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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.49
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00049
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 marzo 1996
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
e __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con atto pubblico iscritto a Registro fondiario in data 16 febbraio 1995, i coniugi __________ e __________ alienavano ai signori __________ e __________ la part. n. __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 900'000.–;
che, con decisione dell'11 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava agli alienanti la tassazione dell'utile immobiliare, commisurato in fr. 375'000.–, corrispondente ad un'imposta di fr. 18'750.–;
che i contribuenti interponevano reclamo in data 2 luglio 1995, facendo valere spese di miglioria non ancora considerate dall'autorità di tassazione;
che, nel corso dell'udienza del 30 gennaio 1996, tenutasi presso l' Ufficio di tassazione di __________, le parti convenivano di definire i costi di costruzione e di miglioria in fr. 246'646.– e di considerare quale valore reinvestito nell'acquisto di un'abitazione ad __________ l'importo di fr. 566'578;
che, nella decisione su reclamo notificata ai contribuenti il 3 marzo 1996, l'utile imponibile era pertanto ridotto a fr. 333'422.– e l'imposta a fr. 16'671.–;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ contestano di dover pagare un'imposta, adducendo di non avere effettivamente conseguito alcun utile, ma di avere dovuto impiegare il ricavo della vendita immobiliare per pagare debiti d'imposta e danni causati dal loro figlio tossicodipendente;
che, benché la legge tributaria ticinese non lo preveda espressamente, l'istituto processuale dell'accordo transattivo («Verständigung»), è ammesso concordemente da dottrina e giurisprudenza (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 14; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
che l'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337), ed è ammesso in particolare nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto;
che, per la dottrina più risalente, l'accordo è considerato un mero atto preparatorio della notifica della tassazione («Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung» [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]), che, sebbene non vincolante, non permetterebbe tuttavia alle parti di rimettere in discussione a piacimento il suo contenuto, per non privarlo di ogni rilevanza giuridica (Blumenstein, op. cit., p. 9);
che la dottrina recente contesta la mera natura "procedurale" che si attribuisce in tal modo all'intesa e la definisce come un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.);
che gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente «accordo» quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece «transazione» se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo;
che, di conseguenza, il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo, a meno che non provi di essere incorso in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3);
che, nella fattispecie, i ricorrenti, rappresentati da un avvocato, hanno sottoscritto, al termine di un'udienza presso l' Ufficio di tassazione, una transazione, con la quale sono stati definiti sia i costi di investimento computabili sia l'utile imponibile e la relativa imposta dovuta (cfr. Verbale di audizione del 30 gennaio 1996);
che, in simili circostanze, non si vede come possano ora pretendere di rimettere in discussione l'accordo raggiunto, tanto più che neppure adducono di essere incorsi in errore o di essere stati tratti in inganno;
che, d'altronde, se anche non vi fosse stata la transazione in questione, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto, non potendo entrare seriamente in considerazione l'argomento dei ricorrenti, secondo cui essi non avrebbero conseguito alcun utile con l'alienazione immobiliare, per il fatto di aver dovuto impiegare il ricavo per il pagamento di diversi debiti;
che, infatti, l'utile immobiliare corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994) ed i soli costi di investimento deducibili sono quelli tassativamente elencati all'art. 134 cpv. 1 LT 1994;
che, analogamente a quanto espressamente stabilito in relazione all'accertamento del reddito soggetto all'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 33 lett. c LT 1994), non sono pertanto deducibili le spese per l'estinzione di debiti, tanto più che, nel caso dell'imposta reale sugli utili immobiliari, base per l'accertamento dell'utile è il solo fondo (immobile) alienato, senza riguardo alla complessiva capacità contributiva dell'alienante;
che il ricorso è pertanto manifestamente infondato;
che, nel calcolo della tassa di giustizia e delle spese, che la legge pone a carico dei ricorrenti soccombenti, si terrà conto delle difficoltà economiche lamentate dai ricorrenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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