AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.36
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00036
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96 int.
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Ai fini dell'IFD 1995-96, per contro, il reddito del lavoro è stato definito calcolando la media annua dei redditi del biennio 1993-94 (fr. 16'066.–) e a quest'ultimo è stata aggiunta la media annua delle indennità di disoccupazione percepite nello stesso lasso di tempo (fr. 24'718.–).
Le suddette decisioni sono cresciute in giudicato, non essendo stato interposto reclamo dalla contribuente.
Con istanza del 31 dicembre 1995, la contribuente chiedeva di poter beneficiare di una tassazione intermedia per mutamento della professione, avendo lasciato, il 30 aprile 1994, il lavoro presso lo studio di architettura __________ ed avendo intrapreso, nel mese di settembre, dopo un periodo di disoccupazione non indennizzato, una nuova attività quale praticante presso un ufficio viaggi a __________. L'Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 5 gennaio 1996, respingeva l'istanza della contribuente, negando che nella fattispecie vi fosse stato un cambiamento di professione.
La contribuente contestava la suddetta decisione, con reclamo del 17 gennaio 1996, nel quale sosteneva che, con il passaggio dall'attività di disegnatrice edile a quello di praticante, si era senz'altro verificato un cambiamento di professione tale da giustificare una tassazione intermedia per mutamento della professione.
L'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 gennaio 1996, nella quale, enunciati i presupposti per procedere ad una tassazione intermedia, segnatamente la durevolezza della modifica e l'esercizio di un'attività fondata su conoscenze nuove rispetto a quelle sfruttate con l'attività precedente, concludeva che «nel caso in esame, viste le norme sopraindicate, in questa sede si ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione di una tassazione intermedia».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la richiesta di una tassazione intermedia per cambiamento di professione, precisando di lavorare attualmente al 50%, con un salario mensile di fr. 1'800.–.
5.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
5.2.
La tassazione biennale postnumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
6.1.
La costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
6.2.
Vi è inoltre cambiamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria). Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
6.3.
In sede di istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a trasmetterle il diploma di disegnatrice edile ed i contratti di lavoro e di tirocinio stipulati con i datori di lavoro. In data 22 marzo 1996, la contribuente ha pertanto inviato la documentazione seguente:
• attestato di capacità, rilasciato nel 1984 dall'Ufficio per la formazione professionale del Canton Lucerna, al termine del tirocinio di disegnatrice edile ("Hochbauzeichnerin");
• contratto di lavoro quale disegnatrice edile, stipulato con lo studio di architettura __________, presso il quale ha lavorato dal 7 novembre 1988 al 30 aprile 1993;
• contratto di lavoro quale disegnatrice edile, stipulato con lo studio di architettura __________, presso il quale ha lavorato dall'8 agosto 1994 al 30 aprile 1995, dopo un periodo di disoccupazione;
• contratto di lavoro con la __________ AG di __________: quale praticante al 100% dal 1° settembre al 31 dicembre 1995, con salario di fr. 2'000.– al mese, e quindi quale impiegata al 50% a partire dal 1° gennaio 1996, con salario di fr. 1'800.– al mese.
Dalla suddetta documentazione risulta che, indubbiamente, nel momento in cui ha intrapreso il tirocinio quale collaboratrice di un'agenzia di viaggi, la ricorrente ha mutato professione, poiché ha iniziato una nuova formazione, per la quale non sono più richieste le conoscenze professionali acquisite con la precedente formazione di disegnatrice edile.
6.4.
Quanto all'ulteriore requisito della durevolezza, si procede ad una tassazione intermedia solo quando le modifiche si mantengono per almeno due anni. Ciò comporta necessariamente una previsione, tanto è vero che la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in casi di dubbio si deve procedere ad una tassazione provvisoria (cfr. AFC, Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7).
È vero che, nel presente caso, la ricorrente ha iniziato l'attività di impiegata presso l'ufficio viaggi di __________ solo dal 1° settembre 1995, dunque da meno di un anno, ma si può tuttavia ritenere che il cambiamento di professione sia durevole, per il fatto che, nell'attuale situazione del mercato del lavoro, se anche la __________ dovesse licenziarla, ben difficilmente ella tornerebbe a svolgere la precedente attività di disegnatrice edile.
6.5.
All'immediata emissione di una tassazione intermedia si oppone soltanto la difficoltà di applicare le basi di calcolo della tassazione nel presente. Come si è detto, occorre infatti conoscere i redditi fino al termine del periodo fiscale in corso, cioè fino al 31 dicembre 1996.
In simili circostanze, appare pertanto opportuno invitare la ricorrente a voler trasmettere all'autorità fiscale i certificati di salario fino a tale data, non appena ne disporrà.
Si deve inoltre osservare che, da informazioni assunte presso l'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________, risulta che la ricorrente ha trasferito il proprio domicilio a __________ a partire dal 1° gennaio 1996. Alla luce di quest'ultimo fatto, ci si può domandare se il trasferimento effettivo del domicilio non risalga già al 1° settembre 1995, data in cui la contribuente ha iniziato la propria attività lavorativa a __________. Un accertamento in tal senso appare opportuno, poiché consentirebbe di tralasciare l'emissione di una tassazione intermedia per mutamento della professione, ai fini dell'imposta cantonale; basterebbe per contro procedere ad una tassazione per fine assoggettamento con effetto al 31 agosto anziché al 31 dicembre 1995.
Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché proceda secondo quanto espresso al consid. 6.5.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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