfettaria di fr. 391.–, pari al 25% del reddito della sostanza immobiliare.
Questa Camera potrebbe senz'altro aderire alla richiesta della ricorrente di concederle la deduzione delle spese effettive, invitandola pertanto a produrre i relativi giustificativi.
Considerazioni di economia di giudizio suggeriscono tuttavia di confermare la decisione dell'autorità fiscale, più favorevole alla ricorrente.
Anche su questo punto il ricorso è dunque respinto.
A tale riguardo, si deve ricordare alla contribuente che l'art. 8 cpv. 3 LT 1976 stabilisce che i contribuenti soggetti all'imposta nel cantone solo per una parte del loro reddito e della loro sostanza pagano l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone con le aliquote corrispondenti all'insieme del loro reddito e della loro sostanza.
Nella fattispecie, pertanto, il reddito imponibile nel Cantone è stato imposto con l'aliquota corrispondente alla somma del reddito ticinese (fr. 1'085.–) e di quello grigionese, secondo il riparto intercantonale (fr. 33'685.–). Donde l'applicazione dell'aliquota dell'8.443%, che corrisponde appunto ad un reddito di fr. 34'700.–, secondo la tabella valida per il periodo fiscale 1991-92.
Quanto alla sostanza, l'aliquota dell'1.147% corrisponde al patrimonio complessivo di fr. 173'733.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 LT 1976 e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 200.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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