AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.39
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00039
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'Ufficio di tassazione ha ammesso solo parzialmente la deduzione chiesta dalla contribuente e, meglio, nella misura di fr. 5’000.-- di media annua (cfr. notifica di tassazione del 20 novembre 1995).
Con tempestivo reclamo dell’ 11 dicembre 1995 __________ contestava, tra le altre cose, anche l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta e chiedeva che le venisse concessa la deduzione da lei postulata di fr. 10’080.-- di media annua.
Con decisione su reclamo del 12 febbraio 1996 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il reclamo, argomentando che la contribuente poteva far uso del mezzo pubblico per effettuare la trasferta da __________ a __________.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ ripropone la richiesta di poter dedurre le spese di trasferta del mezzo privato nella misura da lei quantificata nella dichiarazione. Argomenta di essere costretta per ragioni di lavoro a spostarsi frequentemente in tutto il __________ e __________, ad ogni ora e sempre con una certa pressione di tempo. Attira inoltre l’attenzione sul fatto che l’uso del mezzo di trasporto privato le consente di frequentare il corso di preparazione agli esami __________ a __________, senza dover terminare un’ora prima il lavoro.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
3.4.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.– l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.– se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
La ricorrente, che nel frattempo ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________, poteva sicuramente raggiungere il posto di lavoro a __________, in via __________, da __________, usando i mezzi pubblici di trasporto. __________ è infatti collegata a __________ da numerosi treni regionali o diretti, che senza eccezione fermano in entrambe le stazioni. Il collegamento con il mezzo pubblico non può quindi essere certo definito disagevole. La stazione di __________ poi è collegata con __________ da una rete di trasporti pubblici, che consente, senza grossi inconvenienti, di raggiungere dalla stazione il luogo di lavoro e viceversa.
4.2.
Gli argomenti invocati dalla ricorrente non sono di rilievo. In effetti essi non concernono la trasferta quotidiana per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo durante l’orario di lavoro o la possibilità di frequentare più agevolmente un corso di perfezionamento nel settore contabile.
Si tratta quindi di spese che esulano da quelle di trasferta strettamente connesse con l’esercizio dell’attività.
4.3.
Non va d’altra parte dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).
Lo stesso codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
4.4.
Ne consegue che, quand'anche si volesse giustificare l'uso del veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l'esigenza di usare il veicolo durante gli orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore di lavoro, in quanto resa necessaria da esigenze del datore di lavoro.
A titolo meramente abbondanziale si rileva comunque che il certificato di salario della __________ del 1994 non evidenzia infatti alcuna rifusione di spese a tale titolo e che quello dell'anno precedente attesta una rifusione di soli fr. 2'471.--. Il che consente di escludere che alla ricorrente sia stato richiesto dal datore di lavoro l'uso sistematico del veicolo privato.
4.5.
Va infine rilevato che la deduzione concessa dall’ Ufficio di tassazione appare oltremodo generosa. Essa tiene infatti conto non soltanto di tutte le spese di trasferta con il mezzo pubblico, usufruendo delle agevolazioni concesse dagli abbonamenti periodici o addirittura annuali, ma prudenzialmente anche in misura non trascurabile di altre spese di trasporto con il mezzo privato, che si fossero eccezionalmente rese necessarie.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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