AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.54
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00054
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 11 marzo 1996
in materia di: IC 93/94 int.
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione di __________ ha pertanto proceduto all'allestimento della tassazione intermedia per divorzio con effetto dall' 8 aprile 1993, momento del fallito tentativo di conciliazione, stralciando dai fattori imponibili del contribuente il reddito del lavoro dell'ex-moglie, il valore locativo dell'abitazione coniugale, che ha continuato a essere abitata dalla ex coniuge e metà del reddito della sostanza; non ha però concesso alcuna deduzione per alimenti al coniuge divorziato (cfr. decisione su reclamo del 12 febbraio 1996 e motivazione allegata).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede nuovamente il riconoscimento della deduzione del contributo alimentare di fr. 1'300.-- mensili pagato per diciotto mesi alla ex-moglie. Produce al riguardo una lettera del Pretore del Distretto di __________ in cui si afferma che "dal punto di vista del giudice civile egli si è impegnato a corrispondere alla ex moglie un contributo alimentare di fr. 1'300.-- mensili per un periodo limitato di 18 mesi".
Da quanto precede, emerge che il problema sollevato nel ricorso riguarda in sostanza il rifiuto dell’ Ufficio di tassazione di considerare l’importo capitalizzato di fr. 23'400.-- alla stregua di una prestazione periodica e di ammetterne la deduzione nella partita fiscale del ricorrente, imponendolo invece in quella della ex moglie. Il problema, in altre parole, è quello del versamento delle pretese per alimenti del coniuge divorziato effettuato, come emerge dalla convenzione, in due rate di pari importo.
3.1
Secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.
Questa Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990; da ultimo CDT n. 80.95.00173 del 27 ottobre 1995 in re S. e C. B.). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.
Anche il versamento a rate di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Holtz, Steurrechtliche Folgen der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).
4.2
Va altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).
4.3
La soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d’altronde a quella adottata da numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali per es. Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate per il mantenimento dell' ex coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
4.4
L'autorità fiscale, nello stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in capitale versata all' ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della sentenza del giudice civile o della convenzione omologata. Se del caso, le interpreterà alla luce degli ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione, quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice civile, hanno modificato di comune accordo la regolamentazione degli effetti patrimoniali del divorzio stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b; supra consid. 3.1).
Che si sia trattato di un contributo alimentare capitalizzato risulta, al di là di ogni legittimo dubbio, dal testo stesso della convenzione stipulata dagli ex coniugi. Poco importa come si sia giunti a determinare tale importo, se, come in concreto, moltiplicando per un certo numero di mesi un determinato importo mensile o se includendovi anche altri elementi. Ciò che importa fiscalmente sono le modalità di versamento, segnatamente la periodicità dell'erogazione del contributo alimentare.
Nemmeno il nuovo mezzo di prova prodotto dal ricorrente nella procedura di ricorso, segnatamente la lettera del 12 marzo 1996 del Pretore del Distretto di __________, consente una diversa soluzione. Essa conferma in sostanza le modalità di calcolo del versamento capitalizzato. Non può essere infatti disatteso che, all'epoca in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio che ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie, il contributo era già stato liquidato almeno per metà.
Non può pertanto esservi dubbio, non diversamente da quanto stabilito in un precedente giudizio in una fattispecie del tutto simile (CDT n. ..__________ del 27 ottobre 1995 cit.), che il versamento di fr. 23'400.--, anche se calcolato in base a diciotto mensilità, non possa essere considerato come una prestazione periodica, ma debba essere invece assimilato, proprio perché effettuato in due rate, a una liquidazione una tantum, non deducibile a titolo di alimenti. La modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi (cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 5 e 6).
Per quanto precede, quindi, la decisione, con cui l'UT ha allestito una tassazione intermedia per divorzio, sfugge a ogni critica.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster