AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.56
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00056
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 1996
in materia di: Imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________, rappr. da: st.leg. __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il contribuente reclamava contro l’assoggettamento all’imposta alla fonte, chiedendo come per il passato l’assoggettamento mediante procedura ordinaria (tassazione a conguaglio) presso l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città, conducendo uno studio __________ nel comune di __________ e essendo in pari tempo docente presso la scuola cantonale di __________.
Con decisione del 6 febbraio 1996 l’ Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo, richiamando le direttive valide dal 1° gennaio 1995, secondo cui i lavoratori frontalieri, qualunque sia la loro nazionalità, non possono più beneficiare della tassazione ordinaria.
Rileva d’aver mantenuto durante quarant’anni i medesimi indirizzi: il domicilio a __________ e lo studio in via __________ a __________. Contesta il cambiamento di prassi invocato dall’ Ufficio, argomentando che dall’esame della vecchia e della nuova LT non si riscontrano cambiamenti tali da giustificare il diverso trattamento adottato dal 1° gennaio 1995 e invocando quindi il principio della buona fede.
Con memoria del 19 aprile 1996 il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, sollecitato a prendere posizione sul ricorso, chiede la reiezione del ricorso, spiegando come la nuova LT, così come la LIFD hanno introdotto delle novità imperative, che impediscono ai frontalieri dal 1° gennaio 1995 di beneficiare della tassazione ordinaria. La possibilità di una tassazione ordinaria sostitutiva è riservata, dalla nuova normativa, alle persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Ticino, condizione che non si verifica nel caso dei frontalieri.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
3.2.
Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
Dunque i lavoratori, il cui luogo di lavoro è in Svizzera e che a causa del loro domicilio o della loro dimora in un altro Stato sono assoggettati alla sovranità fiscale svizzera unicamente in virtù dell'appartenenza economica, soggiacciono per questo motivo all'imposta alla fonte come i lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Si tratta in particolare delle persone presenti per periodi brevi, ossia inferiori a trenta giorni, dei frontalieri e dei dimoranti settimanali (Zigerlig, op. cit., p. 394; Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 356; inoltre Messaggio del Consiglio federale sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, p. 126, v. anche p. 81). La nazionalità svizzera o estera del contribuente non è di rilievo; ciò che importa è unicamente, come si evince dalla lettera delle norme citate, il domicilio o la dimora fiscale del contribuente e non anche la sua appartenenza nazionale (cfr. Zigerlig, loc. cit.; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 126; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, del 13 ottobre 1993, p. 71 ).
4.2.
Sia l'art. 113 cpv. 1 LT 1994 sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sia l'art. 34 LAID riservano espressamente una tassazione ordinaria sostitutiva, quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l'importo stabilito dal Consiglio di Stato, risp. dal Dipartimento federale delle finanze.
Tale riserva vale tuttavia, come si evince dalla sistematica della legge, solo per le persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Sia l'art. 113 LT sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sono infatti inseriti nel titolo I della parte IV delle rispettive leggi, che si riferisce appunto all'imposizione alla fonte delle persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera e non nel titolo II, che disciplina invece l'imposizione persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera. La medesima sistematica, tuttavia con suddivisione in capitoli diversa, la si riscontra nella LAID (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 355; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, p. 69 e p. 71; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 80).
4.3.
La nuova normativa, a differenza dell’art. 240 LT 1976, circoscrive dunque alle sole persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone la riserva della tassazione sostitutiva, escludendo quindi dalla cerchia dei beneficiari quei contribuenti assoggettati alla fonte, che non adempiono la condizione alternativa del domicilio o della dimora fiscale in Svizzera. È tra l'altro il caso, come si è visto, dei lavoratori frontalieri, dei dimoranti settimanali e dei residenti per brevi periodi (cfr. Bernardoni, Le principali modifiche della uova legge tributaria, in La riforma della legge tributaria, Lugano 1995 p. 43).
La Circolare n. 13 del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle contribuzioni, concernente la tassazione ordinaria di dimoranti e stagionali, si rivela, sotto questo profilo, perfettamente conforme al diritto federale e al diritto cantonale in vigore.
Fatte queste premesse, risulta chiaro che il ricorrente rientra, stante la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 1995, nella categoria dei frontalieri tanto per l'attività dipendente esercitata per la __________ __________ SA, di cui è per altro azionista unico, quanto per l'attività di docente presso la Scuola tecnica superiore di Trevano. In quanto lavoratore frontaliere egli non può inoltre più beneficiare dal 1° gennaio 1995 della tassazione sostitutiva, come invece in precedenza era stato il caso.
5.2.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le normative fiscali federale e cantonale, in vigore dal 1° gennaio 1995, presentano in materia di imposizione alla fonte un’importante novità proprio in relazione alla possibilità di assoggettare, come in passato, anche i lavoratori frontalieri all’imposizione ordinaria.
Proprio per questo motivo si rivela privo di pregio l'argomento ricorsuale relativo alla tutela della buona fede. La nuova modalità di assoggettamento trova infatti supporto nella legge e non è invece il frutto di un semplice mutamento di prassi, repentino e non preavvisato, da parte dell'autorità fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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