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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.59
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00059
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 marzo 1996
in materia di: Revisione IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 29 aprile 1994 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al rappresentante del contribuente la relativa notifica di tassazione, da cui emergeva chiaramente che l'autorità fiscale si discostava in modo sensibile sia dal reddito della sostanza dichiarato sia dall'importo degli interessi passivi, di cui veniva chiesta la deduzione.
La tassazione cresceva incontestata in giudicato.
L'istanza di revisione veniva respinta l'11 dicembre 1995, non essendo stato riscontrato nei motivi fatti valere nell'istanza nessuno dei presupposti che per legge danno diritto alla revisione.
Il 12 gennaio 1996 __________, sempre assistito dallo Studio fiduciario __________ di __________, presentava reclamo, richiamando le argomentazioni della precedente istanza, che venivano poi ulteriormente ribadite nel corso dell'audizione davanti all'Ufficio di tassazione di __________ del 31 gennaio 1996.
L'Ufficio di tassazione, infine, con decisione del 14 febbraio 1996 respingeva il reclamo, ribadendo quanto già argomentato nella decisione e rilevando inoltre che nel reclamo non venivano proposte nuove obiezioni idonee a sostanziare l'esistenza di uno dei motivi legali di revisione.
Nel merito ribadisce sostanzialmente quanto già esposto nei precedenti allegati, in particolare il carattere deficitario del conto di gestione dell'immobile di __________, dovuto a misure di riattazione intraprese a metà degli anni ottanta, che non hanno dato gli effetti sperati. I canoni di locazione non hanno infatti mai permesso di compensare gli oneri per gli interessi passivi conseguenti alla riattazione.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67).
4.2.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n. 5; CDT n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G.Z.).
4.3.
Ne consegue che alla fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute, rispettivamente, nella legge tributaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta federale diretta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abrogata, la decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla sentenza (cfr. CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.).
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
5.2.
Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il ricorrente adduce, quale preteso motivo di revisione, la circostanza di essere venuto a conoscenza della tassazione contestata solo in occasione del viaggio in Svizzera.
Egli sembra peraltro dimenticare che la tassazione è stata regolarmente notificata al legale cui aveva conferito procura per rappresentarlo e che aveva d'altronde inoltrato in nome e per conto suo la dichiarazione fiscale 1993/94.
6.2.
Quando il contribuente è assistito da un rappresentante (cfr. art. 154 LT 1976 e art. 100 DIFD, norme applicabili alla tassazione 1993/94) e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, n. 2 all'art. 100 DIFD, p. 431). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296).
In altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).
6.3.
L'art. 155 LT 1976 (dal 1° gennaio 1995: art. 191 LT 1994 e art. 118 LIFD) stabilisce che l'autorità fiscale può esigere dai contribuenti domiciliati all'estero la nomina di un rappresentante con domicilio in Svizzera, autorizzato a ricevere comunicazioni, decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, e specifica poi che in caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere alla notifica nella forma degli assenti (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re __________).
6.4.
Nella fattispecie, la tassazione IC/IFD 1993/94 è stata regolarmente intimata all'avv. __________ in data 29 aprile 1994. L'istanza di revisione della tassazione è stata inoltrata dal nuovo rappresentante all'Ufficio di tassazione di Locarno solo il 1° dicembre 1995, cioè oltre un anno e mezzo dopo. Ciò appare già difficilmente compatibile con l'affermazione del ricorrente, secondo cui i suoi viaggi in Svizzera sarebbero limitati ad uno o due all'anno. In ogni caso, non si vede come possa essere opposta all'autorità fiscale la mancata comunicazione dell'avvenuta intimazione della decisione dell'autorità fiscale al contribuente. Anche se si volesse ammettere che gli accordi tra rappresentante e rappresentato prevedessero che il primo fungesse esclusivamente da recapito postale del secondo, sarebbe stato compito di quest'ultimo provvedere a far pervenire quanto prima la decisione al suo cliente, essendo ben nota la brevità del termine di reclamo. È tuttavia presumibile che il mandatario, il quale aveva già compilato la dichiarazione fiscale e l'aveva trasmessa all'Ufficio di tassazione con la documentazione necessaria, fosse abilitato anche ad interporre un reclamo per conto del mandante.
L'istanza di revisione appare pertanto manifestamente destituita di fondamento.
6.5.
Alla rilevata mancanza di un presupposto per procedere alla revisione della tassazione deve aggiungersi anche il fatto che il ricorrente non offre alcun elemento utile a un eventuale riesame della sua tassazione nel merito. Infatti, né nell'istanza e nel successivo reclamo sottoposti all'autorità di tassazione né nel ricorso a questa Camera il contribuente va aldilà di una generica affermazione, secondo cui i suoi redditi all'estero ammonterebbero a soli fr. 25'000.– all'anno e la sostanza a fr. 180'000.–. Tali asserzioni non sono mai state suffragate da prove, tanto è vero che dalla dichiarazione fiscale e dalla documentazione allegata non è neppure possibile evincere quale sia l'attività da lui svolta in Argentina.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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