AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.31
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00031
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1996
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In seguito ad una revisione presso l'ente datore di lavoro, l'Ufficio delle imposte alla fonte rilevava, fra gli altri errori commessi nella trattenuta delle imposte alla fonte nel periodo 1991/1994, la concessione a due dipendenti coniugate dell'aliquota per capofamiglia anziché di quella per moglie con marito che lavora all'estero. L'autorità fiscale chiedeva pertanto all'Ospedale distrettuale di __________, con decisione del 20 novembre 1995, il pagamento di un importo di complessivi fr. 11'355.05.
__________, quale dipendente interessata dalla misura in questione, impugnava la suddetta decisione, chiedendo di poter beneficiare dell'aliquota riservata al capofamiglia, in considerazione del fatto che suo marito era disoccupato dal 16 gennaio 1993.
Con decisione del 26 gennaio 1996, l'autorità di tassazione confermava peraltro l'applicazione dell'aliquota meno vantaggiosa, adducendo che «la situazione familiare (senza figli)... potrebbe essere parificata ad una separazione di fatto in quanto il coniuge è stabilmente residente all'estero».
Argomenta che il rifiuto dell'autorità di tassazione di riconoscere che ella provvede esclusivamente al mantenimento della famiglia è pure in contrasto con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed., che sancisce la parità di trattamento fra uomo e donna.
Sono soggetti all'imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel cantone (cfr. art. 233 lett. a LT) e i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel nostro Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. b LT).
3.2.
L'aliquota applicabile ai soggetti di imposta di cui alle lett. a e b dell'art. 233 LT è, in linea di principio, progressiva e tiene conto della situazione familiare del contribuente (cfr. tabelle per le aliquote). Le percentuali di trattenuta, cioè le aliquote, sono fissate tenendo conto di tutte le deduzioni concesse dalle vigenti leggi tributarie (Direttive di applicazione dell'imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, valide dal 1° gennaio 1993, cifra 5). La scelta della tabella determinante viene effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale per dipendenti coniugati (cfr. Direttive cit., cifra 15). Le istruzioni indirizzate dall'Ufficio imposte alla fonte ai datori di lavoro precisano che al dimorante o stagionale coniugato che svolge attività lucrativa nel Cantone sono applicabili le aliquote della tabella per contribuenti «con un solo reddito», quando l'altro coniuge non svolge attività lucrativa alcuna né in Svizzera né all'estero; sono invece applicabili le aliquote della tabella per contribuenti «con doppi redditi» quando l'altro coniuge svolge attività in Svizzera o all'estero o beneficia di una pensione, di una rendita o simile. A tale regola si deroga solo nel caso in cui il reddito lordo di un coniuge non supera i fr. 6'000.– all'anno: infatti, trovano allora applicazione le aliquote della tabella per contribuenti «con un solo reddito» (cfr. Direttive cit., cifra 15.1).
Come detto, la ricorrente ritiene di aver diritto all'applicazione dell'aliquota per contribuenti con un solo reddito, in considerazione della circostanza che suo marito è stato licenziato al principio del 1993 e da allora non percepisce più alcun reddito. Secondo l' Ufficio imposte alla fonte, invece, il fatto che la ricorrente ed il coniuge non dimostrino un ricongiungimento familiare porta a concludere che si è in presenza di una «separazione di fatto». Sarebbe inoltre esclusa la possibilità di considerare il marito della ricorrente quale "casalingo", per il fatto stesso che non ha figli minorenni a carico.
4.2
Le menzionate disposizioni circa le aliquote applicabili ai coniugi imposti alla fonte distinguono solo fra il caso in cui il coniuge imposto alla fonte sia il solo a percepire un reddito ed il caso in cui invece anche l'altro coniuge consegua un reddito, in Svizzera o all'estero.
L'Ospedale distrettuale di __________, nella fattispecie, ha applicato le aliquote per dimoranti con un solo reddito, ritenendo che la sua dipendente, coniugata, fosse la sola a percepire un reddito.
L'Ufficio imposte alla fonte, per contro, ha applicato l'aliquota per «moglie con marito che lavora all'estero», senza figli a carico. Nelle sue osservazioni al ricorso, peraltro, l'autorità di tassazione adotta un punto di vista ancora diverso: sostiene infatti che la signora __________ è «separata di fatto»; questa affermazione sembra allora presupporre che il problema non sia più quello di stabilire se la ricorrente è la sola apportatrice di reddito della famiglia, ma piuttosto se ella non debba essere imposta come una persona sola, cioè come se fosse nubile, vedova, divorziata o separata. Si deve far notare che, in tale evenienza, non sarebbe però applicabile la «tabella delle aliquote applicabili a dimoranti e stagionali con doppi redditi», che è stata utilizzata ai fini del calcolo nella decisione impugnata, bensì la «tabella delle aliquote applicabili a dimoranti e stagionali con un solo reddito».
4.3.
Devono allora essere tenuti ben separati i due problemi sollevati dal ricorso in esame. In primo luogo, si tratta infatti di accertare se la ricorrente debba essere considerata coniugata oppure persona sola. Solo nel caso in cui si dovesse optare per la prima alternativa ci si dovrebbe poi confrontare con l'ulteriore questione se anche il marito consegua un reddito all'estero oppure se egli non abbia alcun reddito proprio.
La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica. A tale proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale. I coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, pag. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, pag. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8; DTF 110 Ia 17).
5.2.
Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LT 1976, applicabile alla tassazione del periodo fiscale 1993-94, «i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni».
