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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.25
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00025
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 22 gennaio 1996
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________,
Considerato:
-
che il contribuente ha
presentato il 22 gennaio 1996 un ricorso in materia di multa disciplinare
redatto in lingua tedesca;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si
considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i
requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep.
1975 pag. 302);
-
che, in tal caso, alla
parte ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato
-sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per
presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
-
che, in concreto, alla
parte ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 12 febbraio 1996
un termine di 15 giorni per presentare la traduzione, rendendola attenta sulle
conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
-
che la parte ricorrente,
nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
-
Il ricorso è irricevibile
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 20.--
per un totale di fr. 120.--
sono a carico della parte
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
La presente decisione è
definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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