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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.37
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00037
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC 93/94
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di immobili;
che, in data 15 gennaio 1996, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente due decisioni su reclamo, relative alle tassazioni IC 1991-92 e IC 1993-94;
che, il 15 febbraio 1996, il contribuente ha inviato alla Camera di diritto tributario, mediante raccomandata, un «foglio di trasmissione» prestampato, con le seguenti parole manoscritte:
«Gegen die TASSAZIONE NR. 100530 + 100531 v. 15.1.96 erhebe ich vorsorglich EINSPRUCH. Mit freundlichen Grüssen.»;
che, con lettera del 16 febbraio 1996, la Camera di diritto tributario ha avvertito il ricorrente che la legge tributaria non prevede la possibilità di interporre ricorsi non motivati e gli ha attribuito un termine di dieci giorni per emendare il proprio gravame, con la comminatoria dell'irricevibilità;
che, in data 22 febbraio 1996, il ricorrente ha trasmesso alla Camera copia di conteggi bancari relativi a un mutuo ipotecario, un riassunto degli interessi passivi pagati negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, e copia delle decisioni impugnate;
che, in virtù di una disposizione transitoria, secondo la quale contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994), alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995 si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28);
che la legge attribuisce al contribuente la facoltà di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT 1994);
che la legge esige dal ricorrente, in primo luogo, che indichi, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, e, in secondo luogo, che alleghi o designi esattamente i documenti probatori (art. 227 cpv. 2 prima frase LT 1994);
che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità (art. 227 cpv. 2 seconda frase LT 1994);
che le stesse condizioni erano richieste dall'abrogata legge tributaria del 1976, secondo cui, qualora un ricorso non fosse motivato in fatto e in diritto, non indicasse le prove e non contenesse una proposta, al ricorrente doveva essere impartito un termine ragionevole per adeguarvisi, con la comminatoria dell'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT 1976);
che le autorità fiscali non pongono particolari requisiti di forma e di contenuto, proprio in considerazione del fatto che di solito i reclami e i ricorsi sono redatti da profani: è sufficiente che si tratti di uno scritto che contiene una proposta, una motivazione e un'indicazione dei mezzi di prova, al punto che si ritiene basti una lettera ordinaria, che neppure viene designata "reclamo" o "ricorso", come pure una formulazione sommaria con la quale il reclamante fa una chiara richiesta (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 234 s.);
che nel presente caso le descritte condizioni minime per l'ammissibilità di un ricorso non sono assolutamente adempiute: dallo scritto del 15 febbraio 1996 non era possibile evincere non solo quali fossero le motivazioni del ricorso ma neppure quali decisioni fossero contestate;
che pertanto, con lettera del 16 febbraio 1996, la Camera di diritto tributario ha invitato il ricorrente a emendare il gravame, ricordandogli le disposizioni della legge tributaria che ne definiscono i requisiti ed attribuendogli un termine di dieci giorni, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il suddetto termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che, come detto, il ricorrente si è limitato a trasmettere copia di documenti bancari, senza alcuna indicazione di conclusioni o di fatti idonei a consentire alla Camera di entrare nel merito del ricorso;
che in simili circostanze il gravame deve essere dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le spese devono essere messe a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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