AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.35
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00035
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1996
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con istanza del 18 gennaio 1996, indirizzata all'Ufficio imposte alla fonte, la __________ SA chiedeva che il proprio dipendente __________ potesse beneficiare dell'aliquota comprensiva delle deduzioni per figli senza attività lucrativa, che frequentano scuole superiori;
che l'autorità di tassazione respingeva l'istanza con decisione del 24 gennaio 1996, argomentando che la scuola frequentata dai figli del dipendente in questione non sarebbe stata compresa nell'elenco di quelle riconosciute dal Decreto esecutivo dell'8 novembre 1994;
che, con reclamo del 29 gennaio 1996, la società datrice di lavoro faceva notare che la scuola frequentata dai figli di __________ permette di conseguire il diploma per accedere agli studi universitari;
che l'Ufficio imposte alla fonte accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 6 febbraio 1996, ammettendo la deduzione per il solo figlio minorenne __________;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ SA reputa contraddittoria la concessione della deduzione solo per uno dei due figli, essendo gli stessi iscritti al medesimo corso di ragioneria, e fa osservare come entrambi i figli siano effettivamente a carico del padre;
che, nelle sue osservazioni del 4 marzo 1996, l'Ufficio imposte alla fonte precisa che la sola ragione per cui per uno dei figli è stata riconosciuta la deduzione deve ricercarsi nella circostanza che è ancora minorenne;
che sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
che, secondo la Direttiva n. 1/1995 della Divisione delle contribuzioni, concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede;
che l'art. 10 cpv. 2 del citato decreto esecutivo stabilisce che «deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto»;
che la laconica motivazione della decisione impugnata, secondo cui la scuola frequentata da __________ e __________ non figurerebbe nell'elenco di quelle riconosciute, non permette a questa Camera di valutare le vere ragioni per cui l'aliquota richiesta è stata negata, dal momento che un elenco di scuole "riconosciute" non esiste;
che, nella fattispecie, i figli di __________ frequentano, secondo i certificati allegati all'istanza, l'istituto tecnico commerciale legalmente riconosciuto "__________" di __________, che permette di conseguire il diploma di ragioniere;
che l'istituto tecnico commerciale, nell'ordinamento scolastico italiano, è una scuola d'istruzione secondaria che rilascia il diploma di ragioniere (cfr. Daniele, Scuole d'istruzione secondaria, in: Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI, Torino 1969, pp. 874-875), ma che, in seguito alla liberalizzazione dell'accesso all'Università del 1969, permette di conseguire la maturità (Salazar, Scuola (ordinamento scolastico), in: Novissimo Digesto Italiano – Appendice, vol. VI, Torino 1986, pp. 1110-1111), ed è pertanto assimilabile, fatte le debite distinzioni, alla scuola cantonale di commercio di Bellinzona;
che di conseguenza, nella misura in cui il corso frequentato dai figli di __________ adempie gli altri requisiti stabiliti dal decreto in questione, non si vede per quale ragione possa essere negata la concessione dell'aliquota postulata dalla ricorrente;
che pare pertanto opportuno rinviare gli atti all'autorità di tassazione, perché proceda a verificare l'esistenza delle condizioni richieste, in particolare che si tratti di un corso a tempo pieno – e non magari di un corso serale – ed emetta una nuova decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio imposte alla fonte, per una nuova decisione conforme alle considerazioni espresse nella presente decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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