AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1996.53
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00053
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'8 marzo 1996
in materia di: imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale
presentato da:
e __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 17 gennaio 1993, pertanto, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente una tassazione speciale annua, con cui assoggettava all'imposta cantonale il suddetto capitale; in applicazione dell'art. 39 LT, l'imposta annua intera era commisurata in fr. 11'818,75. Il contribuente impugnava la decisione con reclamo del 25 gennaio 1996, nel quale invocava in particolare la propria buona fede, per avere confidato in un'informazione rilasciatagli da un funzionario dello stesso Ufficio di tassazione, secondo cui la liquidazione in capitale non sarebbe stata imposta. Spiegava di avere allora deciso, alla luce dell'informazione ricevuta, di farsi versare il capitale del 2° Pilastro e di sottoscrivere presso la stessa compagnia di assicurazione un'assicurazione di rendita vitalizia immediata.
L'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 14 febbraio 1996, nella quale ribadiva doversi imporre il versamento del capitale del 2° Pilastro, nonostante il suo impiego per il finanziamento di un'assicurazione di rendita vitalizia.
All'udienza dell'8 maggio 1996, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa alla sua situazione previdenziale precedente la sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Le prestazioni del 2° Pilastro sono di regola corrisposte sotto forma di rendita (di vecchiaia, d'invalidità o a favore dei superstiti). Possono tuttavia essere liquidate in capitale dall'istituto di previdenza in caso di rendite di esigua entità (art. 37 cpv. 2 LPP). Possono essere altresì liquidate integralmente, se le disposizioni statutarie lo prevedono, su richiesta dell'avente diritto al più tardi tre anni prima della nascita del diritto (art. 37 cpv. 3 LPP) o parzialmente, anche se le prestazioni regolamentari non lo prevedono, sempre nel rispetto del termine di tre anni dalla nascita del diritto e a condizione che il capitale di liquidazione sia impiegato nell'acquisto di un'abitazione destinata ai propri bisogni o per ammortare i mutui ipotecari gravanti sulla propria abitazione primaria (art. 37 cpv. 4 LPP).
3.2.
Con l'entrata in vigore della legge tributaria del 1994, sono imposte separatamente con un'imposta annua intera (art. 38 cpv. 1 LT 1994):
a) le prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT 1994 (proventi dell'AVS, AI, istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata)
b) i versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2 (liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente e analoghi versamenti del datore di lavoro)
c) le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT 1994).
3.3.
Le suddette prestazioni previdenziali in capitale, che siano state conseguite nei due anni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge tributaria e che, in virtù del diritto precedente, erano imposte nel periodo fiscale successivo, sono tassate nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera secondo l'art. 38 (art. 303 LT 1994; Bernardoni, Le principali modifiche della nuova legge tributaria, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38).
3.4.
Non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 303 LT 1994 le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale che sono fondate su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986 e divengono esigibili prima del 1° gennaio 2002. Per queste, infatti, già l'abrogata legge tributaria prevedeva l'assoggettamento ad un'imposta annua intera, calcolata in ragione del:
1,25 % sui primi fr. 25'000.–
2 % sui seguenti fr. 25'000.–
2,50 % sui seguenti fr. 50'000.–
3,25 % sui seguenti fr. 100'000.–
3,75 % sugli importi superiori
(art. 39 LT 1976).
4.1.
La questione della trasformazione del 2° Pilastro in un 3° Pilastro B è già stata affrontata dai tribunali cantonali di Friburgo e dei Grigioni e, recentemente, da questa Camera.
4.1.1.
La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale». Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla le-gittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre-videnza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di 3° Pilastro A.
La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
4.1.2.
Nel caso friburghese, il contribuente aveva impiegato il capitale del 2° Pilastro come premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia. L'autorità giudiziaria adita ha confermato l'imponibilità della prestazione in capitale della previdenza professionale, sottolineando come questa sia una prestazione finanziata dal precedente datore di lavoro del contribuente. Diversamente dal successivo contratto di rendita vitalizia, stipulato dallo stesso contribuente, il contraente e beneficiario della prestazione previdenziale era invece la fondazione di previdenza. A conferma del carattere di previdenza individuale e non professionale del contratto di rendita vitalizia, il tribunale ha poi rilevato che, in caso di decesso del ricorrente, l'ammontare del premio unico sarebbe stato rimborsato agli eredi, con la sola deduzione delle rendite già riscosse. In presenza di un simile trasferimento di una prestazione del 2° Pilastro nella previdenza individuale, i giudici cantonali hanno pertanto concluso di dovere escludere l'esenzione fiscale, senza neppure affrontare quali sarebbero state le conseguenze del trasferimento di una prestazione del 2° Pilastro in una delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A), nella misura in cui esso fosse stato possibile (StE 1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c).
4.1.3.
Nel caso grigionese, analogamente, il contribuente, riscosso il capitale di fr. 120'000.– dalla fondazione di previdenza per il personale, lo aveva versato ad una compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione vita mista a premio unico. Il tribunale amministrativo di Coira ha affermato l'impossibilità di un reinvestimento del capitale del 2° Pilastro in una assicurazione stipulata nel quadro del 3° Pilastro B, argomentando che la polizza stipulata con l'assicurazione non adempiva i requisiti della c.d. previdenza vincolata ed in particolare le condizioni poste dalla OPP 3 (StE 1990 B 26.13 n. 9).
4.1.4.
Ad una decisione identica è giunta questa Camera, in una recente sentenza, nel caso di un contribuente che aveva impiegato il capitale del 2° Pilastro per sottoscrivere una comune assicurazione sulla vita, finanziata con un premio unico di fr. 140'000.–: la polizza assicurativa prevedeva una prestazione assicurativa, pagabile alla fine del 2001, consistente in un capitale di oltre fr. 180'000.–; inoltre, sebbene il beneficiario designato nella polizza fosse lo stesso contraente, era previsto che, in caso di morte di quest'ultimo prima del termine, la prestazione sarebbe stata pagata alla moglie oppure ai figli od agli eredi. Il tribunale aveva osservato come, in tal modo, l'investimento del capitale del II Pilastro in una polizza assicurativa non differisse per niente dal caso in cui il ricorrente avesse, per esempio, impiegato lo stesso importo per acquistare titoli o un immobile, beni che, comunque, alla sua morte, sarebbero passati agli eredi. Aveva pertanto concluso che ammettere l'esenzione della prestazione in capitale solo per chi opti per un reinvestimento in una polizza di assicurazione sulla vita, anziché per chi effettui un altro investimento, si tradurrebbe persino in una disparità di trattamento a favore dei primi (CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re N.B.).
4.1.5.
Anche la dottrina nega che il trasferimento di una prestazione del 2° Pilastro in un 3° Pilastro B possa beneficiare dell'esenzione fiscale (Maute/Steiner, op. cit., p. 119).
4.2.
L'imponibilità della prestazione ricevuta dal ricorrente, nel caso in esame, non può essere messa in dubbio.
Il caso appare infatti quasi identico a quello deciso dal Tribunale amministrativo di __________ nella sentenza citata poc'anzi (v. supra, consid. 3.1.2.). Dalla documentazione trasmessa dal ricorrente a questa Camera, risulta infatti che al compimento del 65° anno di età il signor __________ avrebbe avuto diritto ad una pensione annua (rendita di vecchiaia) pari a fr. 17'014.– (cfr. certificato per un'assicurazione collettiva del 3 febbraio 1993). Egli ha invece preferito farsi liquidare il capitale della previdenza professionale (fr. 365'500.– al 31 luglio 1993), aderendo alla proposta della compagnia di assicurazioni di impiegare il capitale quale premio unico per finanziare una rendita vitalizia (cfr. lettera della Basilese del 15 gennaio 1993).
Tale soluzione offriva infatti ai ricorrenti una serie di vantaggi rispetto alla rendita del 2° Pilastro: un'imposizione con aliquota attenuata, il diritto dell'eventuale coniuge superstite al versamento del 100% della rendita vitalizia, una partecipazione alle eccedenze, il rimborso del premio unico al momento del decesso di entrambi i ricorrenti.
In simili circostanze, è indubbio che vi sia stato un trasferimento del capitale del 2° Pilastro in un'assicurazione sulla vita non privilegiata fiscalmente.
5.1.
Il principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia pag. 297.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;
c) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;
d) il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).
5.2.
Alla luce dei presupposti descritti, si deve escludere che l'autorità fiscale sia vincolata alle informazioni offerte ai contribuenti.
5.2.1.
In primo luogo, non è per niente provato il contenuto dell'informazione che l' Ufficio di tassazione avrebbe dato ai ricorrenti. L'onere di provare di avere ricevuto una determinata informazione dall'autorità spetta infatti al contribuente; è dunque quest'ultimo a sopportare le conseguenze di difficoltà probatorie e circostanze non chiarite (Baur, op. cit., p. 242). Nel caso di informazioni orali, è sempre difficile verificare l'esistenza dei presupposti per considerare vincolante l'informazione dell'autorità. Difficoltà probatorie possono essere superate dal contribuente, che abbia ricevuto un'informazione orale, mettendole per iscritto e sottoponendole all'autorità: se quest'ultima non reagisce in un termine ragionevole, l'informazione si considera vincolante (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 917; Baur, loc. cit.).
Nella fattispecie, non vi è alcuna documentazione scritta dello scambio di informazioni fra le parti, prima del reclamo del 25 gennaio 1996. In quest'ultimo, i ricorrenti riferiscono di un incontro che sarebbe avvenuto all'inizio del 1993 e si citano le parole testuali che il funzionario fiscale avrebbe rivolto al signor __________: «se non prendi i soldi... non devi pagare». Secondo i ricorrenti, il sig. __________ avrebbe poi confermato tale affermazione in un incontro successivo alla notifica della tassazione, introducendo peraltro una distinzione fra rendita vitalizia e rendita di cassa pensione. Come si vede, la prima informazione non era affatto errata: è vero infatti che, lasciando il capitale alla fondazione di previdenza professionale («se non prendi i soldi...»), il contribuente non sarebbe stato imposto per la prestazione in capitale ricevuta («... non devi pagare»). Se il funzionario dell' Ufficio di tassazione interpellato non si è poi addentrato nella differenza esistente fra i due diversi tipi di rendita (quella vera e propria del 2° Pilastro e quella dell'assicurazione sulla vita) è un fatto che non gli può essere imputato, proprio perché, come si afferma nel ricorso, neppure chi chiedeva l'informazione (il sig. Testa) era al corrente della differenza. D'altra parte, la documentazione relativa alla situazione assicurativa dei ricorrenti è stata trasmessa all' Ufficio di tassazione solo con il reclamo; di fronte ad una domanda generica e non illustrata da documenti, il funzionario interpellato non poteva andare oltre la generica – e peraltro ineccepibile – affermazione citata.
5.2.2.
Ma è pure difficile che i ricorrenti dimostrino di avere adottato disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio. In merito all'irrevocabilità non vi è dubbio alcuno. Ma quanto al pregiudizio che i ricorrenti avrebbero patito, la conclusione è ben diversa. È vero infatti che, rinunciando alla proposta dell'assicurazione, avrebbero evitato la tassazione del capitale del 2° Pilastro. Tuttavia, avrebbero dovuto rinunciare a tutti i vantaggi conseguenti all'acquisto della rendita vitalizia: un'imposizione della rendita limitatamente al 60% del suo ammontare, il diritto dell'eventuale coniuge superstite al versamento del 100% della rendita vitalizia, una partecipazione alle eccedenze, il rimborso del residuo del capitale versato a titolo di premio unico al momento del decesso di entrambi i ricorrenti. Di fronte a tale elenco di vantaggi, pare difficile ritenere che, se anche il funzionario fiscale interpellato nel 1993 fosse stato messo in condizione di pronunciarsi con piena cognizione di causa, i ricorrenti avrebbero poi rinunciato all'allettante proposta della compagnia di assicurazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1'100.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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