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Numero d'incarto:
80.1996.19
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00019
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 22 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1993/94, __________, fotografo indipendente, dichiarava un reddito da
attività indipendente di fr. 3'439.– in media annua.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1993-94, con decisione del 30 gennaio 1995, tuttavia, l'
Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr.
24'000.– in media annua. Il contribuente contestava la decisione dell'autorità
di tassazione, argomentando di avere cessato l'attività nel 1987 e di lavorare
da allora solo occasionalmente.
L' Ufficio di tassazione respingeva
il gravame con decisione del 15 gennaio 1996, richiamandosi alla
inattendibilità dei conti presentati dal contribuente.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede che la tassazione
sia modificata conformemente a quanto dichiarato, sottolineando come l'autorità
di tassazione non abbia minimamente provato l'esistenza di redditi ulteriori.
-
Pendente causa, la
Camera di diritto tributario ha incaricato l'ispettore fiscale della Divisione
delle contribuzioni di prendere contatto con il ricorrente, per verificare meglio
l'attività svolta e i relativi redditi. Dall'audizione è scaturito un accordo
tra le parti, che hanno convenuto di commisurare il reddito aziendale in fr.
4'000.– in media annua.
Il ricorso è dunque
parzialmente accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 gennaio 1996 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto a fr. 4'000.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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