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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.33
Data decisione, Autorità: 13.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00033
Lugano 13 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________, rappr. da: avv. __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Questa Camera con sentenza del 6 marzo 1987, considerata l'impossibilità a quell'epoca di accertare il luogo di domicilio del marito e non essendo stato possibile escludere che la separazione di fatto fosse la mera conseguenza delle continue e prolungate assenze per motivi di lavoro, aveva proposto alle parti, in via di transazione, di stabilire il reddito imponibile netto della contribuente in fr. 40'000.-- di media annua.
Rileva in particolare che il domicilio fiscale del marito, ossia il centro dei suoi interessi personali e professionali, deve essere accertato in Ticino sin dal 1991. L'imposizione di un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.-- configura, secondo la ricorrente, una doppia imposizione economica.
All'udienza dell' 11 dicembre 1996, dopo discussione ed esame della nuova documentazione prodotta pendente causa, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto di stabilire, per entrambi i periodi fiscali in discussione, il reddito d'altra fonte in fr. 30'000.-- di media annua, confermate le deduzioni già concesse nelle contestate decisioni su reclamo.
Spese e tassa di giustizia tengono conto dell'esito parzialmente positivo del ricorso, non senza dimenticare che la lo stesso è stato sostanzialmente provocato dalla situazione, invero non del tutto trasparente, relativa al domicilio del marito della ricorrente. (art. 231 cpv. 2LT 1994 e art. art. 185 cpv. 1 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 15 gennaio 1996 relative ai periodi fiscali IC/IFD 1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 30'000.-- di media annua per ciascuno dei periodi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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