La giurisprudenza sviluppata dalla Camera di diritto tributario, vigente la legge tributaria del 1976, sottolinea come, sintanto che la sentenza di divorzio o di separazione non sia pronunciata e diventata definitiva, i coniugi conservano il loro statuto personale di coniugati. L'unione coniugale creata con la celebrazione del matrimonio (art. 159 CC) si scioglie soltanto con la sentenza di divorzio (art. 143 CC) ed è a seguito di ciò che i coniugi assumono lo statuto personale di divorziati (cfr. Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, n. 586, p. 114/115). Ciò che non si verifica in caso di separazione dove i coniugi mantengono lo statuto personale di persone sposate (Deschenaux/Tercier, ibidem n. 833 p. 158).
Secondo la ratio dell'art. 36 LT (in combinazione con l'art. 10 cpv. 1 e 2 LT), si è però precisato che il contribuente autorizzato, pendente causa di divorzio o di separazione, a vivere separato deve essere assimilato a quello separato in base a sentenza definitiva di separazione (cfr. sent. CDT n. 180/181 del 20 agosto 1990 in re B.; CDT n. 206 del 28 settembre 1993 in re G.R.P.).
5.3.
Dallo stesso principio per cui i coniugi devono essere considerati come una unità economica discende anche la regola, affermata ancora recentemente dalla giurisprudenza cantonale, per cui, nel caso in cui uno solo dei coniugi sia – limitatamente o illimitatamente – imponibile in Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi; si procede cioè all'accertamento, ai soli fini della determinazione dell'aliquota, dei redditi imposti nell'altro Stato (CDT n. 104/94 del 25 aprile 1994 in re S.K., in RDAT I-1994 n. p.; inoltre StE 1994 B 11.3 n. 8). Tale soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385).
5.4.
Né la legge né le direttive dell'autorità di tassazione precisano cosa debba intendersi per «persona sola» ai fini dell'applicazione dell'apposita aliquota per contribuenti assoggettati alla fonte. Un'interpretazione coerente con la sistematica della legge tributaria del 1976 suggerisce però di riprendere il criterio affermato dall'art. 10 cpv. 1 LT: una persona coniugata è tale finché «non legalmente e effettivamente separata». È solo la nuova legge tributaria, applicabile a partire dal periodo fiscale 1995-96, che assimila alla separazione legale quella «di fatto» (art. 8 cpv. 1 LT 1994).
Di fronte alla circostanza inoppugnabile che la ricorrente è coniugata e non risulta essere in procinto di divorziare, questa Camera rinuncia pertanto ad entrare nel merito delle considerazioni, espresse dall'autorità fiscale, circa la sua mancata richiesta di beneficiare del ricongiungimento familiare.
Si deve, d'altra parte, tenere presente che il fatto che marito e moglie dispongano ciascuno del proprio domicilio autonomo non significa ancora che vi sia una separazione dei coniugi, tale da condurre ad una loro imposizione separata. Nelle relazioni intercantonali, marito e moglie non si considerano soggetti fiscali separati per il solo fatto che vivano separati, ma solo qualora venga meno ogni comunione dei mezzi per l'abitazione ed il mantenimento (DTF 121 I 14 consid. 5b ed autori citati, in particolare Yersin, Le domicile des époux et la double imposition intercantonale, RF 43/1988 p. 344).
Al riguardo, la ricorrente ha prodotto:
• un «decreto sulla conclusione del rapporto di lavoro», nel quale il direttore dell'impresa edile __________ - "__________" di __________ attesta che il signor __________ è stato licenziato il 15 gennaio 1993, senza diritto al sussidio della cassa integrazione;
• un certificato della Comunità locale di __________, che attesta la disoccupazione del signor __________ e l'assenza di ogni reddito personale;
• un certificato dello stato patrimoniale del Ministero delle finanze sloveno, in cui non si menziona alcun reddito imponibile.
Di fronte a simili attestazioni, è difficile negare l'applicazione dell'aliquota per "capofamiglia", non essendovi alcun elemento a suffragio della tesi dell'autorità fiscale, secondo cui il coniuge percepirebbe altri redditi in __________.
Né può essere tratta una conclusione diversa dalla circostanza, sottolineata dall'Ufficio imposte alla fonte nelle sue osservazioni, che i coniugi __________ non hanno figli minorenni a carico: le aliquote per dimoranti e stagionali con un solo reddito prevedono espressamente il caso del contribuente coniugato senza figli minorenni.
La ricorrente chiede poi un'indennità per spese ripetibili. Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, si ritiene che l'indennità sia concessa non solo se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che essa abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 p. 433 consid. 2a; DTF 108 V 271). Contrariamente al patrocinio da parte dell'avvocato di un'assicurazione di protezione giuridica, che non può essere considerato assistenza giudiziaria gratuita (RCC 1992 p. 273 consid. 4), invece il patrocinio di un membro di un'associazione per le questioni di diritto della sicurezza sociale è da ritenere sempre gratuito, anche se i membri pagano le quote sociali: queste ultime sono infatti dovute indipendentemente dalla necessità di patrocinio (RCC 1991 p. 439 s. consid. 4; RDAT II-1993 p. 188).
Ne discende che alla ricorrente, patrocinata , non può essere assegnata un'indennità per ripetibili (CDT n. .. del 31 maggio 1995 in re P.P.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 LT 1976 e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 26 gennaio è riformata nel senso che si rinuncia alla ripresa di fr. 5'793.65.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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