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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.14
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00014
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1996
in materia di: imposta federale speciale sui profitti in capitale e plusvalori
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito dell’esecuzione promossa dall’Ufficio cantonale di esazione per l’incasso dell’imposta federale diretta, il 22 novembre 1994 la __________ AG, per conto di __________, chiedeva spiegazioni a detto Ufficio, facendo presente che il suo cliente ha scontato una pena privativa della libertà tra il 1988 e il 1993 e che dal 1992 è divorziato.
Dal canto suo __________, assistita dalla Fiduciaria __________ AG, faceva presente, con lettera del 5 marzo 1995, di non aver mai avuto conoscenza della notifica di tassazione del 22 novembre 1991, asserendo che non le era mai stata inviata personalmente; contestava quindi che le potessero venire chiesti interessi di mora, postulando nel contempo il condono del debito d’imposta.
Il 24 novembre 1995 l’ Ufficio di tassazione sentiva la signora __________ alla presenza del suo patrocinatore. Nel verbale d’audizione l’interessata precisava che la gestione del ristorante “__________ ” di __________ era condotta in società semplice tra i coniugi e che quindi l’onere fiscale derivante dall’utile di liquidazione era da ripartire in parti uguali. Veniva inoltre convenuto di dedurre dall’utile di liquidazione la perdita di gestione del 1987 e di stralciare un versamento della __________; il profitto in capitale imponibile per l’IFD scendeva così a fr. 100’000.-- netti.
A seguito di quanto precede, il 26 gennaio 1995 l’ Ufficio di tassazione notificava separatamente sia ad __________ sia a __________ la decisione in materia di riparto fra marito e moglie relativo all’imposta federale speciale sui profitti in capitale, stabilendo, come convenuto con __________, di ridurre l’utile netto a fr. 100’000.-- e di caricarne l’onere in ragione di metà ciascuno agli ex-coniugi, vale a dire fr. 2’336.-- a testa. Tale decisione veniva poi confermata in sede di reclamo con risoluzione del 1° dicembre 1995.
Con il presente, tempestivo ricorso __________, sempre assistito dalla __________ AG, contesta la quota del 50% dell’onere fiscale postagli a carico, affermando che l’intero onere derivante dalla liquidazione dell’esercizio pubblico deve essere caricato alla ex-moglie, che dirigeva da sola il ristorante. Fa altresì presente di essere stato nel frattempo dichiarato fallito, cosicché un eventuale credito avrebbe dovuto essere contenuto nella massa fallimentare.
Il ricorso veniva notificato anche a __________ e al suo rappresentante, con l’assegnazione di un termine di venti giorni, decorso infruttuoso, per presentare le proprie osservazioni. Il giudice delegato con decreto del 26 gennaio 1996 invitava inoltre sia il ricorrente sia la sua ex-moglie a produrre le notifiche di tassazione del Canton __________ dalle quali risultasse l’imposizione del reddito aziendale derivante dalla gestione del Restaurant “__________ ” di __________ e la relativa titolarità, come pure l’eventuale tassazione dell’utile di liquidazione IFD da parte dell’autorità fiscale sangallese.
Anche detto termine decorreva infruttuoso. Il giudice delegato, in data 28 febbraio 1996, sollecitava quindi nuovamente il rappresentante del ricorrente a produrre la prova della titolarità esclusiva della moglie del reddito aziendale del ristorante nel termine di dieci giorni. La __________ AG rispondeva con lettera del 5 marzo 1996 di non essere in grado di produrre le tassazioni richieste, precisando che il suo cliente non possiede alcuna documentazione e che pure l’Ufficio comunale di tassazione di __________ si è detto non più in grado, essendo decorsi più di dieci anni, di mettere a disposizione la documentazione.
L'art. 13 cpv. 2 DIFD si limita a disporre che la moglie risponda solidalmente col marito per la sua quota all'imposta complessiva. Il vincolo di solidarietà sorge pertanto per effetto della legge senza che sia necessaria una decisione formale che lo constati. La moglie ha nondimeno diritto a ottenere la notifica di una decisione di riparto contro cui possa esperire i rimedi giuridici ordinari (cfr. Känzig, Wehrsteuer, p. 151).
In sostanza il DIFD lascia facoltà all'autorità di esazione di scegliere contro quale dei due debitori solidali procedere (cfr. Känzig, loc. cit.).
4.2
Diversamente dall'art. 13 cpv. 2 LIFD, l'art. 13 cpv. 1 LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, dispone che i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto invece decade anche, secondo l'art. 13 cpv. 2 LIFD, per tutti gli ammontari dovuti.
Gli atti dell’incarto non consentono su questo punto di decidere con tranquillante certezza. La decisione su reclamo in materia di riparto degli elementi imponibili relativa all’imposta federale speciale sui profitti in capitale e i plusvalori del 1° dicembre 1995, poggia invero sulle dichiarazioni unilaterali della ex-moglie rilasciate all’ Ufficio di tassazione il 24 novembre 1994, ma contestate recisamente dall’ ex-marito, il quale asserisce per altro di non possedere alcuna documentazione relativa alla gestione del ristorante, tanto meno le notifiche di tassazione dalle quali risulta l’imposizione e la titolarità del reddito aziendale.
Vero è che la mancata collaborazione della moglie, qualora ella fosse in possesso della documentazione richiesta, potrebbe essere interpretata quale indizio a favore della tesi del ricorrente, vale a dire la titolarità esclusiva della moglie del reddito aziendale, poiché non si vede quale interesse possa aver avuto a non inviare una tassazione che le avesse dato ragione, ossia una tassazione del Canton __________ che le avesse attribuito il reddito aziendale solo per metà. D’altra parte l’immobile in cui era sito il ristorante era di esclusiva proprietà della moglie, come risulta incontrovertibilmente dal contratto di vendita al signor H. F.
Si deve pertanto rivolgere all’ autorità fiscale l’invito a richiamare al Cantone di domicilio le tassazioni in materia di IFD dei coniugi __________ per i periodo 1985/86 e 1987/88.
È comunque il caso di rilevare che, in tale prospettiva, l'attribuzione del reddito riveste importanza ancora maggiore, per effetto della decadenza del vincolo di solidarietà in caso separazione legale o di fatto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1° dicembre 1995 è annullata in ordine e gli atti del procedimento vengono retrocessi all'autorità di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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